I genitori non possono impedire ai nonni di vedere i nipoti, poiché si tratta di un loro diritto stabilito dalla legge.
L’esercizio di tale diritto deve essere assicurato, tuttavia, solo se corrisponde al migliore interesse del minore.
Vediamo, in dettaglio, in cosa consiste il diritto dei nonni di vedere i nipoti, quando può essere limitato e cosa possono fare i nonni se l’esercizio di tale diritto non viene loro garantito.
Quali sono i diritti dei nonni?
I nonni hanno il diritto di frequentare i propri nipoti e i genitori non possono opporsi, negando loro questo diritto, salvo il caso in cui ci siano ragioni valide, connesse alla garanzia del superiore interesse del minore.
All’art. 317-bis del Codice civile, rubricato "Rapporti con gli ascendenti", viene infatti stabilito che gli ascendenti hanno il pieno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e qualora l’esercizio di tale diritto sia loro impedito, è possibile ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti idonei, nell'esclusivo interesse del minore.
Non esiste un numero di giorni mensili prestabilito in cui i nonni possono esercitare il diritto di visita dei nipoti, sarà il giudice a valutare in base al caso concreto, alle esigenze dei minori e al loro interesse.
I nonni non hanno solo diritti ma anche doveri: è infatti stabilito, all’art. 316-bis, che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Come ha condivisibilmente sottolineato la Corte di Cassazione, il diritto dei nonni di frequentare i nipoti è strettamente connesso all’interesse dei figli.
In particolare, la Corte di cassazione, sezione I, con ordinanza del 23 novembre 2022, n. 34566 ha stabilito che: “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'articolo 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".
La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Sez. 6 – 1, n. 15238 del 12.6.2018, Rv. 649149 -01).
Inoltre alla luce dei principi desumibili dall'articolo 8 CEDU, dall'articolo 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli articoli 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'articolo 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'articolo 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Sez. 1 -, n. 19780 del 25.7.2018, Rv. 649955 – 02)”.
Quando viene perso il diritto dei nonni a vedere i nipoti?
Il diritto dei nonni a vedere i nipoti viene perso nelle ipotesi in cui gli stessi abbiano assunto comportamenti incompatibili con il benessere dei minori.
Il riferimento è sia a fatti estremamente gravi (ad esempio, in caso di abusi o maltrattamenti) che a fatti che riguardano il rapporto con i genitori dei minori.
Un esempio di quest’ultimo tipo riguarda le ipotesi in cui il grado di conflittualità tra nonni e genitori dei minori sia particolarmente elevato e per i bambini, le visite ai nonni, rappresentino fonte di stress e di traumi.
Sul punto, sono interessanti le riflessioni effettuate dalla Corte di cassazione: “Se si considera che tanto l'assunzione di responsabilità da parte dei genitori, prevista dall'articolo 316 c.c., quanto il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, riconosciuto dall'articolo 317-bis c.c., costituiscono situazioni giuridiche "serventi" focalizzate sul primario interesse del minore, sulla sua protezione e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, capace anche di assicurare il vantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioni precedenti, ben si comprende, allora, come in caso di conflittualità fra genitori e ascendenti non si tratti di assicurare tutela a potestà contrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull'altra, ma di bilanciare, se e fin dove è possibile, le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore, il cui sviluppo è normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazione dell'intera comunità parentale.
Il compito del giudice, dunque, non è quello di individuare quale dei parenti debba imporsi sull'altro nella situazione di conflitto, ma di stabilire, rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse del minore, se i rapporti non armonici (o addirittura conflittuali) fra gli adulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre e come ciò debba avvenire.
In una prospettiva avente di mira, costantemente, il superiore interesse del minore occorrerà, allora, verificare – in caso di non armonici rapporti fra genitori e ascendenti – se si possa in qualche modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti alla comunità parentale nella realizzazione del progetto educativo e formativo del bambino, determinare le concrete modalità di questa necessaria collaborazione, tenendo conto dei differenti ruoli educativi, e stabilire, di conseguenza, – per ciascuno dei minori coinvolti, anche procedendo al loro ascolto nei termini previsti dall'articolo 315-bis c.c., comma 3, e rispetto a ognuno degli ascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni – i sistemi più proficui di frequentazione e le più opportune modalità di organizzazione degli incontri.
A questo proposito occorre sottolineare come il carattere "significativo" del rapporto a cui fa riferimento l'articolo 317-bis c.c. non possa che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l'ascendente ed implichi, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione.
Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex articolo 336-bis c.c.” (Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza del 31 gennaio 2023, n. 2881).
Cosa possono fare i nonni se a loro viene impedito di vedere i nipoti?
Se ai nonni viene impedito di vedere i nipoti, essi possono rivolgersi al Tribunale per far valere le proprie ragioni.
Il giudice dovrà valutare i provvedimenti eventuali da adottare, nell’esclusivo interesse del minore.
Il rapporto con i nonni, in effetti, è un rapporto da coltivare per il minore solo se ispirato a “una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore” (Corte di cassazione, sezione I, con ordinanza del 23 novembre 2022, n. 34566).
I nipoti non possono essere obbligati a vedere i nonni
I nipoti non possono essere obbligati a vedere i nonni.
Il diritto di visita dei nonni, seppur legittimo, non può mai contrastare, infatti, con l'interesse primario del minore, il quale per sue ragioni personali, potrebbe essere turbato dall'incontro con i nonni.
In questo senso, va dunque preservata la volontà del minore, il quale manifesti il suo dissenso e non voglia incontrare i nonni.