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13 Agosto 2024
13:00

Oblio oncologico: Garante privacy detta linee guida per accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi e sul posto di lavoro

L’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Oblio oncologico: Garante privacy detta linee guida per accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi e sul posto di lavoro
Esperta in Diritto Tributario
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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato una serie di FAQ sul proprio sito sull'oblio oncologico per aiutare i datori di lavoro pubblici e privati, nonché banche, assicurazioni e intermediari finanziari, a comprendere e applicare correttamente la normativa in materia di oblio oncologico. in tema di rapporti di lavoro e nei rapporti bancari e assicurativi. In particolare il Garante ha anche il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge, con la facoltà di imporre sanzioni in caso di violazioni della disciplina sulla protezione dei dati, in conformità con il GDPR.

Queste misure mirano a proteggere la privacy e a evitare discriminazioni nei confronti delle persone che hanno superato una malattia oncologica, garantendo loro pari opportunità in ambito lavorativo, finanziario e familiare.

Oblio oncologico: cos’è e cosa significa

La legge n. 193/2023, nota come "Legge sull'Oblio Oncologico", introduce importanti tutele per le persone che hanno superato una patologia oncologica, stabilendo che i datori di lavoro, le banche, le assicurazioni e altre istituzioni non possono richiedere informazioni su tali patologie se il trattamento si è concluso da più di dieci anni (ridotti a cinque anni per coloro che avevano meno di 21 anni al momento dell'insorgenza della malattia) senza episodi di recidiva.

Quindi l'oblio oncologico possiamo definirlo come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Oblio oncologico: la normativa in tema di lavoro

In base alle disposizioni sull’oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data di richiesta.

Tale periodo è ridotto della metà, ovvero cinque anni, ove la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età dell’interessato (art. 4 comma 1 della l. 7 dicembre 2023, n. 193).

In ogni caso, sia nella fase preassuntiva che nella fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro, resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche (art. 88 e cons. 155 del Regolamento) e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. Ciò comporta, quindi, che in tale contesto il datore di lavoro di regola non può conoscere le specifiche patologie sofferte dall’interessato sia in precedenza che in costanza di rapporto di lavoro.

Oblio oncologico e accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi: le linee guida del Garante privacy

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la legge ha vietato la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente (persona fisica) concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.

Se il soggetto aveva meno di ventuno anni al momento in cui è insorta la patologia, questo periodo ridotto a cinque anni.

Non è possibile assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse neanche da fonti diverse dal contraente e, se l’operatore o l'intermediario le hanno per qualche motivo già a disposizione, non possono utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Ciò riguarda la stipulazione o il rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o, comunque, di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini.

Inoltre, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire adeguate informazioni relativamente all’oblio oncologico, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione e il rinnovo dei contratti.

Tali obblighi informativi vanno osservati in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, anche nella fase delle trattative precontrattuali, in quella della stipulazione o del rinnovo dei contratti.

È, infine, espressamente vietato agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.

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