La Li.Pe. (Modello di comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è un adempimento a carico dei soggetti passivi IVA. Con la trasmissione di questo modello sono trasmesse ad Agenzia Entrate le risultanze contabili delle liquidazioni periodiche IVA effettuate dal contribuente nel periodo di riferimento. Esse rappresentano un processo essenziale nella gestione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in Italia.
Il modello Li.Pe. è presentato esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia Entrate.
La cadenza di questo adempimento è trimestrale e la scadenza di invio è fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La principale finalità delle Liquidazioni Periodiche IVA è quella di consentire alle autorità un migliore, e più tempestivo, controllo dei debiti di imposta maturati dai contribuenti soggetti passivi IVA.
Nell'ambito di questo articolo, esploreremo in dettaglio il concetto di LIPE, le sue finalità principali, i vantaggi per i contribuenti e per l'Agenzia delle Entrate, i soggetti obbligati alla LIPE, le cause di esonero, le modalità di presentazione, le scadenze e il contenuto delle dichiarazioni LIPE.
Vantaggi della LIPE per i Contribuenti Passivi IVA
Come detto, la principale finalità delle Liquidazioni Periodiche IVA è quella di consentire alle autorità un migliore, e più tempestivo, controllo dei debiti di imposta maturati dai contribuenti soggetti passivi IVA. Ma vi sono anche vantaggi per il contribuente.
Riduzione del Rischio di Sanzioni: la regolare presentazione di Comunicazioni Li.Pe. permette ai contribuenti di esser tempestivamente allertati dall’Agenzia delle Entrate con degli avvisi riportanti l’eventuale discrepanza tra il debito IVA dichiarato per il trimestre ed il pagamento IVA effettivamente versato.
Vantaggi della LIPE per l'Agenzia delle Entrate: rispetto al dato che prima era evidenziato unicamente in Dichiarazione IVA (si presenta una sola volta l’anno) ora con le Li.Pe. l’agenzia delle Entrate ha modo di verificare con maggiore frequenza l’esposizione debitoria ai fini IVA dei contribuenti.
Dati più Precisi: con questa comunicazione i recuperi di imposta riscossa e non versata sono molto più efficaci e repentini rispetto alla prassi precedente.
I soggetti obbligati alla Lipe e gli esonerati
Vediamo chi sono i soggetti obbligati alla Lipe, tra imprenditori, professionisti, società e enti non commerciali.
Sono tenuti alla presentazione delle Li.Pe. tutti i soggetti passivi di imposta IVA, sia residenti che non, fin tanto che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato. In generale, chiunque effettua operazioni Rilevanti ai fini IVA sono tenuti alla trasmissione del Modello di Comunicazione Li.Pe.
2) Esaminare le cause di esonero dalla Lipe, tra cui non essere obbligati alla dichiarazione annuale Iva, non effettuare liquidazioni periodiche Iva o essere esclusi dal regime ordinario Iva
Le cause di esonero dalla LIPE includono:
- Non Obbligo della Dichiarazione Annuale IVA;
- Non Effettuare Liquidazioni Periodiche IVA: i contribuenti che effettuano solo operazioni escluse o esenti dall'IVA potrebbero essere esonerati dalla LIPE;
- Regimi Fiscali Alternativi: alcuni soggetti possono essere esclusi dalla LIPE a causa della loro partecipazione a regimi fiscali alternativi, come il regime forfettario.
Esempi di Soggetti Obbligati ed Esonerati dalla LIPE:
- Soggetto Obbligato: una SRL che vende prodotti al dettaglio e rileva gli incassi con registratore di cassa ed applica aliquota IVA ordinaria sulle vendite;
- Soggetto Esonerato: un professionista forfettario che per il regime fiscale applicato alla propria attività non è soggetto IVA e quindi non ha dati da trasmettere.
E’ importante precisare che l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre per i contribuenti che nel corso del periodo di imposta abbiano:
Effettuato esclusivamente operazioni esenti da IVANon hanno svolto alcuna attivitàEffettuato esclusivamente operazioni non imponibili ai fini iva o normativamente escluse.
Ma sussiste in generale l’obbligo di presentare la Li.Pe. nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
La recente Legge di Bilancio è intervenuta anche sull’importo dei limiti dei ricavi da considerare per la periodicità delle liquidazioni IVA.
Nello specifico è stato innalzato a 500.000 € il limite di ricavi oltre il quale le imprese che hanno per oggetto la prestazione servizi devono liquidare l’IVA mensilmente e ad 800.000 € il limite di ricavi oltre il quale le imprese che effettuano cessioni di beni devono adottare lo stesso comportamento.
Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA
Si tratta dei seguenti contribuenti:
1) i contribuenti che nell’anno precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
2) i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero
se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
3) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario;
4) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
5) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972);
6) gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA secondo criteri ordinari;
7) le ditte individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA;
8) i soggetti IVA residenti in altri Stati UE:
– che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”;
– qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta (art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993);
9) le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
10) i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE:
– non identificati in ambito comunitario;
– che si sono identificati ai fini IVA in Italia con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
11) i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 ed i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente (2021) hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.
Le modalità di presentazione della Lipe
L’unico canale di presentazione delle Comunicazioni Li.Pe. è quello telematico.
La comunicazione può esser predisposta utilizzando il software gratuito messo a disposizione da Agenzia Entrate o anche tramite programmi di software house.
Per quanto riguarda la trasmissione invece questa sarà possibile utilizzando il portale Fatture e Corrispettivi e potrà esser trasmessa direttamente dal contribuente o per il tramite di un professionista abilitato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro).
Scadenza presentazione Lipe
Prescindendo dalla cadenza con cui viene liquidata l’IVA (mensile o trimestrale), la comunicazione Li.Pe. è da trasmettere entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo il trimestre di riferimento della comunicazione.
Fa eccezione il secondo trimestre che vede la scadenza di invio fissata al 16 settembre in luogo del 31 agosto (sospensione feriale degli adempimenti tributari).
Facciamo un esempio: Professionista in contabilità semplificata che liquida trimestralmente IVA.
1° trimestre -> scadenza 31/05 dell'anno in corso
2° trimestre -> scadenza 16/09 dell'anno in corso
3° trimestre -> scadenza 30/11 dell'anno in corso
4° trimestre -> scadenza 28/02 dell'anno in corso
Il contenuto della Lipe
Vediamo ora il contenuto della Lipe, le sezioni e i campi da compilare con i dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Il frontespizio della comunicazione permette di identificare il soggetto obbligato e l’eventuale legale rappresentante in caso di Società e l’anno di imposta.
Il successivo quadro VP sarà da compilare in unico modulo per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’IVA mentre saranno tre i moduli per i contribuenti che invece liquidano l’imposta mensilmente.
Sempre all’interno del quadro VP troveremo indicazione dell’ammontare imponibile di operazioni attive e passive e relativa iva a debito/credito.
L’ultimo rigo del quadro VP (VP14) evidenzia l’Iva a debito o credito per il periodo di riferimento.
Per quanto riguarda le regole e le istruzioni per la compilazione della Lipe, in base al tipo di attività svolta e alle operazioni effettuate, vediamo un esempio di compilazione della Lipe, mostrando i dati relativi alle sezioni e ai campi.
Professionista in contabilità semplificata che presenta Li.Pe. per il terzo trimestre 2023.
VP1 Colonna 2 inserirà il numero 3 (trimestre di riferimento).
VP2 e VP3 indicazione di operazioni imponibili attive e passive.
VP4 e VP5 ammontare di iva rispettivamente a debito ed a credito con VP6 che sarà somma algebrica di questi due campi.
VP7 si utilizza esclusivamente nel caso in cui nel periodo precedente è stato rilevato un debito inferiore la soglia di 25.82 € e quindi riportato a debito per il trimestre di riferimento della comunicazione.
Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente.
Nel rigo VP9 si indica l’ammontare del credito dell’anno precedente esclusivamente per la somma utilizzata in compensazione nella liquidazione periodica oggetto del periodo.
Rigo VP10 da utilizzare per indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
Nel Rigo VP11 vanno indicati i crediti di imposta utilizzati a scomputo del versamento dovuto, non sono da indicare i crediti utilizzati in compensazione nel mod F24.
Rigo VP12 solo per contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente, loro dovranno indicare l’interesse dell’1% sull’imposta liquidata nel trimestre di riferimento.
Rigo VP13 si usa per indicare l’acconto IVA dovuto (solo nella liquidazione del quarto trimestre) ed il relativo metodo di calcolo (storico, previsionale, analitico).
Rigo VP14 indica l’ammontare di IVA a debito / credito per il periodo di riferimento.
Le sanzioni e il ravvedimento per la Lipe
Vediamo ora le sanzioni previste per la mancata, tardiva o errata presentazione della Lipe, in base alla gravità dell'infrazione.
La sanzione per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione telematica dei dati delle Li.Pe. va da 500 a 2.000 €.
Questa sanzione è ridotta della metà se l’invio della comunicazione omessa o della comunicazione correttiva è effettuato nei 15 giorni successivi la scadenza.
La sanzione è ravvedibile e l’importo della stessa è commisurato al termine entro cui viene sanato l’errore/omissione.
Il ravvedimento è commisurato al ritardo con cui viene sanata la violazione. Si va da una sanzione che corrisponde ad 1/9 di 250 € ad 1/5 della stessa nel caso in cui ci sia contestazione della violazione stessa.
Nel caso di omessa o tardiva comunicazione la violazione è sanata con l’invio della comunicazione stessa. Nel caso di correzione di Li.Pe. già trasmessa invece la violazione è sanata con una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la comunicazione errata e precedentemente trasmessa.