Il reato di omessa dichiarazione è previsto dall’art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Esso riguarda sia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi che quella sul valore aggiunto.
La pena è quella della reclusione da due a cinque anni se si supera la soglia dei 50.000 euro.
Non sempre la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è reato, ma anche qualora non siano ravvisabili conseguenze di tipo penale, la legge prevede la comminazione di sanzioni amministrative.
Andiamo con ordine e vediamo, prima di tutto, chi è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, come e quando deve farlo e quali sono le conseguenze sanzionatorie in caso di omessa o errata dichiarazione.
Chi ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e chi è esonerato
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo quanto stabilito dal D.P.R 30 settembre 1973, n. 600, all’art. 1, coloro che conseguono un reddito, anche se non conseguono alcun debito d'imposta.
Allo stesso modo, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi anche i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, anche in mancanza di redditi.
Nella dichiarazione devono essere indicati i dati e gli elementi necessari per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
- le persone fisiche che non hanno alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
- le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La fattispecie di omessa dichiarazione può venire in rilievo, dunque, sia in relazione alle imposte dirette (ad es. IRPEF, IRAP) che alle imposte indirette (ad es. IVA).
Quando va presentata la dichiarazione dei redditi e quando si configura ritardo o omissione
La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno entro i seguenti termini:
- il modello 730 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di imposta;
- il modello Redditi PF entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di imposta.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 3227, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 dalla scadenza del termine, anche se è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Se si presenta la dichiarazione dei redditi con più di 90 giorni di ritardo, si parla di vera e propria omissione.
La dichiarazione presentata dopo 90 giorni di ritardo costituisce tuttavia titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
Come si presenta la dichiarazione dei redditi
Le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi PF o il modello 730.
Lavoratori dipendenti e pensionati, ad esempio, presentano il modello 730.
I contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta, ad esempio, presentano il modello REDDITI PF.
Il modello Redditi PF lo presentano anche i titolari di Partita IVA.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate vi sono tutte le istruzioni utili per presentare la dichiarazione dei redditi e sono messi a disposizione anche i relativi modelli Redditi PF e 730, che sono disponibili anche nella forma precompilata, che permette di semplificare notevolmente la procedura.
Nel modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, vi sono dati già inseriti in automatico come, ad esempio, i contributi previdenziali.
Per accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata è necessario possedere un’identità digitale (Spid, CIE, CNS).
Omessa dichiarazione: sanzioni amministrative
In ipotesi di omessa dichiarazione si può incorrere nella commissione di un reato.
Tuttavia, la fattispecie delittuosa è prevista solo se si supera la soglia dei 50.000 euro.
Al di sotto di tale soglia, sono comunque previste una serie di sanzioni amministrative che vanno a colpire l’omessa dichiarazione ma anche la dichiarazione presentata in ritardo o in maniera errata.
Vediamo quali sono.
Omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi
L’ipotesi di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi è sanzionata dal d.lgs. n.18 dicembre 1997, n. 471.
All’art. 1 è espressamente stabilito che, in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi si applica la sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250.
Se non sono dovute imposte, invece, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Fuori da questi casi, la sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.
Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.
Sostituto d’imposta
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250.
Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
Omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.
Se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.
Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 150% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
Se la dichiarazione dei redditi non è stata redatta in in maniera conforme al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera errata, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
Coloro che non tengono o conservano secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
Reato di omessa dichiarazione: spiegazione
Si è visto che non sempre l’omessa dichiarazione è reato.
Di seguito, vediamo quando scatta la sanzione penale.
L’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede, nell’ambito dei reati tributari dichiarativi, il delitto di “Omessa dichiarazione”.
Per il reato di omessa dichiarazione è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni.
Viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a queste imposte, anche se vi è obbligato.
L’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila.
Viene invece punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, anche se vi è obbligato e se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro cinquantamila.
Non si considera omessa la dichiarazione nelle seguenti ipotesi:
- se è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine;
- se non è sottoscritta; se non è redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Omessa dichiarazione dei redditi: è reato?
Non presentare la dichiarazione dei redditi è reato se l’imposta evasa supera i 50.000 euro.
Omessa dichiarazione IVA: è reato?
Non presentare la dichiarazione IVA è reato se l’imposta evasa supera i 50.000 euro.
Omessa dichiarazione dei redditi: come sanare
L’omessa dichiarazione dei redditi può essere sanata, ma il ravvedimento operoso deve avvenire entro 90 giorni.
Art. 5 .lgs. 74/2000: soglie di punibilità
Viene prevista una soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione: tale somma è di 50.000 euro.
Se non si presenta la dichiarazione dei redditi, ad esempio, e si evade un’imposta per una cifra inferiore a 50.000 euro, dunque, non si commette reato.
Reato di omessa dichiarazione: prescrizione
Il reato di omessa dichiarazione si prescrive nel termine di 8 anni.
Art. 5 .lgs. 74/2000: giurisprudenza
Ecco alcune interessanti sentenze sul reato di omessa dichiarazione.
Corte di Cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 ottobre 2015 n. 43809.
“In materia tributaria, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o Iva è reato omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione; con la conseguenza che, salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perchè istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità di terzi, a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, per la collaborazione, con i soggetti sottoposti all'obbligo dichiarativo, nella "esterovestizione" di società cui imputare i profitti da sottrarre alla imposizione fiscale)”
Corte di Cassazione, sezione 3 penale, sentenza 14 febbraio 2022, n. 5141.
“In tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità. (Fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazione annuale relativa ad imposte dirette e IVA priva della compilazione del quadro RS)”.
Corte di Cassazione, sezione TRI Civile, sentenza 29 novembre 2022, n. 35133
“Il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.; pertanto, nel caso di credito d'imposta concesso al datore di lavoro per anticipi dell'imposizione sul TFR (art. 3, commi 211 – 213, della l. n. 662 del 1996), l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero l'omessa compilazione dei relativi quadri non consente di beneficiare della compensazione per l'anno in cui la dichiarazione si riferisce”.