L’attività economica svolta dall’imprenditore può essere agricola oppure commerciale.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 2135 del Codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita le seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse alle precedenti.
Chi è imprenditore agricolo
Come anticipato, è imprenditore agricolo colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
A norma dell’art. 2135 del Codice civile è successivamente chiarito il contenuto della definizione.
Viene cioè stabilito che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Assumono valore centrale, rispetto alla definizione fornita, dunque, la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico.
Inoltre viene chiarito cosa si intende per attività connesse.
Esse sono:
- le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L’imprenditore agricolo professionale
Con Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è stata fornita una definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP).
Viene considerato imprenditore agricolo professionale: “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Sono imprenditori agricoli anche i soci di società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro e gli amministratori delle società di capitali.
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso delle società in accomandita almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali o cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Qual è la differenza tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo
Il coltivatore diretto è colui che si dedica manualmente alla lavorazione della terra con prevalenza del lavoro proprio e del suo nucleo familiare. In questa ipotesi, dunque, si può riscontrare una prevalenza del lavoro sul capitale.
Ciò che in definitiva differenzia il coltivatore diretto rispetto all’imprenditore agricolo, in sostanza, è proprio l’aspetto relativo alla prevalenza del lavoro o del capitale.
Differenze tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
La definizione di imprenditore agricolo, come detto, è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile.
Al contrario, manca una definizione specifica di imprenditore commerciale.
Per questo motivo, l’imprenditore commerciale va individuato a contrario, in quanto si definiscono imprenditori commerciali tutti coloro che esercitano attività non comprese nella definizione di imprenditore agricolo.
In particolare, la definizione di imprenditore commerciale va ricavata dalla norma di cui all’art. 2195 del Codice civile.
Sono commerciali, cioè, le attività indicate ex art. 2195 del Codice civile, che si riporta:
“Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.
La Corte di cassazione, sez. I, con ordinanza del 4 aprile 2023, n. 9308 ha stabilito che nell’ipotesi di esercizio di un’attività commerciale in misura prevalente rispetto all’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettata alle norme in tema di fallimento.
Quali attività può esercitare l'imprenditore agricolo?
Come stabilito dal Codice civile, le attività che può esercitare l’imprenditore agricolo sono le seguenti:
- attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ovvero dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
- attività connesse ovvero quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità.
La coltivazione del fondo non può essere limitata alla mera raccolta dei frutti naturali del suolo, in quanto deve essere diretta alla produzione di beni.
L’attività di giardinaggio, ad esempio, non è stata considerata compresa nella definizione di coltivazione del fondo al contrario della floricoltura vivaistica.
La selvicoltura è invece una categoria ricompresa in quella più generale di coltivazione del fondo.
L’attività di allevamento di animali è stata estesa alle ipotesi più disparate.
Non si fa cioè riferimento alla sola ipotesi di allevamento del “bestiame” (non a caso la formulazione originaria della norma è stata modificata), ma ci si riferisce anche, ad esempio, all’allevamento di animali esotici o da pelliccia.
L’imprenditore agricolo può svolgere anche attività agrituristiche.
L’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.96 stabilisce che “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Si tratta di svariate attività come dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o organizzare degustazioni di prodotti aziendali.
Il Tar Veneto, con sentenza del 24 febbraio 2023, n. 254 ha stabilito che in presenza di un'attività connessa di commercializzazione, può essere riconosciuta la natura di impresa agricola dalla constatazione del fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo.
Nello stesso senso la Corte di cassazione, sezione I, con ordinanza del 17 gennaio 2023, n. 1239 ha stabilito che ai fini dell’accertamento della natura agricola dell’impresa sono irrilevanti le modalità di vendita, va invece verificato se le attività connesse a quella agricola, fra le quali rientra la commercializzazione, abbiano o meno a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.