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12 Giugno 2024
10:50

Omicidio nautico e lesioni personali nautiche: i nuovi reati introdotti nel Codice Penale

La Legge 26 settembre 2023, n. 138, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2023, n. 237, ha modificato il Codice Penale introducendo i due nuovi reati di omicidio nautico e lesioni personali nautiche che sono entrati in vigore dal 25 ottobre 2023. Vediamo le novità introdotte.

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Omicidio nautico e lesioni personali nautiche: i nuovi reati introdotti nel Codice Penale
Dottoressa in Giurisprudenza
Omicidio nautico e lesioni personali nautiche
Ricostruzione generata con intelligenza artificiale

I reati di omicidio nautico e lesioni personali nautiche sono stati introdotti nel codice penale a partire dal 25 ottobre 2023.

La Legge 26 settembre 2023, n. 138, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2023, n. 237, ha infatti modificato l’articolo 589 bis c.p. che adesso diventa “Omicidio stradale o nautico” e l’articolo 590 bis c.p., cioè “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime”.

Tra le novità ci sono anche le estensioni ai richiami dei reati inseriti negli artt. 381, co. 2, lett. m-quinquies e 380, co. 2, lett. m-quater del Codice di Procedura Penale.

Quali sono le novità introdotte

I reati di omicidio stradale e lesioni stradali estendono le proprie conseguenze anche ai medesimi casi che si verificano a livello nautico, cioè violando le regole di navigazione.

Vediamo insieme cosa prevede e come è punito il reato di omicidio nautico.

Il reato di omicidio nautico, ecco il testo aggiornato dell’art. 589 bis c.p.

Vediamo il testo aggiornato dell’articolo 589 bis del Codice Penale, Omicidio stradale o nautico:

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53 – bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

Quando si parla di omicidio nautico

L’autore del reato di omicidio nautico, commesso con colposa violazione delle regole della navigazione, rischia la reclusione da 2 a 7 anni.

Inoltre, trovano applicazione le stesse aggravanti già previste per l’omicidio stradale se il fatto è commesso:

  • in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la reclusione da 8 a 12 anni;
  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone, la reclusione da 8 a 12 anni;
  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la reclusione da 5 a 10 anni;
  • senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria.

Se invece l’omicidio non è conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena viene diminuita fino alla metà.

Nel caso in cui dall’evento consegua la morte di più persone, oppure la morte di una o più persona e lesioni a una o più, si applica la pena più grave aumentata fino al triplo, ma mai eccedente i 18 anni di reclusione.

Lesioni nautiche: il testo aggiornato dell’art. 590 bis c.p.

Vediamo il testo aggiornato dell’articolo 590 bis del Codice Penale, Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime:

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.

Cosa si rischia per lesioni nautiche

Vengono estese le conseguenze delle lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a quelle originate dalla navigazione marittima.

L’ipotesi base del reato punisce chiunque procuri per colpa ad altri lesioni gravi con la reclusione da 3 mesi a 1 anno, mentre nel caso di lesioni gravissime la reclusione va da 1 a 3 anni.

Le aggravanti invece sono le stesse di quelle già formulate per aver commesso il reato in stato di ebbrezza.

Le modifiche al Codice di Procedura Penale

Le novità intervengono anche sul Codice di Procedura Penale, ovvero in tema di arresto in flagranza di reato.

L’art. 380, comma 2, lettera m-quater c.p., estende l'arresto obbligatorio in flagranza, così come previsto già per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente, all'omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti.

L’art. 381, comma 2, lettera m-quinquies c.p. prevede invece l'arresto facoltativo in flagranza,  così come previsto già per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione, anche per il reato di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Inoltre viene previsto che, se il conducente si sia immediatamente fermato per prestare i soccorsi necessari e si sia immediatamente a disposizione dell’Autorità giudiziaria, non si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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