La Corte di cassazione, con ordinanza del 15 gennaio 2024, n. 1512, ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Firenze considerando illegittimo il licenziamento del lavoratore fondato solo sul fatto che non fosse agevole e comoda per lo stesso la raggiungibilità delle diverse unità produttive.
Secondo la Corte di cassazione il licenziamento deve infatti essere fondato su ragioni di tipo oggettivo e non sulla distanza dell'abitazione del lavoratore rispetto al luogo di lavoro.
Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito la Cassazione.
I fatti di causa
La Corte di Appello di Firenze aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimato a Tizio all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un’indennità di importo pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese.
In particolare, la Corte di Firenze aveva sottolineato l'illegittimità del licenziamento fondato esclusivamente su ragioni attinenti alla comoda raggiungibilità della sede lavorativa.
Contro la pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione.
L'ordinanza della Corte
La Corte di cassazione ha ripreso la motivazione della Corte fiorentina, che aveva così motivato: “il datore di lavoro ha in effetti indicato, nella comunicazione di avvio della procedura, in modo invero non chiarissimo, le ragioni per cui ha ritenuto di limitare la scelta dei lavoratori da licenziare a quelli addetti alla RSA, laddove ha fatto riferimento alla agevole e comoda raggiungibilità delle diverse unità produttive da parte del personale in ciascuna impiegato, con ciò presupponendo che i dipendenti della RSA non fossero in grado di soddisfare tale esigenza aziendale in quanto residenti o domiciliati in località (X o vicinanze) troppo distante dal <nuovo> possibile luogo di lavoro, sia avendo riguardo alle varie RSA sparse sul territorio nazionale, sia alla più vicina RSA, pur distante solo 30 km.
Il criterio di selezione utilizzato è stato quindi quello della vicinanza della abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, e non un criterio legato alla professionalità, che è invece pacificamente fungibile tra lavoratori delle diverse RSA per tutti i profili interessati (operatori sociosanitari, assistenti di base, infermieri, fisioterapisti, animatori)”.
Di conseguenza: “l'esigenza aziendale come prospettata dalla società alla base della scelta del personale da licenziare
non ha in effetti carattere di oggettività, posto che si tratta di una esigenza (<l'agevole e comoda raggiungibilità […]> del luogo di lavoro da parte del dipendente) non obiettivamente valutabile”;
La Cassazione ha condiviso tale impostazione ricordando che la sentenza impugnata è conforme a consolidata giurisprudenza della stessa Corte di cassazione: “ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali” (Cass. n. 33889 del 2022).
Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso, con le spese regolate secondo soccombenza.