Il lavoro supplementare nel contratto di lavoro a tempo parziale (o part-time) stipulato applicando il CCNL Cooperative è retribuito con la maggiorazione del 27% sulla retribuzione oraria globale spettante al lavoratore.
La particolarità è che la maggiorazione per lavoro supplementare del 27% è comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, ossia è comprensiva di quote relative a TFR, eventuale mensilità aggiuntive, quindi è onnicomprensiva.
Un altra particolarità è che la maggiorazione per lavoro supplementare, a differenza della maggiorazione per lavoro straordinario, non è calcolata sul minimo contrattuale conglobato, ma sulla retribuzione oraria globale del lavoratore, ossia la retribuzione fissa e continuativa comprensiva di eventuali scatti di anzianità, l'elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 del CCNL ed ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Normativa lavoro supplementare CCNL Cooperative sociali
Il lavoro supplementare è disciplinato nell'articolo 26 del CCNL che tratta il lavoro a tempo parziale:
"Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 81/2015, l’eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale per il part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs.66/2003.
Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fi no ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di livello 2 in materia di banca ore.
Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, periodo 3 del D. Lgs. n. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75.
Calcolo maggiorazione lavoro supplementare
Il richiamato articolo 6 del Decreto Legislativo n. 81/2015 stabilisce che il parametro di riferimento per il calcolo della maggiorazione per lavoro supplementare è la retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Il CCNL Cooperative sociali ha individuato la percentuale di maggiorazione del 27% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale dell'articolo 75 del CCNL.
L'art. 75 stabilisce gli "Elementi della retribuzione" precisando che "Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
– minimo contrattuale conglobato;
– scatti d'anzianità;
– elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2;
– ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali".
Quindi per calcolare la maggiorazione per lavoro supplementare del 27% vanno sommati gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, generalmente indicati nella parte alta del cedolino paga, vanno divisi per il divisore orario 165 ed il risultato è la retribuzione oraria spettante al lavoratore per le prestazioni di lavoro ordinarie rientranti nel normale orario di lavoro.
Per calcolare la retribuzione per lavoro supplementare nel contratto a tempo parziale andrà moltiplicata la retribuzione oraria per il 27% della maggiorazione stessa.