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9 Dicembre 2023
11:00

Omaggi a clienti e dipendenti: deducibilità costi e detraibilità IVA

Gli omaggi a clienti e dipendenti godono della totale detrazione IVA e della deducibilità del costo se il valore unitario dell’omaggio è inferiore a 50 euro. Oltre i 50 euro, valgono le regole delle spese di rappresentanza. Vediamo tutte le informazioni sul trattamento fiscale degli omaggi anche per i beni prodotti dall’impresa, la fatturazione, il regime degli omaggi effettuati da professionisti e lavoratori autonomi, nonché voucher le cene natalizie.

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Omaggi a clienti e dipendenti: deducibilità costi e detraibilità IVA
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Nel periodo natalizio sono sempre di più gli imprenditori ed i professionisti che cedono beni sotto forma di omaggi a clienti e dipendenti.

La disciplina fiscale degli omaggi prevede che il costo degli omaggi può essere portato in deduzione dal reddito d’impresa e si può godere della totale detrazione IVA solo se il valore unitario dell’omaggio è inferiore a 50,00 €.

Se il valore dell’omaggio supera i 50,00 € allora si applicherà la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e relativi requisiti di gratuità, ragionevolezza, effettività della spesa per la deducibilità del costo.

Ma vediamo nello specifico la normativa fiscale su tutti i tipi di omaggio che possono essere ceduti a clienti e dipendenti.

Omaggi: regime fiscale tra spese di pubblicità, rappresentanza e liberalità

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie le imprese, ma anche per i lavoratori autonomi ed i professionisti, hanno la necessità di gestire al meglio l’acquisto degli omaggi da regalare ai clienti e talvolta ai dipendenti.

Quello che è di fondamentale importanza è andare a capire come e quanto il costo degli omaggi, in questo caso natalizi, possa essere portato in deduzione dalle imposte sul reddito e in che misura l’Iva pagata sugli omaggi natalizi per i clienti e i dipendenti, possa essere portata in detrazione.

Quindi occorre analizzare la deducibilità del costo e la detraibilità IVA degli omaggi a clienti e dipendenti.

Il datore di lavoro, pur essendo spinto ad omaggiare clienti e potenziali clienti, premiare od omaggiare dipendenti in occasione del mese di dicembre e delle festività di Natale, deve valutare, in riferimento agli omaggi, i risvolti fiscali e le differenze da punto di vista tributario (ai fini delle imposte dirette e dell'IVA), tra:

  • spese per pubblicità;
  • spese di rappresentanza;
  • liberalità nei confronti dei dipendenti (spesso chiamate fringe benefit fino a 3.000 euro).

Omaggi: fino a 50 euro detraibilità totale IVA, oltre IVA indetraibile

Per quanto riguarda la disciplina di detraibilità Iva degli omaggi a terzi, se il valore del bene destinato ad essere ceduto come omaggio è di valore unitario inferiore a 50,00 €, l’Iva è totalmente detraibile.

Se invece il valore unitario del bene supera i 50,00 €, l’imposta è totalmente indetraibile.

In ogni caso ai fini IVA, occorre distinguere fra diverse fattispecie di liberalità, diverse tipologie di omaggi:

  • omaggi consistenti in beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa;
  • omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa;
  • omaggi di servizirientranti o meno nell’attività propria del soggetto passivo.

Vedremo inoltre che affinché un omaggio possa essere considerato totalmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito è necessario che l’importo del omaggio nel complesso non superi i 50,00€, limite di spesa che è stato innalzato da un decennio, dal 2014, in quanto fino a quel momento il limite massimo di spesa per poter godere della deducibilità del costo dell’omaggio era di 25,82€.

Il valore massimo di 50,00 € opera anche per quanto attiene alla detrazione integrale dell’IVA.

Quindi riepilogando, ai fini IVA, se un bene omaggiato, non oggetto dell’attività propria d’impresa, è di valore (si intende il costo del bene):

  • pari o inferiore a 50 euro, l‘Iva su di esso assolta all'acquisto è totalmente detraibile, mentre la cessione non è soggetta ad Iva;
  • superiore a 50 euro, l'Iva sull'acquisto è indetraibile per intero e la cessione non va assoggettata ad imposta.

Inoltre, in merito al limite di 50 euro se è compreso IVA o IVA esclusa, la risposta è che quando si parla di omaggio detraibile ai fini IVA nel limite di 50 euro si intende 50 euro di costo unitario più IVA.

Ai fini fiscali, quello che le imprese ed i professionisti, che acquistano l’omaggio, dovranno considerare non è sono solo i limiti fissati dal legislatore, bensì anche il tipo di spesa effettuata.

Esistono varie tipologie di omaggi da cedere a clienti, ma essenzialmente gli omaggi possono essere suddivisi in due macro categorie:

  • quelli non rientranti nell’attività d’impresa (nella maggior parte dei casi);
  • e le cessioni gratuite di beni di propria produzione o commercio.

Tuttavia, le imprese ed i professionisti non devono necessariamente cedere ai terzi con cui sono in rapporto omaggi di tipo materiale, ma possono pensare anche di omaggiarli con voucher di spesa o anche con cene ed eventi aziendali.

Cosa succede quindi in questi casi?

Che disciplina verrà applicata ai fini della deducibilità dalle imposte sul reddito e della detraibilità IVA?

Ed infine se i terzi fossero soggetti esteri?

Omaggi di beni diversi dall’oggetto dell’attività aziendale

L’art. 30 del Decreto legislativo 175/2014 prevede che gli omaggi da destinare ai clienti siano oggetto di un’importante normativa fiscale in materia di spese di rappresentanza, a favore dell’impresa o del professionista che acquista l’omaggio stesso.

Con l’entrata in vigore del decreto sopra citato, è stato elevato a € 50,00 il limite, per la detassazione, dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa dati in omaggio.

Ricordiamo che fino al dicembre 2014 il limite massimo di spesa per poter godere della detassazione dell’omaggio era fissato a € 25,82.

L’attuale limite massimo di spesa come omaggi di € 50,00, che sostituisce quello precedente di € 25,82, è valido:

  • sia per le cessioni gratuite di beni (art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972);
  • che per le spese di rappresentanza (art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972).

Omaggi deducibili al 100% come operazioni fuori campo IVA senza obbligo di fattura

Gli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività dell’impresa sono:

  • operazioni fuori dal campo Iva;
  • e quindi non c’è l’obbligo di emissione della fattura quando vengono consegnati ai terzi.

costi sostenuti per l’acquisto di beni da cedere gratuitamente e quindi come omaggi a terzi dall’impresa, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa del periodo in cui sono sostenuti, se il loro valore unitario non supera i 50,00 € (art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986 ).

Omaggi deducibili come spese di rappresentanza nel periodo d'imposta di sostenimento se inerenti

La normativa art. 108, comma 2 del TUIR stabilisce che "Le spese di rappresentanza sono deducibili:

  • nel periodo d’imposta di sostenimento
  • se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Quanti omaggi sono scaricabili all'anno? Limite deducibilità omaggi  legata al fatturato

Non esiste solo un limite di costo unitario di 50 euro per ogni omaggio, ma anche dei limiti al numero massimo di omaggi, in termini di costo deducibile, che l'azienda o il professionista può "scaricare" all'anno.

In altre parole, se l'azienda esagera con gli omaggi, gli acquisti oltre il limite non sono deducibili.

Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50″.

Ecco la normativa che consente la deducibilità integrale in ogni caso, come spese di rappresentanza, degli omaggi fino a 50 euro.

Omaggi sopra i 50 euro deducibili come spesa di rappresentanza

Qualora, l’importo di tali beni destinati a diventare omaggi sia superiore a 50,00 € ricadono sempre nella disciplina delle spese di rappresentanza e, quindi, sono deducibili secondo le regole previste per le spese di rappresentanza.

Nello specifico si applicano, anche in questo caso, per le spese di rappresentanza le soglie di deducibilità, introdotte dal Decreto Legislativo n°147 del 14 settembre 2015:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di Euro;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di Euro.

Le eccedenze rispetto ai limiti riportati nella suddetta tabella sono indeducibili e non sono riportabili negli esercizi successivi.

Differenza tra omaggi fino ed oltre 50 euro

Il Dm 19 novembre 2008 ha stabilito le modalità di tassazione delle spese di rappresentanza.

Secondo il Dm sono di rappresentanza le "spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore" e altre attività che, invece, esulano dalle spese di rappresentanza (quanto a queste ultime alludiamo alle spese di pubblicità e alle liberalità).

Le spese di rappresentanza sono deducibilità se vi sono tre requisiti:

  • gratuità (ossia la mancanza di una controprestazione da parte del soggetto beneficiario dell'omaggio);
  • ragionevolezza (che va valutata, occorrono finalità promozionali o di pubbliche relazioni o comunque omaggi in coerenza con le pratiche di mercato);
  • effettività (devono essere spese effettivamente sostenute e documentate);
  • congruità (il rispetto dei limiti di deducibilità sopra esposti).

La differenza sostanziale è che l'omaggio fino a 50 euro è sempre deducibile come spese di rappresentanza e non c'è bisogno di entrare nel merito dei requisiti, ma il datore di lavoro deve solo rispettare il limite di omaggi deducibili annualmente.

Mentre l'omaggio oltre 50 euro è deducibile come spese di rappresentanza se sono rispettati i quattro requisiti di gratuità, ragionevolezza, effettività e congruità.

Cosa si intende per valore unitario dell'omaggio?

Relativamente alla definizione di «valore unitario», secondo quanto specificato dalla C.M. 13.7.2009 nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono.

Quindi se si ha intenzione di regalare una strenna natalizia composta da cinque beni di valore unitario di 15,00 euro ciascuno, si dovrà considerare come un unico omaggio del valore si 75,00 euro. Questo sia ai fini Iva che delle imposte dirette.

In questo ultimo caso, la spesa relativa all’omaggio non sarà interamente deducibile secondo la disciplina degli omaggi ma sarà considerata come spesa di rappresentanza. La deduzione rimane però totale se allo stesso cliente vengono regalati più beni singoli (o più confezioni singole) di valore non superiore a € 50,00.

Le spese di rappresentanza sono deducibili interamente se il valore (costo) unitario dei beni (la regola non vale anche per i servizi) ceduti gratuitamente non supera 50 euro (inclusa l’eventuale Iva indetraibile), come prevede l’ultimo periodo dell’articolo 108 in esame (Rm 12 marzo 2014, n. 27/E) (3).

Omaggi verso la stessa persona: deducibili se il valore unitario non supera 50 euro. Risultano interamente deducibili anche più omaggi, purché separatamente confezionati, effettuati nei confronti di uno stesso soggetto a condizione che il loro valore unitario risulti non superiore a 50 euro.

Trattamento contabile degli omaggi

Dal punto di vista di iscrizione dei costi nel bilancio degli omaggi sia a clienti che a dipendenti, il Principio contabile Oic 1 interpretativo del n. 12 ritiene che i componenti di reddito siano iscritti in conto economico secondo la natura del bene o servizio acquistato.

Essi possono rientrare:

  • sia nella voce B6 "Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
  • che nella voce B14 "Oneri diversi di gestione".

Gli omaggi nella voce B6 vengono richiamati come "oggetti per regali", mentre nella voce B14 come "Omaggi ed articoli promozionali".

Nella voce B14 vanno indicati quegli omaggi che, secondo una classificazione per natura, siano difficilmente imputabili alla voce B6 (beni) o B7 (servizi).

La voce B14 comprende, quei costi della gestione ordinaria non iscrivibili, per loro natura, nelle altre voci dell’aggregato B.

Omaggi di beni autoprodotti che rientrano nell’attività d’impresa

Se i beni destinati ad essere ceduti come omaggio a terzi sono i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa sotto il profilo delle imposte sui redditi, assume importanza il «valore unitario» in quanto per tali beni il valore di mercato ed il costo sostenuto per la produzione non sono la stessa cosa.

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 27/E/2014:

  • bisogna individuare il valore di mercato dell’omaggio per stabilire l’importo della spesa da sottoporre al test di deducibilità;
  • qualora il valore di mercato e non il costo di produzione sia superiore a € 50 allora il bene ricade della disciplina delle spese di rappresentanza, in caso contrario e cioè se il bene oggetto di omaggio ha valore di mercato inferiore a 50 €, si tratta di costo a deducibilità totale;
  • infine va individuato il costo di produzione sostenuto dall’impresa per produrre il bene, tale importo è quello effettivamente deducibile in bilancio.

Essendo operazioni imponibili ai fini Iva, l’operazione può essere certificata:

  • emettendo un’autofattura dove va indicato il prezzo d’acquisto dei beni, l’aliquota applicabile e l’imposta, specificando anche che trattasi di «autofattura per omaggi». L’autofattura, che deve essere annotata sul registro Iva delle vendite ex art. 23, D.P.R. 633/1972, può essere emessa singolarmente per ogni cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
  • in alternativa si può annotare l’ammontare globale dei prezzi d’acquisto dei beni ceduti come omaggi, riferiti alle cessioni in ciascun giorno, distinte per aliquota, su un apposito «registro degli omaggi» tenuto a norma dell’art. 39, D.P.R. 633/1972.

Qualora venga esercitata rivalsa dell’Iva invece andrà emessa normale fattura al cliente, specificando che trattasi di cessione per omaggio, dove costituirà oggetto di addebito solo l’Iva relativa all’omaggio.

Tuttavia l’art. 18, co. 3, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la rivalsa non è obbligatoria per le cessioni gratuite di cui all’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.

Si ricorda infine che l’Iva non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto attiene all’Iva assolta al momento dell’acquisto, per i beni autoprodotti è sempre detraibile, non si applica quindi il principio di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

Omaggi dei professionisti e lavoratori autonomi: cosa cambia

Ai sensi dell’art. 54 del TUIR, il costo del bene che si intende cedere a terzi come omaggio, è deducibile per i lavoratori autonomi a titolo di spesa di rappresentanza.

Per i professionisti e i lavoratori autonomi, quindi, è diversa la disciplina rispetto alle imprese.

Il costo dell’omaggio sarà deducibile dal reddito del professionista secondo le regole previste per le spese di rappresentanza e cioè, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta nel quale l’omaggio viene ceduto.

Le spese sono ammesse in deduzione per cassa, mentre ai fini Iva, l’importo è detraibile se il valore unitario dell’omaggio non supera i € 50,00.

Per quanto attiene agli omaggi ai dipendenti l’importo è deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54, co. 6, D.P.R. 917/1986.

Sono applicabili ai lavoratori autonomi, soprattutto per gli omaggi sopra i 50 euro,  i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza di cui al D.M. 19 novembre 2008, quindi sono richiesti:

  • gratuità;
  • inerenza e l'obiettivo di produrre benefici economici o coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Come visto più sopra, per le imprese, gli stessi concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente. Risultano non imponibili, se insieme agli altri fringe benefit, nel periodo d’imposta non superano € 258,23 ai sensi dell’art. 51, comma 3, D.P.R. 917/1986.

Per l'anno d'imposta 2023, per i dipendenti con figli, è possibile erogare fringe benefit fino a 3.000 euro, in deroga alla regola dei 258,23 euro appena descritta.

La stessa norma precisa, inoltre, che nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Omaggi aziendali ai dipendenti e collaboratori

Le spese sostenute dall’impresa per acquistare omaggi da destinare ai propri dipendenti (o soggetti assimilati come i collaboratori coordinati e continuativi co.co.co.) non saranno classificate come spese di rappresentanza ma come oneri di utilità sociale secondo quanto stabilito dall’art. 95 del TUIR sempreché non rientrino tra le spese disciplinate nell’art. 100 del TUIR (che hanno diverso trattamento fiscale perché deducibili nel limite del 5 per mille del costo del personale dipendente).

L’articolo 95, comma 1 del Tuir, il quale prevede che le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprese «quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori», sono totalmente deducibili, salvo quanto disposto dal successivo articolo 100, comma 1.

L'articolo 100, comma 1 del TUIR prevede che le spese di ricreazione (ad esempio, un brindisi augurale) utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi e volontariamente sostenuti dall'impresa, sono deducibili "per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi".

Sulla base di quanto detto in precedenza, applicando l'articolo 100 del TUIR, la spesa rivolta esclusivamente al personale riguarda una somministrazione di alimenti e bevande il costo, inclusa l’eventuale Iva indetraibile, è deducibile nel limite del 75% (articolo 109, comma 5, ultimo periodo, del Tuir). Il risultato andrà poi dedotto nel limite fissato dall'articolo 100.

Se, invece, al buffet partecipassero altri soggetti (e non solo i dipendenti), il costo sostenuto assumerebbe la qualifica di spesa di rappresentanza, per cui il 75% del costo dev’essere dedotto nel limite fissato dal Dm 19 novembre 2008.

Un’impresa che nel 2023 abbia sostenuto un costo del lavoro di 200.000 euro potrà dedurre fiscalmente le spese di ricreazione sino a 1.000 euro. 

Le spese che eventualmente dovessero eccedere tale limite debbono essere oggetto di variazione in aumento (variazione definitiva) nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.

Nell’ambito dei beni non di propria produzione o commercio per gli omaggi offerti ai propri dipendenti la risoluzione ministeriale n. 666305/1990 afferma che, venendo meno il principio dell’inerenza, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva.

Quindi, nel caso di cessione gratuita ai propri dipendenti di beni che non rientranti nell’attività impresa, pur mantenendo la qualifica di operazione non soggetta ad Iva, il diritto alla detrazione sull’acquisto viene meno indipendentemente dall’importo.

Nel caso in cui l’azienda decida di omaggiare sia clienti, sia dipendenti è, pertanto, necessario fare una distinzione.

Omaggi destinati all’estero

È prassi diffusa fra gli imprenditori, ma anche i professionisti inviare omaggi di beni a clienti esteri. In questo caso è necessario analizzare le problematiche IVA connesse alle esportazioni dei beni ceduti come omaggi.

Per la cessione di omaggi a clienti all’estero, bisogna fare un distinguo per soggetti UE ed extra UE: per i primi valgono le regole descritte sinora perché manca l’onerosità per essere definita operazione intracomunitaria; per i secondi, invece, gli omaggi sono considerati delle vere e proprie esportazioni, e quindi devono seguire la normativa specifica.

Se l’omaggio è destinato a contribuenti Ue, non essendoci il requisito dell’onerosità, l’operazione non è identificata come operazione comunitaria ma saranno assoggettate al regime Iva previsto per le operazioni nazionali e non vi sarà inclusione dell’operazione relativa all’omaggio negli elenchi Intrastat.

Se gli omaggi sono destinati ad operatori extra UE è necessario stabilire se agli omaggi di beni di propria produzione o commercio sia applicabile il regime di non imponibilità previsto per le cessioni all’esportazione.

Si considerano non imponibili, oltre alle «cessioni» in senso stretto di cui al co. 1 dell’art. 2 e cioè le cessioni a titolo oneroso, anche quelle «assimilate» previste dal co. 2 e le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa.

Le cessioni all’esportazione devono avere ad oggetto beni esportati dal punto di vista doganale e, cioè, usciti dal territorio comunitario. Nella circolare n. 874/33650 del 19.12.1972, il ministero delle Finanze – Direzione generale dogane ha identificato le cessioni all’esportazione in quelle eseguite all’estero o comunque fuori dal territorio doganale. L’uscita dei beni dal territorio comunitario (provata dalla relativa documentazione rilasciata dall’Ufficio doganale della Comunità), è solamente il primo elemento necessario per avere una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. La non imponibilità si realizza quando contemporaneamente avviene il trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio comunitario ed il trasferimento dei beni a titolo traslativo della proprietà.

In realtà, a tali due requisiti se ne potrebbe aggiungere un terzo, quello cioè dell’onerosità dell’operazione. Tuttavia L’onerosità non costituisce un elemento qualificante ai fini Iva e quindi rientrano nel regime di non imponibilità, oltre alle cessioni a titolo oneroso, anche quelle gratuite.

Per la cessione di omaggi ad operatori extra UE, se rispettati i requisiti previsti di trasferimento del bene fuori dal territorio comunitario e trasferimento del diritto di proprietà, siamo in presenza di un’operazione di esportazione definitiva con immissione al consumo di tali beni in uno Stato estero. Sarà necessario:

  • emettere regolare fattura, in quanto si tratta di operazione rilevante a fini Iva;
  • annotare in fattura che trattatasi di “operazione non imponibile” con riferimento normativo (articolo 8 comma 1 lett. a) D.P.R. 633/1972);
  • indicare quanto stabilito dall’articolo 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. 633/1972 e cioè “il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” annotare che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.

Mancando però il corrispettivo, conviene non conteggiare tali operazioni ai fini del calcolo del plafond e della determinazione dello status di esportatore abituale.

Nel caso omaggi di beni non prodotti o commercializzati dall’impresa che non superino il valore unitario di 50,00 €, non si dovrà emettere fattura in quanto non ricadenti nel regime IVA ma sarà buona prassi presentare in dogana una lista valorizzata o una fattura pro forma, su propria carta intestata, nella quale indicare la tipologia di beni, la loro quantità ed il loro valore così da permettere l’espletamento delle pratiche doganali.

Si invece i beni oggetto di esportazione gratuita extra UE le esportazioni abbiano un valore unitario superiore a € 50,00, saranno considerati operazioni di cessione all’esportazione.

Voucher a clienti e dipendenti

Infine, se l’imprenditore omaggia i propri clienti/dipendenti con la fornitura di buoni per l’acquisto di beni e servizi in esercizi convenzionati cioè i voucher.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, che esamina la casistica solo in merito alla disciplina Iva. Tali voucher sono documenti di legittimazione non rilevanti ai fini Iva (ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972).

Invece per quanto riguarda la deducibilità del costo l’Ade non si esprime. Si ritiene che i voucher ceduti come omaggio a clienti e/o dipendenti possano essere dedotti come:

  • spese di rappresentanza nei limiti stabiliti;
  • integralmente se il valore unitario è inferiore a 50,00€ senza alcun vincolo legato ai ricavi;
  • liberalità a favore dei dipendenti con applicazione dell’art. 100, D.P.R. 917/1986 e con l’applicazione delle conseguenze relative ai fringe benefit di cui all’art. 51, co. 3, D.P.R. 917/1986 in capo al dipendente in caso di superamento della soglia di € 258,23. 

Cene natalizie e brindisi augurali: deducibilità

Oltre agli omaggi per i clienti è pratica diffusa da parte degli imprenditori organizzare cene natalizie con i propri dipendenti.

In questo senso la C.M. 34/E/2009 precisa che nel caso di spese sostenute per «feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di festività religiose», è necessario fornire indicazione sul tipo di destinatari delle spese, poiché non sono qualificabili come spese di rappresentanza, le spese sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti solo ed esclusivamente i dipendenti dell’impresa. L’articolo 100 comma 1 del TUIR, stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dai dipendenti con finalità di ricreazione sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

La deducibilità non è integrale secondo l’art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986, tale articolo stabilisce che le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%. L’operazione, inoltre, dovrebbe anche essere detraibile ai fini Iva, trattandosi di spesa inerente e non di rappresentanza.

Per quanto riguarda le spese sostenute dallo studio professionale per organizzare la cena natalizia le stesse sono considerati inerenti e non sono qualificabili come spesa di rappresentanza per le medesime ragioni succintamente esposte in tema di reddito d’impresa.

Secondo l’art 54, co. 5, D.P.R. 917/1986 le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Si segnala, altresì, che, per quanto sopra riportato, anche per lo studio professionale dovrebbe essere detraibile l’Iva, trattandosi di spesa inerente e non di rappresentanza.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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