Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 marzo 2024, n. 2567, ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza con cui un sindaco ordinava l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale.
Vediamo, in dettaglio, cosa ha stabilito il Consiglio di Stato.
I fatti di causa
Veniva impugnata una sentenza che in parte dichiarava improcedibile e in parte rigettava il ricorso proposto dall’associazione avverso l’ordinanza con la quale un sindaco Sindaco ordinava l’immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale, prevedendo al contempo la sanzione di euro cinquecento a carico dei trasgressori.
Il parziale rigetto veniva motivato sul rilievo che, “in base alla sentenza del 18 marzo del 2011 della Corte Edu in materia di simboli religiosi ogni stato membro è titolare di un margine di apprezzamento quanto al luogo della loro esposizione, dovendosi al contempo escludere che il crocifisso rappresenti un elemento di indottrinamento, incompatibile, in quanto tale, con la libera espressione del pensiero”.
Contro tale decisione veniva proposto appello al Consiglio di Stato.
Con il successivo motivo la parte appellante ha riproposto i mezzi di impugnazione già dedotti in primo grado. In particolare, ha nuovamente sollevato, col secondo mezzo di gravame, il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, per avere il Sindaco straripato dai poteri attribuitigli dagli articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267 del 2000.
La sentenza del Consiglio di Stato
Per il Consiglio di Stato, il motivo è fondato.
Il Supremo consesso della giustizia amministrativa ha infatti ricordato che: “Nel nostro ordinamento, a garanzia della sfera giuridico-patrimoniale dei consociati, vigono il principio di legalità ed il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Per tale ragione, le fattispecie nelle quali la legge ammette che un atto amministrativo possa avere contenuto atipico sono da ritenersi eccezionali e, per tali motivi, di stretta interpretazione”.
Quanto ai poteri contingibili e urgenti attribuiti al Sindaco il T.U.E.L. prevede specifici requisiti per il relativo esercizio per restringerne ulteriormente l’operatività.
Il provvedimento impugnato, ha chiarito il Consiglio di Stato, si basa sugli articoli 50 e 54 comma 2 del d. lgs. n. 267 del 2000.
Il comma 5 dell’articolo 50 attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti quando vi sia un’“urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche…..”
L’art. 54, al comma 2, prevede poi che il sindaco “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Il comma 4 bis del medesimo articolo 54 prevede infine che “i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare [ le situazioni che favoriscono ] l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti ”.
Il provvedimento impugnato con cui si imponeva l’esposizione del crocifisso è basato sulla seguente giustificazione: “preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese”.
Per il Consiglio di Stato, “All’evidenza la motivazione ora richiamata non rientra, neppure indirettamente, in alcuno dei presupposti di fatto che avrebbero legittimato l’esercizio del relativo potere”.
E siccome “soltanto a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale, suffragata da istruttoria e motivazione adeguate, si può giustificare l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti "extra ordinem" (così Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre del 2022, n.9178)", ne deriva, ha sancito il Consiglio di Stato, che il provvedimento impugnato è stato emesso in difetto di attribuzioni e che pertanto deve ritenersi per tali ragioni illegittimo.
Il Consiglio di Stato ha dunque accolto l’appello e, per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata.