L'opposizione al decreto ingiuntivo è un'azione legale volta a contestare un decreto ingiuntivo emesso da un giudice nei confronti di un debitore, chiamato a pagare una certa cifra o a consegnare una certa quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, a seguito dell'instaurazione di un procedimento monitorio.
Il procedimento monitorio è un procedimento a cognizione sommaria.
Questo vuol dire che quando il giudice decide di emettere decreto ingiuntivo, lo fa sulla base di una cognizione non approfondita, in quanto fonda il proprio convincimento sulla base delle prove allegate dal ricorrente ovvero inaudita altera parte.
Quando il debitore decide di contestare il decreto ingiuntivo, dunque, propone opposizione.
A seguito della proposizione di un’opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un vero e proprio giudizio a cognizione piena, all'esito del quale il giudice decide se rigettare l'opposizione, accoglierla totalmente o solo in parte.
Che cos'è il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo, che può anche essere definito provvedimento monitorio o ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario sulla base del quale viene ordinato il pagamento di una cifra di denaro o la consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una determinata cosa mobile.
Per una completa disamina del decreto ingiuntivo si legga il seguente articolo: https://www.lexplain.it/decreto-ingiuntivo/
Tipologie di decreto ingiuntivo
E’ bene individuare due tipologie di decreto ingiuntivo, a seconda dei soggetti coinvolti.
Il decreto ingiuntivo ordinario è quella tipologia di decreto ingiuntivo disciplinata dal Codice di procedura civile che può essere esperita da un creditore il quale vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di un debitore.
Il decreto ingiuntivo europeo, invece, è disciplinato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006 e del Regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Entrambi sono stati modificati dal Regolamento (UE) 2015/2421 del 16 dicembre 2015.
Nel procedimento europeo di ingiunzione di pagamento sono coinvolti due Stati differenti: ad esempio, un creditore che risiede in Francia deve recuperare una certa cifra della quale è debitore un soggetto che risiede in Italia.
Come si può vedere, dunque, si tratta di controversie transfrontaliere, che, a seguito dei Regolamenti approvati in seno alle istituzioni europee, possono godere di una procedura alquanto agevole.
All’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 si specifica che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento “è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea”.
Interessante notare quanto stabilito a norma dell’art. 6 del Regolamento.
Viene infatti stabilito che, qualora la domanda si riferisca a un contratto concluso da un consumatore, e ove il convenuto sia il consumatore, “sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001”.
Questa previsione è giustificata dalla peculiarità della tutela che è accordata al consumatore.
La domanda di ingiunzione deve essere effettuata sul modello standard apposito allegato al Regolamento.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 12, se sono soddisfatte le condizioni di legge, “il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea”.
L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo è regolata dall'articolo 16.
Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando un modulo standard allegato al Regolamento.
Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
Il convenuto non è tenuto a precisare le ragioni dell’opposizione.
Se l'opposizione è presentata nei termini, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine.
Il procedimento prosegue secondo le norme:
- del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, se applicabile;
- di un rito processuale civile nazionale appropriato.
Il procedimento monitorio
La domanda di ingiunzione deve essere proposta con ricorso che deve contenere l'indicazione delle prove che si producono.
Ricorso e documenti allegati sono depositati in cancelleria.
Il giudice può ritenere la domanda non giustificata a sufficienza.
In tal caso il giudice dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente invitandolo a integrare la prova (art. 640 del Codice di procedura civile).
Qualora il ricorrente non risponda all’invito del giudice o non ritiri la domanda ovvero qualora la domanda non sia accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
La domanda può essere riproposta.
Qualora la domanda venga accolta, il giudice, con decreto motivato, “ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”(art. 641 del Codice di procedura civile).
Il ricorso e il decreto vengono notificati a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile e qualora in sessanta giorni il decreto non sia notificato, esso diviene inefficace.
Dopo la notifica, il decreto ingiuntivo è valido per dieci anni.
Come funziona l'opposizione al decreto ingiuntivo
L’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi al Tribunale a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto e va proposto con atto di citazione notificato al ricorrente (art. 645 del Codice di procedura civile).
Quali sono i tempi necessari per presentare opposizione
L’opposizione va effettuata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Cosa succede dopo l'atto di citazione
Successivamente alla proposizione dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del processo ordinario davanti a giudice adito.
Nel Codice di procedura civile è inoltre prevista l’ipotesi peculiare del decreto pronunciato per crediti che dipendono da rapporti individuali di lavoro.
In tal caso, entro cinque giorni dalla notificazione, l’opposizione va denunciata all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente (art. 646 del Codice di procedura civile).
Il termine per comparire in giudizio decorre dal ventesimo giorno successivo alla notifica dell’opposizione.
Viene inoltre previsto che l’opponente può chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto durante il corso del termine per il tentativo di conciliazione.
Qualora non sia stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure nell’ipotesi in cui l'opponente non si sia costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo (art. 647 del Codice di procedura civile).
Nell’ipotesi in cui non sia stata proposta opposizione, il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione, se ritiene che l’intimato non sia venuto a conoscenza del decreto (art. 647 del Codice di procedura civile).
Quando il decreto è divenuto esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita.
L’opposizione può comunque essere proposta se l’intimato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 del Codice di procedura civile).
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa.
L'opposizione non può essere esperita una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice può disporre l’esecuzione provvisoria del decreto.
Deve comunque essere concessa l'esecuzione provvisoria parziale con riguardo alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Il giudice deve disporre in tal senso anche se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (art. 648 del Codice di procedura civile).
L’esecuzione provvisoria può essere sospesa per gravi motivi.
Nel giudizio di opposizione può anche verificarsi la conciliazione tra le parti.
In questo caso il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto o riduce la somma a quella pattuita dalle parti (art. 652 del Codice di procedura civile).
Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo se:
- L’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva.
- Viene dichiarata l’estinzione del processo con ordinanza.
Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti esecutivi già compiuti conservano la loro efficacia nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 del Codice di procedura civile).
L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio.
La natura del procedimento di opposizione
La Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite il 13 gennaio 2022, n. 927, si è pronunciata in ordine alla natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
In questa occasione, la Cassazione ha avuto modo di ripercorrere, nel dettaglio, la giurisprudenza della stessa Suprema Corte sull’argomento.
Già con sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, la Cassazione aveva statuito che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione”.
Con sentenza del 9 settembre 2010, n. 19246, era stato inoltre sostenuto che il giudizio di opposizione “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione”.
La Cassazione ha sottolineato che, sebbene nel dibattito scientifico l’interpretazione volta a sostenere la natura anche impugnatoria del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo “non manchi tuttora di autorevole sostegno”, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha teso costantemente a confutare tale tipo di impostazione.
Per la Corte, va dunque preso atto di quanto già affermava la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 7 luglio 1993, n. 7448: “l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”.
Non è dunque un giudizio autonomo, ma una “fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
La Corte, preso atto di tutto quanto sopra ricordato, ha infine enunciato il seguente principio di diritto:
“Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art.641 c.p.c.”.
Il Tribunale di Cosenza, sez. I, con sentenza del 1 giugno 2023, n. 975 ha stabilito che non si può opporre il decreto ingiuntivo solo deducendone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., perché il giudizio di opposizione rimane comunque un giudizio di merito sulla pretesa creditoria.
Vanno dunque dedotti specifici motivi di censura sull'esistenza del credito azionato in monitorio.
Il Tribunale di Torino, sez. I, con sentenza del 21 ottobre 2022, n. 4071 ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avviene un'inversione della posizione processuale delle parti, ma resta invariata la posizione sostanziale.
Questo vuol dire che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti assume la propria naturale posizione.
Spetta al creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è a carico del debitore opponente l’onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Il Tribunale di Torino ha precisato, in particolare, che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve provare solo l'esistenza del titolo, cioè della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Il debitore deve invece fornire la prova estintiva del diritto ovvero l'avvenuto adempimento.