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10 Ottobre 2023
9:00

Orario di lavoro e flessibilità nel CCNL Studi professionali

Nel CCNL studi professionali l’orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su cinque o sei giornate lavorative. Per i dipendenti impiegati anche di sabato la giornata lavorativa deve terminare entro le ore 13. Prevista una flessibilità dell’orario di lavoro in base alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi con diritto a permessi retribuiti. Il lavoro notturno e straordinario è retribuito con maggiorazione. Vediamo nello specifico il CCNL studi professionali in materia di orario di lavoro.

Orario di lavoro e flessibilità nel CCNL Studi professionali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Orario di lavoro e flessibilita nel CCNL Studi professionali

L’orario di lavoro nel contratto degli studi professionali è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, quindi lungo la settimana corta dal lunedì al venerdì, oppure su sei giorni, per gli studi che lavorano dal lunedì al sabato. Alcuni studi professionali, infatti, prevedono apertura anche il sabato in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.

Può capitare che negli studi dei professionisti via sia un picco di lavoro in determinati periodi (si pensi alle scadenze fiscali, contributive e normative per i Commercialisti e Consulenti del Lavoro) e per far fronte a tale esigenza la Confprofessioni e le parti sociali hanno previsto una flessibilità dell’orario di lavoro, che consente il superamento delle 40 ore, delle 44 ore ed il diritto per i lavoratori di alcuni permessi retribuiti, oltre che eventuali compensazioni. Agli stessi nei casi previsti spetta anche il compenso per lavoro supplementare (per i part-time), straordinario, anche notturno e festivo.

Attraverso lo studio degli articoli del CCNL Studi professionali, vediamo come funziona la normativa relativa all’orario di lavoro settimanale per i dipendenti degli studi professionali, alla distribuzione del monte ore lungo la settimana e ai casi in cui sono previste modifiche dell’orario per esigenze lavorative.

 

CCNL Studi professionali: orario di 40 ore settimanali

Il CCNL studi professionali prevede, come molti contratti collettivi, un orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su cinque o sei giorni di lavoro.

A prevederlo è l'articolo 73 del CCNL Studi professionali, che è denominato "Orario normale settimanale" ed è contenuto nella Parte terza – Disciplina dei rapporti di lavoro – Titolo XV – Orario di lavoro del contratto collettivo.

Esso stabilisce che "La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto disposto dall'articolo
1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66".

Per orario di lavoro s’intende quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cioè “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Per i lavoratori che prestano, per esigenze lavorative, la loro opera fuori dalla sede lavorativa l’orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà tale luogo. Questo vale se il lavoratore comandato a spostarsi rispetto alla sede di normale svolgimento dell’attività, non abbia la necessità di recarsi prima presso la sede lavorativa.

Se al lavoratore venga poi chiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, è cioè nel tempo strettamente necessario al lavoratore, per raggiungere la sede tenendo conto della distanza e del mezzo di locomozione.

Per le spese di trasporto, vitto e pernottamento sostenute dal lavoratore è previsto il rimborso dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’articolo 98 del CCNL studi professionali.

L'articolo 74 del CCNL Studi professionali disciplina la "Distribuzione dell'orario settimanale", prevedendo nei vari casi il diritto a permessi retribuiti ROL.

Orario settimanale su 5 giorni: spettano 40 ore di permessi retribuiti

Gli studi professionali possono organizzare la loro settimana lavorativa distribuendola su 5 o su 6 giorni di lavoro. Nel caso in cui la settimana lavorativa venga articolata in sei giorni, quindi prevedendo apertura anche il sabato la giornata lavorativa deve cessare entro le 13 del sabato.

Quindi in base alle esigenze dei professionisti rientranti nel CCNL studi professionali, l’orario di lavoro potrà assumere, con diverse riduzioni dell’orario annuo, l’organizzazione su cinque o sei giorni settimanali.

Se la settimana lavorativa è organizzata in 5 (cinque) giornate lavorative (settimana corta), l’orario settimanale sarà distribuito in parti uguali dal lunedì al venerdì. Quindi considerata la normale durata di 40 (quaranta) ore lavorative settimanali, la settimana lavorativa si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.

Per coloro i quali si organizzano lungo la settimana corta, la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

I permessi ROL negli studi professionali, per quanto riguarda i lavoratori che lavorano 5 giorni alla settimana (esempio da lunedì al venerdì) per 40 ore settimanali, aldilà della maturazione mensile esposta in busta paga, vanno goduti in giornate intere o mezze giornate di 4 ore, quindi non sarebbe possibile godere di un numero di ore diverso da 4 o 8 ore in un giorno.

Orario settimanale su 6 giorni: spettano 66 ore di permessi retribuiti

Invece se la settimana lavorativa è organizzata su 6 (sei) giornate lavorative, l’organizzazione delle giornate si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 (tredici) del sabato.

In questo caso, invece, la riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Assunti dopo il 1 aprile 2015: permessi ridotti

Per i lavoratori i cui contratti di assunzione sono stati stipulati successivamente all’entrata in vigore nel CCNL, i permessi maturano a scaglioni crescenti nel corso degli anni. Nello specifico, i permessi matureranno:

  • nella misura del 60% a partire dal dodicesimo mese successivo all’assunzione;
  • nella misura del 76% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese;
  • nella misura del 100% per i mesi successivi.

I lavoratori che non fruiranno dei permessi entro l’anno di maturazione degli stessi, si vedranno decadere il beneficio e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo.

Se il lavoratore nel corso dell’anno ha effettuato prestazione lavorativa ridotta, si vedrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo; l’assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l’infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Flessibilità dell'orario di lavoro e diritti dei lavoratori

La normativa prevista nel CCNL studi professionali riguardo l’orario di lavoro consente una flessibilità per le parti.

Infatti qualora ci sia una variazione dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l’orario lavorativo normale settimanale potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi.

Nel caso del superamento dell’orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni.

Quando nonostante al lavoratore vengano riconosciute tali compensazioni, l’orario di lavoro venga comunque superato, va riconosciuto un incremento dei permetti retribuiti secondo tali modalità:

  • in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, al lavoratore verrà concesso un incremento pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale;
  • in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, al lavoratore sarà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

Anche in caso di flessibilità, lo stipendio sarà quello stabilito relativamente all’orario settimanale contrattuale, sia in caso di superamento che di riduzione dell’orario.

Se il lavoratore non utilizza l’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti accumulato a seguito dell’applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidale entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità.

Tali ore infatti non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Si fa presente che quando si parla di applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Qualora si operi in regime di orario plurisettimanale, le ore di straordinario decorrono dalla prima ora successiva a quella dell’orario stabilito in regime di flessibilità per ogni settimana.

Inoltre, in materia di orario flessibile, tenuto conto dell’importanza dell’argomento e delle caratteristiche del settore è stato stabilito che la materia vengo disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea oppure dalla contrattazione di secondo livello in base al D. Lgs n.66/2003.

Il contratto prevede una “Dichiarazione congiunta” che stabilisce che “Le parti in considerazione del carattere di importanza che nel settore assume la disciplina di cui all’articolo 76 "Flessibilità dell’Orario" concordano sulla opportunità che, nell’ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato articolo 76 che permettano l’istituzione della "Banca delle Ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione.

Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacati aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.

 

Lavoro notturno negli studi professionali

Nel CCNL studi professionali, tenuto conto degli obblighi stabiliti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di lavoro notturno, è prevista la possibilità di disciplinare, con apposite norme, tematiche, quali: Definizione di lavoro notturno – Limitazioni al lavoro notturno – Durata della prestazione – Trasferimento al lavoro diurno – Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva – Rapporti sindacali – Doveri di informazione – Misure di protezione personale e collettiva.

È comunque vietato adibire al lavoro notturno:

  • le donne dalle ore 24 alle ore 8, nel periodo che intercorre fra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, salvo quanto previsto dall’ 17 del d.lgs. n. 977/1967.

Altre categorie di lavoratori esclusi dal lavoro notturno sono:

  • i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa; la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria, di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Lavoro straordinario studi professionali

Per "lavoro straordinario" si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, che nel caso dei lavoratori assunti con CCNL studi professionali è di 40 ore settimanali.

Il CCNL studi professionali stabilisce che le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario studi professionali deve essere contenuto ed è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale, entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.

Tuttavia l’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato ed inoltre il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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