Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U. IVA) sono indicate, all’art. 1, le “operazioni imponibili” ovvero le operazioni economiche su cui si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’art. 1 T.U. IVA così dispone:
“Art. 1. Operazioni imponibili.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Spiegazione dell’art.1 T.U. IVA
All’art. 1 T.U. IVA sono indicate le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che abbiano una serie di caratteristiche:
- sono effettuate da un soggetto che agisce nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
- sono effettuate nel territorio italiano.
Sono inoltre soggette a IVA le importazioni da chiunque effettuate.
Che cos’è l’IVA?
Il termine “IVA” sta a indicare l’imposta sul valore aggiunto.
Si tratta di un’imposta indiretta che tutti noi paghiamo quando acquistiamo un bene ovvero usufruiamo di un servizio.
Si parla di “valore aggiunto” proprio perché ciò che paghiamo è l’aumento di valore del bene che si verifica nelle varie fasi del ciclo di produzione.
L’IVA grava sul consumatore finale.
Il fornitore, quando acquista un bene o un servizio, paga l'IVA. Tuttavia, quando lo rivende, addebita l'IVA al cliente.
Il consumatore finale risulterà, dunque, l’unico tenuto a pagare effettivamente l’IVA.
Vi sono poi le ipotesi di “reverse charge”, ovvero quei casi in cui l’Iva non è applicata dal fornitore, che è sostituito nell’assolvimento dall’acquirente. In questo caso, dunque, il fornitore emetterà fattura non addebitando l’imposta.
L'ammontare dell’IVA dipende dal prezzo del bene e dall'aliquota.
Le aliquote sono fissate al 4%, 10%, 22% e in alcuni casi al 5%.
Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse
Le operazioni possono dunque essere classificate in:
Imponibili: sono quelle operazioni caratterizzate dalla sussistenza di tutti e tre i requisiti indicati dalla norma, ovvero sono cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in territorio italiano da un soggetto che svolge attività di impresa oppure un’arte o una professione.
Sono imponibili anche le importazioni da chiunque effettuate.
Non imponibili: si tratta, in sostanza, di cessioni all’esportazione, di servizi internazionali, ovvero di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari o dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali.
Esenti: sono indicate all’art. 10 T.U. IVA e sono, ad esempio, le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, l'assunzione di impegni di natura finanziaria, le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio, le prestazioni sanitarie.
Le operazioni in questione soddisfano i presupposti indicati all’art. 1 ma il legislatore, sulla base di scelte di carattere economico, ha deciso di escluderle dall’imposizione IVA.
Escluse: Non concorrono a formare la base imponibile le somme indicate ai sensi dell’art.15 T.U. IVA, e sono ad esempio le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.