La legge 7 agosto 1990, n. 241 firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti e dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, è stata nel corso degli anni più volte modificata e migliorata.
Il contenuto delle disposizioni in essa contenute, ha rappresentato una notevole innovazione per l'attività della pubblica amministrazione italiana e più in generale per il diritto amministrativo italiano, introducendo il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.
L’attività della P.A. si esaurisce, quindi, in un atto detto “provvedimento” adottato all’esito di un procedimento amministrativo.
Il procedimento amministrativo a sua volta è composto da un insieme di atti, interconnessi tra loro, c.d. atti endoprocedimentali, ed è costituito da fasi che hanno una precisa sequenza, il cui fine è emanare un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione.
Il provvedimento amministrativo è quindi quell’atto adottato dalla pubblica amministrazione con il quale essa conclude il procedimento.
Con la L.241/90 e le sue successive modificazioni si è quindi voluto conciliare il principio di trasparenza amministrativa con quello dell’efficienza e dell'efficacia.
Prima dell’avvento di tale legge, infatti, il principio di pubblicità e quindi di trasparenza dell’azione amministrativa non erano principi generali dell’ordinamento vigendo a contrario la regola del segreto d’ufficio imposto ai dipendenti pubblici.
Vediamo qui la struttura della Legge 241 del 1990 la quale, composta da VI Capi e 31 articoli, disciplina il procedimento amministrativo, specificando quali siano i limiti imposti all’azione della P.A. ed al contempo indica quali siano i doveri e i diritti di cui gode il cittadino.
Capo I "I Principi"
Articolo 1. Principi generali dell'attività amministrativa
Articolo 2. Conclusione del procedimento
Articolo 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
Articolo 3. Motivazione del provvedimento
Articolo 3-bis. Uso della telematica
Capo II "Del responsabile del procedimento"
Articolo 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento
Articolo 5. Responsabile del procedimento
Articolo 6. Compiti del responsabile del procedimento
Articolo 6-bis. Conflitto di interessi
Capo III "Della partecipazione al procedimento amministrativo"
Articolo 7. Comunicazione di avvio del procedimento
Articolo 8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
Articolo 9. Intervento nel procedimento
Articolo 10. Diritti dei partecipanti al procedimento
Articolo 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
Articolo 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
Articolo 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
Articolo 13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
Capo IV "Della semplificazione dell’azione amministrativa"
Articolo 14. Conferenza di servizi
Articolo 14 bis. Conferenza di servizi preliminare
Articolo 14 ter. Lavori della conferenza di servizi
Articolo 14 quater. Dissenso espresso nella conferenza di servizi
Articolo 14 quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
Articolo 15. Accordi tra Pubbliche Amministrazioni
Articolo 16 Attività consultiva
Articolo 17 Valutazioni tecniche
Articolo 17 – bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
Articolo 18. Autocertificazione
Articolo 18 – bis. presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
Articolo 19. SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività)
Articolo 19 – bis. Concentrazione dei regimi amministrativi
Articolo 20. Silenzio Assenso
Articolo 21. Disposizioni sanzionatorie
Capo IV Bis "Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo revoca e recesso"
Articolo 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
Articolo 21-ter. Esecutorietà
Articolo 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento
Articolo 21-quinquies. Revoca del provvedimento
Articolo 21-sexies. Recesso dai contratti
Articolo 21-septies. Nullità del provvedimento
Articolo 21-octies. Annullabilità del provvedimento
Articolo 21-nonies. Annullamento d'ufficio
Art. 21-decies. Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
Capo V "Accesso ai documenti amministrativi"
Articolo 22. Definizioni e princípi in materia di accesso
Articolo 23. Ambito di applicazione del diritto di accesso
Articolo 24. Esclusione dal diritto di accesso
Articolo 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Articolo 26. Obbligo di pubblicazione
Articolo 27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Articolo 28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto d'ufficio.Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 29. Ambito di applicazione della legge
Articolo 30. Atti di notorietà
Articolo 31. Abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Pubblicheremo di seguito un'analisi articolo per articolo di questa fondamentale legge sul procedimento amministrativo.