Liberatoria utilizzo immagini: cos’è successo a Sanremo con John Travolta a Sanremo

John Travolta, invitato come ospite a Sanremo, si è rifiutato di firmare la liberatoria per l’utilizzo del video che riguarda una sua gag con i conduttori. Non solo ma potrebbe esserci anche il rischio di pubblicità occulta. Approfondiamo insieme questi due aspetti.

9 Febbraio 2024
18:02
Liberatoria utilizzo immagini: cos’è successo a Sanremo con John Travolta a Sanremo
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Sanremo è la kermesse musicale più importante nel panorama nazionale italiano e, inevitabilmente, ogni anno si creano polemiche e dibattiti su alcuni degli aspetti che lo caratterizzano.

Quest’anno è stata molto contestata la gag che ha visto protagonisti Amadeus, Fiorello e uno degli ospiti internazionali: l’attore americano John Travolta.

Non tanto per il fatto in sé, quanto per la conseguenza: il protagonista di Grease, a sketch concluso, si è infatti rifiutato di firmare la liberatoria che avrebbe autorizzato la Rai a riprodurre, in futuro, il video.

Non solo ma si sta anche iniziando a parlare dell’eventualità che ci sia stato un caso di “pubblicità occulta” in relazione al brand di scarpe indossato dall’attore durante l’esibizione.

Vediamo di seguito quali diritti ruotano intorno alla firma della liberatoria e in cosa consiste la pubblicità “occulta”.

Cos’è una liberatoria

La liberatoria è il documento con cui si autorizza, tramite firma dell’interessato, il trattamento della propria immagine.
Questa potrà quindi essere diffusa in futuro e riprodotta sotto forma di foto o video.

L’immagine e il diritto all’immagine

L’immagine è un dato personale e fa parte di tutte quelle informazioni che permettono di identificare una persona.

Esiste anche il correlato diritto all’immagine che rientra nel novero dei diritti inviolabili della persona e che tutela l’individuo dal pericolo che la sua immagine venga diffusa senza il suo consenso, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Tutela del diritto all’immagine

L’immagine, giuridicamente intesa come il “ritratto” raffigurante l’aspetto esteriore di una persona, è tutelata dagli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).

In particolare, l’art. 96, co. 1 dispone che:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”.

Al successivo art. 97 è previsto che:

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico […]”.

Si evince che la diffusione di immagini personali può avvenire solo dietro consenso della persona interessata, salvo quei casi espressamente individuati dalla legge sulla base di esigenze specifiche, come necessità di polizia o l’esistenza di un interesse pubblico legato alla notizia di un fatto.

Se l’immagine viene diffusa nonostante non sussistano né il consenso né le suddette ragioni, in violazione della normativa o anche danneggiando la reputazione di chi è coinvolto, si potrà agire per chiedere il risarcimento dei danni.

L’art. 10 del c.c. stabilisce infatti che:

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Tornando al casus belli sanremese, la mancata firma della liberatoria da parte di John Travolta comporta per la Rai il divieto di diffondere in futuro, su altre piattaforme o in altri programmi, le riprese che lo vedono protagonista accanto ai due conduttori durante la seconda serata del Festival.

Pubblicità occulta

Il secondo fatto riguarda invece l’eventualità che possa essere stato pubblicizzato in modalità occulta il brand di scarpe indossato dall’attore.

Partendo dal presupposto che il “product placement” nei programmi televisivi deve essere sempre dichiarato e preceduto da un accordo contrattuale tra le aziende coinvolte, la pubblicità occulta è un forma di pubblicità ingannevole e illegale, poiché può trarre in inganno e anche danneggiare i consumatori.

Si verifica quando il messaggio pubblicitario non viene comunicato nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza. Ciò vuol dire che il consumatore deve essere messo nella condizione di rendersi conto che sta assistendo ad una pubblicità, contenente dichiarazioni rispondenti al vero e che non danneggiano gli altri competitors.

Sono quindi “ingannevoli”, tutte quelle pratiche commerciali scorrette che contengono informazioni false oppure che possono alterare complessivamente la percezione del consumatore.

In particolare, come disposto dall’art. 2 del d. lgs. 145/2007, si considera pubblicità ingannevole:

Qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.

Il pregiudizio nel comportamento economico si verifica quando il consumatore viene indotto in errore oppure, inconsapevolmente, viene manipolato ad acquistare un determinato prodotto.

L’autorità preposta alla vigilanza e alla tutela della concorrenza è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), anche nota come Antitrust, cui spetta il compito di ricevere eventuali segnalazioni e svolgere indagini di accertamento delle pratiche commerciali scorrette, a cui possono seguire sanzioni per le eventuali violazioni di legge.

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