La norma di cui all’art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n.241 ha per oggetto la disciplina del diritto d’accesso. Vengono individuate, in particolare, le modalità di esercizio del diritto di accesso e le forme di tutela di cui gode il cittadino nelle ipotesi in cui l’amministrazione rifiuti la richiesta di accesso, ne disponga il differimento ovvero opponga talune limitazioni.
L’art. 25 della Legge 241/90 così dispone:
“Art. 25
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché' i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa.
Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo”.
Come si esercita il diritto di accesso
La norma di cui all’art. 25 della Legge sul procedimento reca una disciplina dettagliata sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.
Viene infatti stabilito che il diritto di accesso “si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi".
L’esame dei documenti è gratuito, ma è necessario rimborsare il costo di riproduzione del documento, nonché eventuali spese relative a marche da bollo, diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso deve essere corredata da opportuna motivazione e va inoltrata all’amministrazione che ha prodotto il documento e che lo detiene.
L’aspetto relativo alla motivazione della richiesta di accesso non è di poco conto, in quanto l’accesso disciplinato dalla legge 241/90 si deve necessariamente fondare su un interesse concreto e attuale del richiedente, collegato al documento amministrativo oggetto della richiesta di accesso.
Rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso
La pubblica amministrazione può opporre diniego alla richiesta di accesso ovvero disporne il differimento o talune limitazioni. Ciò è ammesso nei limiti stabiliti dall’art. 24 della Legge 241/90.
All’art. 24 sono invero contenute specifiche limitazioni al diritto di accesso.
Non sono accessibili:
- i documenti coperti da segreto di Stato;
- i documenti relativi ai procedimenti tributari;
- i documenti relativi all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- i documenti relativi ai procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Con regolamento, il Governo può inoltre prevedere ulteriori ipotesi in cui possa essere negato l'accesso ai documenti amministrativi:
- quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale;
- quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- quando i documenti riguardino le attività strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;
- quando i documenti riguardino la vita privata di persone fisiche e persone giuridiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;
- quando i documenti riguardino l'attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Inoltre, non sono accessibili le informazioni che detiene la pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo, salvo si tratti di accesso ai dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Se la pubblica amministrazione respinge una richiesta di accesso, a chi ci si può rivolgere?
La Legge 241/90 prevede due strade possibili nell’ipotesi in cui venga respinta una richiesta di accesso:
- ricorso al difensore civico;
- ricorso al TAR.
Vediamole nello specifico.
Diniego di accesso agli atti e difensore civico
Una volta che siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa deve essere considerata respinta.
Se la pubblica amministrazione oppone un diniego all’accesso, sia esso espresso o tacito, oppure oppone un differimento o limitazioni allo stesso, ci si può rivolgere al difensore civico competente .
Il difensore civico dovrà riesaminare la determinazione dell’amministrazione.
Qualora siano coinvolte amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, la richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso e presso l'amministrazione resistente.
Entro trenta giorni la Commissione per l’accesso o il difensore civico devono pronunciarsi, e se il termine scade senza alcun cenno, allora il ricorso si intende respinto.
Nell’ipotesi in cui, invece, il difensore civico o la Commissione ritengano il diniego illegittimo, informano il richiedente in merito e fanno opportuna comunicazione all’autorità.
Se l’autorità, entro trenta giorni, non emana il provvedimento confermativo motivato, l’accesso è consentito.
L’accesso può essere negato o differito anche per motivi relativi alla tutela dei dati personali.
In questo caso, entra in gioco il contributo del Garante per la privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e successivamente adotta la propria decisione.
Diniego di accesso agli atti e ricorso al TAR
L’altra strada percorribile in caso di diniego all’accesso è quella del ricorso al TAR.
Nel Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104) è prevista una disciplina specifica sul punto all’art. 116 del Codice di procedura civile.
Viene infatti disposto che “contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza”, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni “dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato”.
Entro trenta giorni vanno proposti ricorsi incidentali o motivi aggiunti.
Il giudice decide con sentenza in forma semplificata “e se sussistono i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità”.