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9 Agosto 2024
15:00

Le ferie non si perdono ma vanno godute nei 18 mesi dall’anno di maturazione

Le ferie non si perdono ma vanno godute per legge nei 18 mesi dall'anno di maturazione. In caso contrario, il lavoratore conserva il diritto alle ferie, ma il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’Inps e può imporre le ferie stesse.

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Le ferie non si perdono ma vanno godute nei 18 mesi dall’anno di maturazione
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Le ferie non si perdono ma vanno godute nei 18 mesi dall'anno di maturazione

Molti lavoratori temono che le ferie non godute possano essere perse o cancellate. In realtà le ferie non si perdono ma vanno godute per legge nei 18 mesi dall'anno di maturazione.

In ogni caso le ferie arretrate non godute non si perdono, ma al massimo vengono monetizzate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi il lavoratore che non chiede le ferie non perde niente e non rischia niente?

In realtà dopo 18 mesi dall'anno di maturazione, il lavoratore non perde le ferie (nel senso che non vengono cancellate nel contatore in busta paga), ma il datore di lavoro è obbligato per legge a versare i contributi previdenziali sulle ferie non godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

E, soprattutto, stante il ritardo nel godimento delle ferie da parte del lavoratore, scatta un diritto più incisivo per il datore di lavoro ad imporre le ferie proprio perché sono ferie non godute nei periodi di legge.

Non solo, sta emergendo una giurisprudenza europea che "punisce" con una possibile perdita dell'indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che non si rendono parte attiva della fruizione delle loro ferie, facendole accumulare nel tempo in busta paga.

Come funzionano le ferie ed entro quando vanno godute

Come stabilito dall’art. 36 della costituzione e dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, e tale diritto è irrinunciabile.

Questo vuol dire che, tranne nel caso della cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni del lavoratore che per licenziamento del datore di lavoro, le ferie non possono essere monetizzate.

E' obbligatorio che il lavoratore goda delle ferie, perché sono un diritto dei lavoratori costituzionalmente garantito per il recupero psicofisico del lavoratore, recupero che necessita che il lavoratore si assenti dal lavoro e si conceda e goda delle ferie.

La fruizione irrinunciabile e la nullità del patto contrario. Come detto, la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore, in quando il periodo annuale di ferie è un periodo di riposo concesso per la finalità di recupero psicofisico del lavoratore. Quindi è nullo qualsiasi patto contrario, sia se stabilito in un contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore, sia se previsto dal contratto collettivo.

Il divieto di monetizzazione. La legge stabilisce il divieto di monetizzazione, infatti le ferie di quattro settimane non possono essere sostituite dal pagamento di una indennità, salvo l’ipotesi della risoluzione del contratto (licenziamento o dimissione). Per approfondimenti vedremo la retribuzione delle ferie.

Quante ferie spettano in un anno lo decide prima la legge e poi il contratto collettivo

Nel Decreto Legislativo n. 66 del 2003 è previsto anche che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane.

Ai contratti collettivi è concessa la possibilità di  derogare in meglio, cioè solo aumentare il numero di giorni di ferie.

Quindi il numero di giorni di ferie lo decidono le parti stipulanti i CCNL applicati al rapporto di lavoro, ma il minimo di legge è almeno 4 settimane. Infatti molti CCNL prevedono 26 giorni retribuiti di ferie, che sono pari o superiori alle 4 settimane di ferie all'anno di legge.

Entro quando vanno godute le ferie

Alla contrattazione collettiva e alle parti è concessa poi la possibilità di stabilire le modalità ed il periodo di fruizione delle ferie, ma sempre il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 stabilisce i limiti temporali entro i quali il datore di lavoro può concedere il godimento delle ferie ai lavoratori.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione, che devono essere anche due settimane consecutive se richiesto dal lavoratore (ferie dell’anno da fruire per 2 settimane ad esempio ad agosto).

Le altre due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il legislatore ha quindi posto il seguente limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue: il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione (cioè 18 mesi dopo), in quanto il termine dell’anno di maturazione normalmente coincide con il 31 dicembre.

Esempio: al 30 giugno 2025 scadono le ferie maturate nell’anno 2023.

Il datore di lavoro ed i lavoratori devono entro il 30 giugno 2025 completare la fruizione di tutte le ferie del 2023 (ed anni precedenti) e non ci devono essere più ferie residue, se non quelle dal 2024 in poi.

In caso contrario, scatta l’obbligo di contribuzione all’Inps sulle ferie residue.

Le ferie non godute non si perdono

Questo sempre in attesa di concedere ai lavoratori le ferie residue scadute, che restano oggetto di eventuale indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro.

Ciò vuol dire che al 30 giugno di ogni anno non si azzerano le ferie maturate oltre 18 mesi prima.

Nasce solo l’obbligo contributivo del versamento all'Inps, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore.

Il lavoratore però deve farsi parte attiva del godimento delle ferie ed in ogni caso il datore di lavoro, essendo in ritardo nella concessione delle ferie scadute entro i 18 mesi dall'anno di maturazione, matura un diritto ad imporle, ossia a decidere proprio i periodi nei quali imporre al lavoratore la fruizione delle ferie non godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Ferie non godute nei 18 mesi: L’obbligo di pagare i contributi all’Inps

Se le ferie maturate nell’anno, sia le prime due settimane da concedere nell’anno, che soprattutto le seguenti due settimane da concedere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (31 dicembre normalmente), non sono concesse al lavoratore entro i 18 mesi successivi, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi sulle ferie non godute. E la scadenza per il versamento in F24 è per il 16 agosto di ogni anno.

Esempio: scadono il 30 giugno 2025 le ferie relative all’anno 2023, essendo passati i 18 mesi dal 31 dicembre 2023. In questo caso, le ferie residue del 2023 non godute entro il 30 giugno 2025 saranno oggetto di obbligo di versamento dei contributi Inps su di essi calcolati. I contributi dovranno essere versati all’Inps in F24 entro il 16 agosto 2015. Questo termine è stato prorogato, quindi il versamento andrà fatto entro il 20 agosto del 2025.

Nel caso in cui il contratto collettivo o i regolamenti aziendali oppure i patti individuali spostano il termine per la fruizione delle ferie, l’obbligo di versare i contributi all’Inps, sulle ferie residue non godute, si sposta anch’esso alla scadenza del termine per la fruizione previsto dall’accordo, il quale deroga quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66/2003.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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