Avere un’automobile parcheggiata nel garage e non guidarla, non è più una motivazione valida per non assicurarla. A dirlo è il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che da pochi giorni impone al proprietario del veicolo l’obbligo di copertura assicurativa.
Se infatti precedentemente veniva consentito al proprietario del veicolo fermo e/o parcheggiato in aree private, vale a dire non in marcia e neppure in zone accessibili al pubblico, di non provvedere alla RC auto, da ora sarà solo un ricordo.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare sanzioni.
Perché un veicolo fermo deve essere assicurato: il rischio statico
Il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 dicembre, intende recepire la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Dalla sua entrata in vigore, infatti, tutti i proprietari di auto o moto sono tenuti ad assicurare i propri veicoli, anche se fermi in garage.
Il legislatore estende il concetto di rischio statico, vale a dire la considerazione che un veicolo anche se fermo possa comportare un rischio o arrecare un danno e per questo debba essere assicurato.
Pensiamo al caso in cui un’automobile parcheggiata in maniera incauta nel cortile condominiale e in modo da ingombrare la marcia altrui, renda difficoltoso al conducente in arrivo notare un ostacolo ed evitare l’impatto.
I requisiti per l’assicurazione obbligatoria
La legge impone l’assicurazione obbligatoria a tutti i rimorchi e i veicoli immatricolati in Italia e che hanno una velocità superiore a 25 km/h o un peso superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h.
Oltre a questi, saranno tenuti all’assicurazione RC auto anche i veicoli elettrici leggeri e che verranno esplicitamente individuati in seguito: stiamo parlando di monowheel, monopattini, segway, scooter elettrici, e-bike, ma anche microcar elettriche ecc. che potranno essere coinvolti dall’obbligo di assicurazione.
Occorre ricordare, invece, che le sedie a rotelle per le persone con disabilità non sono considerate veicoli e quindi non rientrano nella fattispecie.
Le eccezioni
Vediamo quali sono le eccezioni all’obbligo di assicurazione, ovvero chi non deve pagare la polizza di copertura per responsabilità civile per i veicoli fermi.
Sono esenti dall’obbligo di assicurazione RCA:
- i veicoli privi di componenti fondamentali per la marcia e il funzionamento (ovvero, privi di motore, pneumatici ecc..);
- veicoli che sono stati demoliti;
- i veicoli ritirati;
- i veicoli sequestrati dall’Autorità giudiziaria;
- i veicoli vietati.
E’ possibile evitare di pagare l’assicurazione per un veicolo che non circola?
In tutti questi casi, il proprietario che intenda sospendere la polizza assicurativa è tenuto a comunicare la condizione alla compagnia assicurativa: questa può essere fatta più volte nel corso del tempo, e per un massimo di 10 mesi.
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni sono le stesse già disposte dal Codice della Strada per chi circola senza polizza assicurativa: si tratta di una multa da 866 a 3.464 euro, a cui si aggiunge la perdita di 5 punti sulla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.
Ove la multa venisse pagata nei 5 giorni successivi, il conducente otterrebbe la riduzione del 30% dell’importo, ovvero 606,20 euro.