La Corte di cassazione, con una storica ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha dichiarato la nullità dei tassi di interesse calcolati sulla base di un indice Euribor che fu manipolato tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
La manipolazione dell’Euribor fu infatti accertata dalla Commissione Antitrust Europea con una decisione del 4 dicembre 2013.
Questa storica sentenza apre le porte ai consumatori, i quali abbiano contratto un mutuo a tasso variabile e abbiano sopportato l’applicazione di tassi calcolati sulla base dell’indice Euribor manipolato.
Costoro, infatti, potranno chiedere il ricalcolo degli interessi dovuti e potrebbero ottenere un rimborso anche per diverse migliaia di Euro.
I fatti di causa
Tizio e Caio erano stati raggiunti da un decreto con il quale veniva ingiunto di pagare, in solido tra loro, la somma di Euro 81.149, 08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione liquidate in complessivi euro 1.968,00, per canoni insoluti relativi al contratto di leasing finanziario del 2006.
Gli ingiunti avevano proposto opposizione a avevano rilevato, in particolare, che il tasso convenzionale faceva rinvio ai parametri dell’Euribor e a indici che erano frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge 287/90.
Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione.
La Corte di appello di Milano confermava la decisione resa in primo grado.
Veniva proposto ricorso in Cassazione.
L’ordinanza della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo inerente alla violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.
In particolare, la Corte ha stabilito che l’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la cd. legge antitrust) “allorché dispone che siano nulle a ogni effetto le intese fra imprese che abbiano a oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto. Il legislatore, infatti, con la suddetta normativa ha inteso in realtà e in senso più ampio proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere anche frutto di comportamenti “non contrattuali" o “non negoziali”.
Nel caso di specie il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing poiché determinato per relationem, in riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
Secondo la Corte di cassazione, questa decisione avrebbe dovuto essere considerata prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati.
La Corte di cassazione ha dunque accolto il suddetto motivo di ricorso e rinviato alla Corte di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.