Gli operai del settore delle cooperative edili devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti e che sono indicate nel contratto di lavoro insieme al livello di inquadramento e la qualifica. Ma cosa succede se il lavoratore viene adibito a mansioni superiori o promiscue?
Il contratto collettivo delle cooperative edili prevede il diritto al livello di inquadramento superiore (o corrispondente alle mansioni espletate) sia in caso di mutamento di mansioni che di mansioni promiscue.
Mutamento di mansioni degli operai e diritto al livello superiore
A disciplinare il mutamento di mansioni è l'articolo 44 del CCNL Cooperative Edili: "All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l’azienda (dopo avere verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all’interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate, con indicazione della relativa decorrenza.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già in passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza".
Mansioni promiscue operai cooperative edili
Le mansioni promiscue sono la combinazioni di mansioni diverse effettuate dal lavoratore.
A disciplinare le mansioni promiscue nel contratto delle cooperative edili è l'art. 45: "L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche sarà inquadrato nel livello superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Nei casi di cui al comma precedente, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l’azienda è tenuta a comunicare per iscritto all’interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.
Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro o sulla scheda professionale, con indicazione della decorrenza".