L’influencer che si impegni sul web, in maniera stabile e con continuità, nella promozione dei prodotti di un’azienda deve essere inquadrato come agente di commercio.
Affidarsi all’esposizione mediatica di un influencer per promuovere in rete dei prodotti di un’azienda legittima la riscossione dei contributi.
A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Roma.
Il fatto
Alcuni influencers si impegnavano stabilmente a rendere attività promozionale di alcuni prodotti forniti da un’azienda, usufruendo dell’esposizione mediatica dei propri profili sui social media.
L’attività promozionale si concretizzava nella divulgazione di un codice sconto personalizzato associato all’influencer, cui seguiva la pattuizione con l’azienda venditrice di una percentuale di vendita per ogni acquisto concluso.
In seguito a un accertamento ispettivo, Enasarco chiedeva all’azienda i contributi dovuti in base al contratto di agenzia.
La decisione
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 4 marzo 2024, n. 2615 ha ritenuto legittima la riscossione dei contributi da parte di Enasarco.
Secondo il Tribunale, l’introduzione dei nuovi mezzi di vendita – affidati a internet e social network – rappresentano l’evoluzione degli strumenti utili all’attività promozionale di un prodotto che ben può essere affidato alla popolarità di un influencer.
In presenza degli elementi di continuità e stabilità (ex artt. 1742 c.c. e s.s.), anche gli influencer possono essere qualificati come agenti di commercio.
Il ruolo determinante svolto dagli influencer consente di adempiere a una vendita retribuita e risulta irrilevante il metodo di promozione svolto nei confronti dei propri followers.
Ai sensi dell’art. 1742, comma 1, c.c. “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
In conclusione, l'influencer che, dietro compenso, promuove prodotti o servizi sui social media a un pubblico di follower, svolgendo un'attività di promozione delle vendite con carattere di stabilità e continuità, può essere qualificato come agente di commercio ai sensi dell'art. 1742 c.c.