Con il rinnovo del contratto commercio del 22 marzo 2024 sono state introdotte nuove causali per l'assunzione con contratto a tempo determinato.
Dalle festività ai saldi, dalle nuove aperture alla digitalizzazione, le causali permettono di estendere il contratto a termine nel commercio fino a 24 mesi.
Il contratto a termine è consentito nel settore commercio, oltre i 12 mesi e fino ai 24 mesi, sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 71 bis del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Vediamo quali sono le regole previste.
Quali sono le nuove causali di assunzione con contratto a tempo determinato
Con l'introduzione dell'art. 71 bis sono state introdotte le "Causali di assunzione con contratto a tempo determinato".
Il contratto stabilisce che "Le Parti, con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2015, definiscono quali causali di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro i seguenti casi, da dettagliare specificatamente nello stesso:
Causale per tempo determinato | Descrizione |
---|---|
Saldi | lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale |
Fiere | lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera |
Festività natalizie | lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio |
Festività pasquali | lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua |
Riduzione impatto ambientale | lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi |
Terziario avanzato | lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato |
Digitalizzazione | lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale |
Nuove aperture | lavoratori assunti per:
|
Incremento temporaneo | lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi. |
Contratti a tempo determinato fino a 24 mesi
Il richiamato art. 19, comma 1 lettera a) tratta l"Apposizione del termine e durata massima". Il comma 1 stabilisce che "Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51".
Sostanzialmente i contratti collettivi possono sentire alle aziende di stipulare per determinate causali un contratto a tempo determinato superiore 12 mesi e fino a 24 mesi.
Il contratto commercio all'art. 71 bis stabilisce infatti che "Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata)".
Contratti a tempo determinato con la contrattazione di secondo livello
Lo stesso articolo 71 bis del CCNL Commercio stabilisce che "Infine, la contrattazione di secondo livello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, potrà:
- individuare ulteriori causali;
- concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati;
- verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive;
- individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata)".
Quindi le aziende possono stipulare con le organizzazioni sindacali (i sindacati) degli accordi che consentono di disegnare per il contesto produttivo aziendale delle causali ad hoc per la stipula di contratti a termine fino a 24 mesi, quindi oltre i 12 mesi.
Stagionalità in località turistiche
L'articolo 75 del contratto commercio è stato modificato dal rinnovo del contratto collettivo del 22 marzo 2024.
L'ex articolo "Contratto a tempo determinato in località turistiche" è diventato "Ipotesi di stagionalità in località turistiche":
"Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente C.C.N.L., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi:
- da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2015,
- nonché da limitazioni di durata del rapporto (art. 19, comma 2),
- da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2);
- e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1).
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, siano definite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente C.C.N.L., con apposito accordo".