La malattia è uno stato di alterazione psico-fisico che consente al lavoratore di assentarsi dal luogo di lavoro conservando il diritto alla conservazione del rapporto. In questo periodo il lavoratore è esentato da svolgere l’attività lavorativa, percependo a fronte della normale retribuzione una indennità secondo le leggi e la contrattazione collettiva nazionale applicata al rapporto di lavoro. Per aver riconosciuta la malattia il lavoratore deve eseguire una serie di adempimenti.
Vediamo in particolare la disciplina della malattia nel contratto collettivo Trasporto, spedizioni e merci.
Come comunicare la malattia
L’art. 63 prevede che l’assenza deve essere comunicata all’azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro, salvo impedimento. Per il personale c.d. viaggiante (o personale con turni) la comunicazione preventiva deve avvenire almeno quattro ore prima dall’inizio del servizio.
A seguito della comunicazione preventiva il lavoratore deve inviare il certificato di malattia o almeno il comunicare il protocollo del certificato tempestivamente non oltre la giornata del rilascio da parte del medico.
La mancata comunicazione dal parte del lavoratore potrà essere valutata sul piano disciplinare attraverso l’apertura di un procedimento.
Nel caso di malattia all’estero
Ma vediamo cosa accade nel caso di malattia all’estero, situazione abbastanza diffusa nel modo della logistica e del trasporto dove lavorano molti lavoratori stranieri che, soprattutto per il periodo di ferie, rientrano nel paese di origine.
Vediamo i vari casi. Malattia sorta in un paese extra UE senza accordi e convenzioni: il dipendente all’estero che ha un evento di malattia deve avvisare al datore di lavoro nel caso in cui non può rientrare a lavoro come programmato (può utilizzare il canale What app e email) inviando entro due giorni la certificazione medica. La documentazione che viene rilasciata al dipendente nelle strutture straniere per avere validità in Italia deve essere “legalizzata” (in sintesi serve un attestazione con timbro per la validità del documento), cioè il dipendente deve recarsi presso il consolato italiano all’estero dove le rappresentanze diplomatiche devono accertare la veridicità del certificato o possono predisporre una nuova certificazione redatta in italiano (questa procedura non è richiesta in quei paesi extra UE in cui ci sono accordi dove viene espressamente prevista l’esenzione della legalizzazione); per quanto riguarda il riconoscimento della malattia da parte dell’INPS il lavoratore appena rientra in Italia deve presentare all’INPS il certificato originale, tradotto e legalizzato dal consolato estero.
Fate presente ai lavoratori che senza questa “legalizzazione” il certificato è privo di valore e l’INPS non riconoscerà nulla, oltretutto l’azienda potrebbe procedere disciplinarmente,
Nel caso di paesi dell’Unione Europea basta presentare la certificazione rilasciata nel paese entro due giorni al datore di lavoro, oltre sempre alla preventiva comunicazione. Nel caso di paesi esteri che abbiano stipulato accordi e convenzioni bilaterali con l’Italia il dipendente deve inviare all’azienda come in precedente la certificazione rilasciate e dare preventiva comunicazione all’azienda
Quando la malattia è assenza ingiustificata
Nel caso in cui il dipendente non faccia pervenire una certificazione che attesta lo stato di malattia entro il secondo giorno successivo al suo rilascio risulta essere in assenza ingiustificata e soggetto a procedimento disciplinare secondo quanto indicato all’art. 32 del CCNL.
Reperibilità durante la malattia e visita fiscale
Il dipendente è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso sarà reperibile durante lo stato di malattia. Nel l’indirizzo fosse variato rispetto a quello comunicato in precedenza all’azienda il dipendente è obbligato a comunicare questa eventuale variazione.
L’indirizzo di reperibilità è quello che viene indicato nel certificato medico, indirizzo al quale l’azienda potrebbe richiedere la visita fiscale.
Diritto alla conservazione del posto di lavoro
Nel caso di malattia il ccnl prevede un periodo nel quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (definito tale periodo come comporto).
L’art.63 prevede che i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per:
245 giorni di calendario se hanno una anzianità di servizio inferiore a 5 anni; 365 giorni di calendario se hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Nel computo del periodo di malattia si sommano tutti quei periodi di assenza nell’arco temporale di:
24 mesi nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni (245 giorni su 2 anni); 36 mesi nel caso di lavoratori con anzianità superiore a 5 anni (365 su 3 anni)
Superati i periodi di comporto il, lavoratore se necessita per motivi salute, potrà richiedere un ulteriore periodo tramite richiesta scritta all’azienda per una aspettativa non retribuita per massimo 6 mesi. L’aspettativa non rientra ai fini del computo dell’anzianità di servizio contrattuale.
Superati i periodi di comporto l’azienda potrà decidere di cessare il rapporto di lavoro per licenziamento.
Retribuzione durante la malattia
Per quanto riguarda la retribuzione riconosciuta al lavoratore le modalità (comprensive delle indennità dovute da parte dell’Inps) sono:
- Lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 3 mesi retribuzione globale mensile ed il 50% per i restanti 5 mesi;
- Lavoratori con anzianità superiore a 5 anni: 5 mesi retribuzione globale mensile ed il 50% per i restanti 7 mesi.