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20 Luglio 2023
9:00

Operazioni imponibili (art. 1 Testo Unico IVA)

Il termine “IVA” sta a indicare l’imposta sul valore aggiunto, ovvero un’imposta indiretta che tutti noi paghiamo quando acquistiamo un bene ovvero usufruiamo di un servizio. Il Testo Unico IVA distingue tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Vediamo quali sono.

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Operazioni imponibili (art. 1 Testo Unico IVA)
Avvocato
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Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U. IVA) sono indicate, all’art. 1, le “operazioni imponibili” ovvero le operazioni economiche su cui si applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’art. 1 T.U. IVA così dispone:

Art. 1. Operazioni imponibili.

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni  e sulle importazioni da chiunque effettuate”.

Spiegazione dell’art.1 T.U. IVA

All’art. 1 T.U. IVA sono indicate le operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che abbiano una serie di caratteristiche:

  • sono effettuate da un soggetto che agisce nell'esercizio di un'impresa, di un'arte o di una professione;
  • sono effettuate nel territorio italiano.

Sono inoltre soggette a IVA le importazioni da chiunque effettuate.

Che cos’è l’IVA?

Il termine “IVA” sta a indicare l’imposta sul valore aggiunto.

Si tratta di un’imposta indiretta che tutti noi paghiamo quando acquistiamo un bene ovvero usufruiamo di un servizio.

Si parla di “valore aggiunto” proprio perché ciò che paghiamo è l’aumento di valore del bene che si verifica nelle varie fasi del ciclo di produzione.

L’IVA grava sul consumatore finale.

Il fornitore, quando acquista un bene o un servizio, paga l'IVA. Tuttavia, quando lo rivende, addebita l'IVA al cliente.

Il consumatore finale risulterà, dunque, l’unico tenuto a pagare effettivamente l’IVA.

Vi sono poi le ipotesi di “reverse charge”, ovvero quei casi in cui l’Iva non è applicata dal fornitore, che è sostituito nell’assolvimento dall’acquirente. In questo caso, dunque, il fornitore emetterà fattura non addebitando l’imposta.

L'ammontare dell’IVA dipende dal prezzo del bene e dall'aliquota.

Le aliquote sono fissate al 4%, 10%, 22% e in alcuni casi al 5%.

Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse

Le operazioni possono dunque essere classificate in:

Imponibili: sono quelle operazioni caratterizzate dalla sussistenza di tutti e tre i requisiti indicati dalla norma, ovvero sono cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in territorio italiano da un soggetto che svolge attività di impresa oppure un’arte o una professione.

Sono imponibili anche le importazioni da chiunque effettuate.

Non imponibili: si tratta, in sostanza, di cessioni all’esportazione, di servizi internazionali, ovvero di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti  diplomatici  e  consolari o dei comandi militari  degli  Stati  membri,  dei  quartieri generali  militari  internazionali.

Esenti: sono indicate all’art. 10 T.U. IVA e sono, ad esempio, le prestazioni di servizi concernenti  la  concessione  e  la negoziazione di crediti,  l'assunzione di  impegni di natura  finanziaria, le operazioni  di  assicurazione,  di  riassicurazione  e  di vitalizio, le prestazioni sanitarie.

Le operazioni in questione soddisfano i presupposti indicati all’art. 1 ma il legislatore, sulla base di scelte di carattere economico, ha deciso di escluderle dall’imposizione IVA.

Escluse: Non concorrono a formare la base imponibile le somme indicate ai sensi dell’art.15 T.U. IVA, e sono ad esempio le  somme  dovute  a  titolo  di  interessi moratori o di penalità  per  ritardi  o  altre  irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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