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28 Ottobre 2023
9:00

Negato imbarco comunicato in anticipo, il passeggero ha diritto al risarcimento

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che i passeggeri hanno diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria anche in caso di negato imbarco comunicato con un anticipo di due settimane alla partenza.

Negato imbarco comunicato in anticipo, il passeggero ha diritto al risarcimento
Dottoressa in Giurisprudenza
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I passeggeri della compagnia aerea che siano avvertiti in anticipo del negato imbarco, anche nel caso in cui la comunicazione avvenisse due settimane prima della data di partenza, hanno il diritto di ottenere dal vettore la compensazione pecuniaria anche se non presenti all’accettazione.

Ecco quanto oggetto della decisione dei giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che sono stati chiamati a pronunciarsi in tema di diritto dei passeggeri.

Vediamo cosa è successo.

Il fatto

I giudici comunitari, con la sentenza riguardante la causa C-238/22, sono stati chiamati a decidere sulle sorti del regolamento sui diritti dei passeggeri.

Una passeggera, impossibilitata dal compiere il check-in per il volo Francoforte sul Meno – Madrid, aveva contattato la compagnia aerea con la quale avrebbe dovuto effettuare il volo – ovvero la società Latam Airlines.

La compagnia aerea aveva infatti scelto di trasferire la passeggera su un altro volo e operato per il giorno precedente, tuttavia senza avvertirla fino a quel momento.

Nel corso della comunicazione, tuttavia, la compagnia Latam Airlines, informava la passeggera anche del fatto che il volo di ritorno da lei acquistato, che avrebbe dovuto partire due settimane più tardi, sarebbe stato negato poichè non era salito sul volo precedente di andata.

La passeggera aveva quindi richiesto la compensazione pecuniaria forfettaria di euro 250 alla Latam Airlines che, tuttavia, aveva negato.

Cosa dice la sentenza

La Corte di Giustizia UE, sezione 8, sentenza 26 ottobre 2023 – FW c. Latam Airlines ha affermato il diritto alla compensazione pecuniaria per il passeggero anche se questi sia stato informato del negato imbarco in anticipo.

La comunicazione di negato imbarco, anche se inviata con almeno due settimane di preavviso rispetto al momento della partenza, riconosce il diritto alla compensazione anche nel caso in cui il passeggero non si sia presentato all’accettazione aeroportuale.

La Corte UE sostiene, infatti, che il vettore che abbia informato anticipatamente e con preavviso il passeggero del fatto che non verrà imbarcato sul volo per il quale questi ha la prenotazione, non può pretendere che il passeggero si presenti al gate.

L’obbligo di presentazione all'accettazione rappresenterebbe un’inutile formalità dalla quale non può e non deve dipendere il diritto di ottenere una compensazione pecuniaria per il negato imbarco.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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