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24 Maggio 2024
17:00

Luci intermittenti e caduta dalle scale: è responsabile il condominio

il condominio è responsabile della caduta causata dalle luci intermittenti o addirittura spente presenti sulle scale, poichè è tenuto ad accertare che i beni e gli impianti siano ben funzionanti e non rappresentino un pericolo per chi ne fa uso, a dirlo è una recente pronuncia del Tribunale di Latina.

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Luci intermittenti e caduta dalle scale: è responsabile il condominio
Dottoressa in Giurisprudenza
Luci intermittenti e caduta dalle scale: è responsabile il condominio

L’impianto di illuminazione dell’edificio condominiale è spesso interessato da scelte di risparmio. Infatti, non è raro optare per l’illuminazione temporizzata per ragioni di economia.

Scegliere di avventurarsi lungo le scale buie è sì una condotta imprudente, ma non esclude la responsabilità oggettiva in capo al condominio nel caso in cui si verifichi una caduta.

Il condominio è responsabile della caduta poichè è tenuto ad accertare che i beni e gli impianti siano ben funzionanti e non rappresentino un pericolo per chi ne fa uso, a dirlo è una recente pronuncia del Tribunale di Latina.

Il fatto

Caia conveniva in giudizio il Condominio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del fatto di essere caduta dalle scale dell’edificio.

La caduta, secondo la parte attrice, era stata cagionata dallo spegnimento improvviso dell’impianto di illuminazione condominiale, proprio al momento del suo passaggio.

Caia cadeva rovinosamente e per questo soccorsa dal personale medico che la trasportava al più vicino Pronto Soccorso. Giunta al presidio ospedaliero, veniva diagnosticata la frattura scomposta del femore sinistro e la necessità di intervenire chirurgicamente.

La decisione

Il Tribunale di Latina con sentenza n. 806 dell’11 aprile 2024 ha chiarito la posizione del Condominio ritenendo che debba reputarsi custode degli impianti e per questo obbligato a provvedere adeguatamente a tutte le misure necessarie affinchè non venga arrecato alcun pregiudizio agli utenti. In caso contrario sarà tenuto a pagare i danni cagionati a terzi.

Sulla stessa scia, il Tribunale richiama anche un precedente orientamento della Corte di Cassazione (7044/2020) secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva che richiede la sussistenza del nesso causale tra il danno arrecato e la cosa in custodia, prescindendo dalla pericolosità o dalla condotta del custode.

L’lluminazione regolata con temporizzatore non fosse adeguata a consentire di poter scendere da un piano all’altro in tutta sicurezza, pur riconoscendo l’incauto comportamento dell’utente all’essersi avventurato al buio per le scale.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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