Il termine omicidio deriva dal latino “homicidium”, composto dalle parole “homo” cioè uomo e “cidium” che deriva da “caedĕre” ovvero uccidere.
L’omicidio è un reato severamente punito dal nostro Codice penale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 575 del Codice penale: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
L’omicidio, dunque, consiste nella soppressione di una vita umana da parte di un altro uomo ed è punito dal Codice penale con la pena della reclusione, che non può essere inferiore ad anni ventuno.
Vediamo di seguito in cosa consiste il reato di omicidio, cosa prevede la legge e le varie forme di omicidio: omicidio doloso, omicidio colposo, omicidio preterintenzionale.
Cos’è l’omicidio: l’art. 575 del Codice penale
L’art. 575 del Codice penale è collocato nel Libro II, Titolo XII, Capo I “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale” e dispone che: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
La norma in questione tutela la vita umana, nella fattispecie il diritto alla vita di ciascuno, che è considerato diritto primario da salvaguardare non solo nel nostro ordinamento.
Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 2, è stabilito che: “Ogni persona ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”.
La primaria tutela del diritto alla vita fonda la previsione, nel Codice penale, di una pena non inferiore ad anni ventuno in caso di omicidio, ma allo stesso tempo, il nostro ordinamento, proprio poiché teso alla tutela del diritto alla vita, non contempla la pena di morte.
Lo Stato non può infatti condannare la soppressione della vita di un essere umano da parte di un altro essere umano e poi praticarla, nei fatti.
La pena di morte, in tale ottica, risulterebbe una contraddizione logica.
Secondo quanto stabilito, infatti, dall’art. 27 della Costituzione, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Ogni genere di pena, per quanto severa, deve dunque essere fondata sulla possibilità di reintegrazione sociale del condannato e va eseguita nel rispetto della persona, poiché le pene non possono consistere in trattamenti “contrari al senso di umanità”.
Che tipo di reato è l’omicidio
L’omicidio è un reato a forma libera, poiché per punire l’omicidio la norma non richiede che la condotta venga attuata con modalità particolari.
La consumazione del reato si verifica nel momento in cui avviene il decesso della vittima.
Con legge 29 dicembre 1993, n. 578 è stato stabilito, all’art. 1, che: “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.
Quanto all’elemento soggettivo, l’omicidio può essere doloso, colposo e preterintenzionale.
L’omicidio è:
- doloso: quando è commesso con coscienza e volontà;
- colposo: quando non è voluto, ma è commesso per negligenza;
- preterintenzionale: quando colui che uccide non vuole la morte della persona ma voleva, ad esempio, procurarle soltanto delle lesioni. Tuttavia, la vittima ha comunque trovato la morte.
Che tipi di omicidio esistono
Si fa riferimento a varie tipologie di omicidio, sia nel linguaggio comune che nel Codice penale.
Si parla di matricidio, con riguardo all’assassinio della propria madre, di parricidio con riguardo all’omicidio del proprio padre, di infanticidio con riguardo all’uccisione del proprio figlio, di fratricidio quando si uccide il proprio fratello, di uxoridicio quando si uccide la propria moglie.
Si parla di femminicidio, invece, quando si uccide una donna poiché si è mossi da un’esigenza di prevaricazione e annientamento della stessa, nell’ambito di una dinamica di coppia insana o, in ogni caso, in un contesto familiare malato.
Nel Codice penale sono previste varie tipologie di omicidio, ad esempio:
- omicidio quale categoria generale (art. 575 c.p.);
- infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.);
- omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- omicidio stradale e omicidio nautico (art. 589-bis c.p.);
Vediamo in dettaglio quali sono le differenze tra le varie tipologie di omicidio previste dal Codice penale.
Omicidio colposo
L’omicidio è colposo o contro l’intenzione, quando non è commesso con la precisa volontà di uccidere, ma poiché si è agito con negligenza.
L’omicidio colposo è previsto dall’art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Come si può vedere dalla disposizione appena citata, l’omicidio colposo prevede una pena inferiore rispetto alla fattispecie di omicidio doloso, poiché non è commesso con la volontà precisa di uccidere ma per negligenza.
Esempio tipico di omicidio colposo è l’omicidio commesso dal medico per errore nell’attuazione di una pratica medica.
La Cassazione, con sentenza del 17 ottobre 2022, n. 39015 ha stabilito, ad esempio, risponde di omicidio colposo il medico il quale commette un errore nell’introduzione di un sondino nasogastrico, poiché ha agito con negligenza.
In dettaglio, nel caso di specie, la Corte ha affermato che “Correttamente nel caso in esame i giudici hanno ritenuto la responsabilità dell'imputata, posto che la stessa non aveva individuato le linee guida da applicare nel caso concreto e comunque se ne era immotivatamente discostata: in particolare aveva omesso di effettuare il controllo radiologico del posizionamento del sondino, tanto più necessario nel caso in esame in ragione delle condizioni del paziente, o comunque la misurazione del pH dell'aspirato e si era affidata ad un metodo quale quello della auscultazione ritenuto pacificamente non affidabile”.
Altra fattispecie interessante riguarda l’ipotesi in cui il medico pratichi un accanimento terapeutico, non consentito dal nostro ordinamento.
La Corte di cassazione ha stabilito, ad esempio, che integra il reato di omicidio colposo il medico che opera un paziente in fase terminale, anche se l'intervento avviene con il consenso del malato, poiché tale condotta è contraria al codice deontologico. Il medico è infatti tenuto ad astenersi dal sottoporre i pazienti a interventi chirurgici da cui non ci si può aspettare alcun beneficio per la salute, né un miglioramento delle condizioni di vita. Trattasi, in tale ipotesi, di “inutile accanimento diagnostico e terapeutico” (Corte di Cassazione, sentenza del 7 aprile 2011, n. 13746).
Omicidio doloso
L’omicidio è doloso quando è commesso con coscienza e volontà.
Come specificato dalla Cassazione, “il dolo è il nesso psichico più stretto tra il soggetto agente e il fatto. Esso, secondo l’art. 42, comma 2 c.p., costituisce l’archetipo della imputazione soggettiva e la cui struttura risulta caratterizzata dall’elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione, ma anche dall’ulteriore dato della volizione dell’evento”.
Sovente si è fatto riferimento, in giurisprudenza, all’omicidio commesso con dolo eventuale e si sono posti problemi in ordine alla differenziazione del dolo eventuale dalla colpa cosciente.
E’ stato sottolineato che “l’azione posta in essere con accettazione del rischio dell’evento può implicare, per l’autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell’evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l’autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l’evento stesso che vuole; se l’evento, oltre che accettato, è perseguito, il dolo si colloca in più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come “eventuale” nel caso di accettazione del rischio, e come “diretto” negli altri casi, con l’ulteriore precisazione che, se l’evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo “intenzionale” (Cass. 9 giugno 1998, n. 6880).
Secondo quella che è l’impostazione tradizionale seguita dalla giurisprudenza, dunque, la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nel fatto che, in caso di dolo eventuale, l’autore del reato accetta consapevolmente il rischio della verificazione dell’evento morte, mentre in ipotesi di colpa cosciente, il reo è convinto che l’evento non si verificherà.
Qualora l’evento sia perseguito come scopo finale dell’azione si parla invece di “dolo intenzionale”.
La differenza tra omicidio doloso e colposo, dunque, consiste nel fatto che l'omicidio doloso è commesso con coscienza e volontà, mentre l'omicidio colposo è commesso per negligenza, quindi in assenza della volontà di uccidere.
Omicidio preterintenzionale
L’omicidio è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando si verifica a seguito di una condotta attuata da un soggetto che vuole commettere il delitto di lesioni o percosse ma, per errore nell’attuazione della condotta stessa, causa un evento più grave di quello voluto ovvero cagiona la morte della vittima.
Secondo quanto stabilito dall’art. 584 del Codice penale, invero: “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
In tale fattispecie di reato, dunque, vi è una concorrenza di elementi soggettivi: il dolo, che riguarda il compimento della condotta che integra la fattispecie di lesioni o percosse e la colpa che invece riguarda l’evento più grave ovvero la morte della vittima.
Come stabilito dalla Corte di cassazione, “Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell’omicidio preterintenzionale, prevista dall’art. 584 c.p., è sufficiente che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l’evento morte” (Cass. 29 marzo 2004, n. 15004).
Interessante la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, del 14 gennaio 2022, n. 1363, con cui è stato stabilito che: “Non contrasta con il principio del "ne bis in idem" – non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi – la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati”.
Omicidio stradale e omicidio nautico
Il reato di omicidio stradale è previsto dall’art. 589-bis del Codice penale.
Tale articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 e successivamente è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 26 settembre 2023, n. 138.
L’art. 589-bis c.p. così dispone: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, , comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186,, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.
Come si può vedere, le condotte punite dall’art. 589-bis sono puntualmente delineate dal legislatore, il quale, recentemente, ha ritenuto di riservare una disciplina specifica anche in tema di omicidio nautico.
Come ha sottolineato la Corte di cassazione di recente, con sentenza del 19 giugno 2023, n. 26290: “In tema di omicidio stradale ai fini della valutazione della responsabilità colposa del conducente è necessario previamente individuare la regola cautelare in relazione all’area di rischio considerata, l’obbligo di osservanza della stessa ed il nesso causale tra la condotta (mancato rispetto della norma) e l’evento; nonché la valutazione dell’elemento soggettivo della condotta colposa valutata la prevedibilità dell’evento e l’esigibilità della condotta lecita”.
Va dunque previamente individuata la regola cautelare infranta e successivamente il nesso causale tra condotta ed evento.
Quanto all’elemento soggettivo, deve essere valutata la prevedibilità dell’evento e l’effettiva esigibilità della condotta.
Interessante, inoltre, la recente sentenza della Corte di cassazione, sez. IV penale, del 5 luglio 2023, n. 28785, con cui è stato stabilito che: “Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima)”.
Omicidio con omissione
L’omicidio può essere commesso anche con omissione: in tale ipotesi il reo deve essere titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla vittima, ovvero deve essere gravato da un peculiare obbligo nei confronti della stessa.
Esempio di omicidio con omissione è la fattispecie contemplata dall’art. 578 c.p. ovvero l’infanticidio.
All’art. 578 c.p. viene disposto che: “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale”.
Come si può ben vedere, infatti, in tale circostanza la madre ha uno specifico obbligo di tutelare il figlio, obbligo che non adempie e a cui consegue la morte del neonato.
Sul punto la Corte ha specificato che: “La situazione di abbandono materiale e morale, ai fini della configurabilità dell’infanticidio ex art. 578 c.p., deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata, da parte di coloro dai quali, di norma, ci si attende aiuto e assistenza, in balia di sé stessa, senza alcuna assistenza, e con palesi manifestazioni di completo disinteresse per la sua situazione sicché il soggetto è reso certo di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere né l’intervento di terzi, né un qualsiasi soccorso materiale o morale” (Cass. 9 marzo 2000, n. 2906).
Femminicidio
Con il termine “femminicidio”, utilizzato nel linguaggio comune, si intende l’assassinio di una donna commesso sovente da un compagno, un coniuge, un ex coniuge o ex compagno, un amante o un ex amante, il quale non accetti la fine di un rapporto.
L’espressione si riferisce, dunque, a quei delitti commessi ai danni del genere femminile, poiché fondati su un’esigenza di prevaricazione e annientamento della donna in quanto tale.
L’uccisione di una donna è punita, al pari dell’assassinio di un uomo, ai sensi dell’art. 575 del Codice penale, ove è prevista la pena per il reato di omicidio, che non può essere inferiore a 21 anni di reclusione.
Nel nostro ordinamento sono inoltre previste una serie di misure con cui si mira alla prevenzione e al contrasto del femminicidio e della violenza di genere.
Omicidio del consenziente
Il nostro ordinamento punisce espressamente l’omicidio del consenziente.
All’art. 579 c.p. viene disposto che: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.
La pena prevista in ipotesi di omicidio del consenziente è più lieve rispetto a quella prevista in ipotesi di omicidio ex art. 575 c.p.
Tuttavia, tale disposizione si applica se la vittima è minore degli anni diciotto o versa in condizione di deficienza psichica ovvero qualora il consenso della stessa sia stato estorto con violenza, minaccia o carpito con inganno.
Il consenso dato dalla persona deve essere serio, espresso e inequivoco e non deve mai essere stato revocato.
Particolarmente problematica è risultata, in giurisprudenza, l’interpretazione di siffatta disposizione in rapporto alle ipotesi di accanimento terapeutico.
Va infatti stabilito il corretto discrimen tra l’omicidio del consenziente, sanzionato dal nostro ordinamento e l’accanimento terapeutico, pratica parimenti vietata.
Sul tema va senza dubbio riportata la sentenza della Corte costituzionale con cui è stato sancito un fondamentale principio di diritto.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2022, n. 50, ha infatti stabilito che: “Il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 CEDU, è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, cioè di quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Esso concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto della persona, e da esso discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. (Precedenti: S. 242/2019 – mass. 40813; S. 35/1997 – mass. 23114; S. 238/1996; S. 223/1996 – mass. 22959).
Il cardinale rilievo del valore della vita, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale, ignori le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. (Precedente: O. 207/2018 – mass. 41525).
L'art. 579 cod. pen., che configura il delitto di omicidio del consenziente, erige una "cintura di protezione" indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in danno autore dell'atto abdicativo, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale, seppure configurato come fattispecie autonoma di reato, punita con pena più mite di quella prevista in via generale per il delitto di omicidio, in ragione del ritenuto minor disvalore del fatto.
Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell'interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi”.
Le aggravanti
Il Codice penale dedica una serie di disposizioni in tema di aggravanti configurabili in ipotesi di omicidio.
All’art. 576 c.p. è disposto l’ergastolo qualora il delitto sia stato commesso:
“1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies .
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”.
All’art. 577 c.p. viene allo stesso modo previsto l’ergastolo qualora l’omicidio sia commesso:
“1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; con premeditazione; col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
Viene infine disposto che: “Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste”.
La Corte costituzionale, con sentenza del 30 ottobre 2023, n. 197 ha tuttavia l’illegittimità del comma in questione nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.
Molto interessante il percorso motivazionale seguito dalla Corte costituzionale.
La Corte ha ricordato che: “Le statistiche annue sui femminicidi, sulle quali ha insistito l’Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento e nella discussione orale, dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell’ambito di relazioni familiari e affettive”.
Tuttavia, tale stato di fatto, secondo la Corte, non può implicare “il ripristino dei poteri discrezionali del giudice (analogamente, sentenza n. 102 del 2020, punto 5.4. del Considerato in diritto), sì da evitare che il divieto di prevalenza delle attenuanti operi in casi non coerenti rispetto alla ratio della disposizione stessa.
In conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il codice penale italiano consente in via generale di adeguare la pena dell’omicidio alla gravità della singola condotta, come accade – e in misura anche assai più marcata – in vari altri ordinamenti dalle comuni tradizioni giuridiche. Tanto l’attenuante della provocazione quanto le attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio (infra, punto 5.3.). Il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per queste due attenuanti nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o para-familiari non si fonda su alcuna plausibile ragione giustificativa (infra, punto 5.4.). Tale divieto deve anzi ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne discende non si pone in contrasto con la finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ma semplicemente evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio (infra, punto 5.6.).
Ogni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana. E poiché ciascuna persona ha pari
dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore. Eppure, da sempre il diritto penale distingue – nell’ambito degli omicidi punibili – tra fatti più e meno gravi.
Già dal punto di vista oggettivo, alcune condotte omicide sono specialmente gravi: chi uccide la propria vittima dopo averle inflitto sofferenze prolungate, ad esempio, aggiunge ulteriore dolore al male di per sé insito nell’atto omicida. Ma è quando la condotta omicida venga riguardata dal lato dell’autore anziché da quello della vittima, che diviene agevole comprendere perché la gravità della condotta omicida sia suscettibile di significative graduazioni”.
Differenza tra preordinazione e premeditazione
L’aggravante della premeditazione è prevista dall’art. 577 comma 1, n. 3 c.p., e ha come conseguenza l’aumento di pena per l’omicidio da non meno di anni 21 all’ergastolo.
La premeditazione non è espressamente definita nel Codice, ma nel tempo la giurisprudenza ne ha fornito una compiuta definizione.
E’ stata, in particolare, chiarita la differenza tra mera preordinazione del delitto e vera e propria premeditazione dello stesso.
In particolare, la preordinazione consiste nel procurarsi i mezzi necessari ad attuare l’omicidio prima del compimento dello stesso, mentre la premeditazione, consiste, in sostanza, nello “studio” preventivo delle modalità dell’omicidio e nella pianificazione dello stesso.
Deve inoltre sussistere un apprezzabile lasso temporale tra la nascita del proposito di uccidere e il compimento dell’omicidio stesso, lasso temporale durante il quale la persona non deve mai venire meno al suo intento di uccidere.
In caso contrario, la premeditazione non potrà essere contestata.
Molto interessante la recente sentenza della Corte d'Assise di Busto Arsizio del 5 luglio 2023, n. 1, che ha richiamato l’insegnamento della Corte di cassazione: “nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., richiede dite elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito" ovvero che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)", aggiungendo che "la sussistenza della premeditazione nell'omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto…" (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7970 del 26 febbraio 2007)
Inoltre, "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dolendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato" (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7970 del 26 febbraio 2007).
In sostanza, la Corte d’Assise ha ricordato come il proposito omicida debba essere caratterizzato da costanza e fermezza ai fini della configurabilità dell’aggravante della premeditazione.
La pena per il reato di omicidio in Italia
Il reato di omicidio in Italia è punito con la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Tuttavia, nel conteggio finale della pena, incidono una serie di valutazioni del giudice quanto alla sua corretta graduazione, per questo motivo la pena inflitta in sede processuale può variare di molto da caso a caso fino ad arrivare all’ergastolo.
Omicidio e femminicidio in Italia: le differenze
Il termine femminicidio, nel linguaggio comune, viene utilizzato per indicare l’assassinio di una donna nell’ambito di una relazione sentimentale malata, sovente realizzato da un compagno che non accetta la fine di una relazione oppure un tradimento.
Il femminicidio è punito allo stesso modo dell’omicidio, ex art. 575 del Codice penale, in quanto non esiste una figura di reato specifica relativa all’uccisione di una donna.
La prescrizione del reato di omicidio
Secondo quanto stabilito dall'art. 157 c.p., il tempo necessario a determinare la prescrizione del reato equivale al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.
La pena stabilita per l'ipotesi base di omicidio volontario contemplata dall'art. 575 c.p. è di ventuno anni, dunque la prescrizione è di ventuno anni, senza contare il ricorrere di fatti interruttivi. Si comprende, dunque, come l'omicidio, di fatto, sia un reato imprescrittibile.
Nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti, inoltre, può prevedersi la pena dell'ergastolo, e la legge prevede che i reati puniti con l'ergastolo siano imprescrittibili.