Il lavoro straordinario nel CCNL metalmeccanici artigiani è disciplinato dall’articolo 22 del contratto collettivo del settore artigianato dedicato ai metalmeccanici. Lo straordinario scatta al superamento delle 40 ore settimanali di lavoro.
Il contratto collettivo metalmeccanici artigianato, in rispetto della legge, prevede un limite massimo di 230 ore annue di straordinario per ogni dipendente.
È prevista una maggiorazione della paga oraria che va dal 25 per cento in caso di straordinario diurno fino al 55 per cento in caso di straordinario notturno.
Ricordiamo che, regolando tre diversi settori produttivi (metalmeccanica ed installazione impianti, orafi ed odontotecnici), il CCNL distingue le percentuali di maggiorazione in base a tali settori.
Per quantificare il lavoro straordinario occorre un’attenta lettura degli articoli del contratto collettivo, i quali individuano tra le altre cose come calcolare la paga oraria sulla quale vengono poi calcolate le retribuzioni con maggiorazione per lavoro straordinario.
Vediamo cosa prevede la normativa di legge sul lavoro straordinario e come regola il lavoro straordinario il contratto collettivo metalmeccanici artigiani per il proprio settore, nonché come calcolare gli importi degli straordinari spettanti al lavoratore in base allo stipendio in busta paga.
Normativa lavoro straordinario
Anche nel settore metalmeccanici artigiani il datore di lavoro ha la facoltà di ricorrere al lavoro straordinario, inteso come “È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'articolo rubricato Orario di lavoro – Lavori a turni – Ex festività”.
Il lavoro straordinario, così come stabilito dall’art. 22 del CCNL metalmeccanici artigiani è tutto ciò che va oltre l’orario di lavoro.
L’art.18 del CCNL in merito all’orario di lavoro stabilisce che: “La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi”.
La normativa nazionale sul lavoro straordinario, all’art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 66 del 2003 stabilisce che le ore di straordinario non possono superare le 250 ore annue, tuttavia sono poi i singoli contratti collettivi a decidere sul monte ore massimo di lavoro straordinario che i dipendenti possono svolgere.
Nel CCNL metalmeccanici artigiani il monte ore di lavoro straordinario che il datore di lavoro può richiedere è fissato ad un massimo di 230 ore annue per dipendente e per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito.
Come visto in precedenza l’orario di lavoro normale è fissato il 40 ore settimanali, il CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce in misura massima le ore di straordinario che il lavoratore può svolgere giornalmente e settimanalmente.
Sempre in base all’art. 22 è considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali.
Lavoro straordinario nel CCNL metalmeccanici artigianato
Il lavoro straordinario nel CCNL metalmeccanici artigiani è disciplinato dall’art. 22 dello stesso.
Nella prima parte dell’art. 22 è previsto che: “È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all'articolo rubricato "Orario di lavoro – Lavori a turni – Ex festività".
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo”.
Come detto in precedenza l’orario di lavoro è rubricato in 40 ore settimanali, ma come avviene per altri settori, anche nel settore dei metalmeccanici artigiani il datore di lavoro che applica il CCNL relativo può richiedere ai dipendenti prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale.
Le prestazioni di lavoro straordinario devono avere il carattere di eccezionalità e devono essere svolte entro il limite massimo di 230 ore annue.
Quindi le prestazioni di lavoro straordinarie devono essere:
- a carattere eccezionale;
- svolto per non più di 230 ore annue per dipendente.
C’è da dire, inoltre, che per essere svolto, il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro o chi ne fa le veci.
Non può essere svolto, quindi, lavoro straordinario deciso liberamente dal lavoratore senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro o di chi per esso.
CCNL metalmeccanici artigiani: maggiorazione (retribuzione) straordinari
L’art. 5 del d.lgs. 66/2003 in materia di retribuzione del lavoro straordinario stabilisce che: “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
È infatti stabilito che i lavoratori che effettuano ore di lavoro straordinario debbano essere retribuiti per quelle ore di lavoro in più che svolgono o, comunque godere di riposi compensativi.
Quindi lo straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi, siano essi nazionali, territoriali o aziendali.
Non è prevista più una percentuale di maggiorazione minima di legge, ma sono previste diverse disposizioni per i vari CCNL che stabiliscono le retribuzioni per il lavoro straordinario.
Nello specifico per il settore metalmeccanici artigiani, il CCNL regola la retribuzione degli straordinari all’art. 22 del CCNL. In tale articolo sono stabilite le quote di maggiorazione da applicare alla retribuzione di fatto per calcolare quanto spetta per il lavoro straordinario.
Per retribuzione di fatto, così come chiarito dal CCNL all’art.28, si intende la retribuzione tabellare (cioè quella stabilita contrattualmente nelle tabelle di cui all'art. 29) più eventuali superminimi goduti dai lavoratori, nonché gli scatti di anzianità maturati.
Essendo però il CCNL metalmeccanici artigiani rivolto a diversi settori quali, metalmeccanica ed istallazione di impianti, orafo e odontotecnico, vediamo per ogni settore quali sono le maggiorazioni per lavoro straordinario previste.
Settore metalmeccanica ed installazione di impianti
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo delle aziende operanti nell’ambito della metalmeccanica ed installazione di impianti che applicano il CCNL metalmeccanici artigiani, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto (art.22 CCNL):
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno: 15%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%.
Tali percentuali si considerano corrisposte in aggiunta alla normale quota di retribuzione e degli eventuali superminimi.
Le percentuali non sono cumulabili, ma la maggiore assorbe la minore.
Settore orafi, argentieri e affini
Per lavoro straordinario, notturno e festivo del settore orafi, argentieri e affini, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno a turni: 15%;
- lavoro notturno: 25%; lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%;
- lavoro festivo con riposo compensativo: 8%.
Anche in questo caso le percentuali non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Settore odontotecnico
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo degli operanti nel settore odontotecnico e che applicano il CCNL metalmeccanici artigiani, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro notturno: 25%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore): 55%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Maggiorazione lavoro straordinario Quadri ed impiegati con funzioni direttive
Con Accordo di Rinnovo del 24 aprile 2018 per il rinnovo del C.C.N.L. Area Meccanica del 16.6.2011 per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica, all’art.22 è stato inserito un ulteriore comma in cui si stabilisce una indennità fissa mensile per i soggetti che operano con funzioni direttive e per i quali è difficile quantificare le ore di straordinario svolte.
Il nuovo comma dell’art.22, per i lavoratori con funzioni direttive, stabilisce che: “In riferimento all'art. 17, comma 5, D.lgs. n. 66/2003, da dette norme contrattuali sono esclusi i lavoratori con funzioni direttive per i quali la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurabile o predeterminabile.
Per tali lavoratori è prevista una indennità mensile di funzione pari a:
- Quadri euro 70,00;
- Impiegati con funzioni direttive euro 50,00.
ed è da considerarsi esclusivamente per la definizione dei nuovi minimi tabellari ad esso riferiti.
Per quanto concerne gli istituti contrattuali, al quadro trovano applicazione quelli previsti per gli impiegati di 1 livello, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità”.
CCNL metalmeccanici artigiani lavoro notturno e festivo: definizione
Come abbiamo visto in precedenza, il lavoro straordinario può essere svolto oltre che nelle ordinarie giornate di lavoro, anche nei giorni festivi e durante la notte.
Per poter identificare e regolare al meglio tale possibilità è necessario preventivamente chiarire cosa si intende per lavoro notturno e lavoro festivo.
Lavoro notturno
La norma generale per la definizione di lavoro notturno passa prima per quello che è il periodo notturno, secondo l’art. 1, co. 2, lett. d), D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, il periodo notturno è “il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”. Quindi ricadono “nel periodo notturno come sopra identificato le prestazioni di lavoro rese, a mero titolo di esempio, nelle seguenti fasce:
- dalle ore 21,00 alle ore 5,00;
- dalle ore 22,00 alle ore 5,00;
- dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- dalle ore 23,00 alle ore 7,00;
- dalle ore 24,00 alle ore 8,00 e così via, indipendentemente dall'eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva ( Lav., circ. 3.3.2005, n. 8)”.
Il CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce che il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del mattino.
Lavoro festivo
Per lavoro festivo, nel CCNL metalmeccanici artigiani, si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.
Volendo dare una nozione di festività “Sono considerate festività le giornate previste dalle norme di legge, durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione”.
Nei vari CCNL vengono elencate le festività nazionali ed infrasettimanali e vengono gestiti tutti i casi di lavoro festivo, considerando anche le festività soppresse (ex festività)
Nel CCNL metalmeccanici artigiani in merito al lavoro festivo degli operai è stabilito che “non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana; per il settore odontotecnico tale disposizione è riferita a tutti i lavoratori”.
Lavoro straordinario di sabato CCNL metalmeccanici artigiani
Il CCNL metalmeccanici artigiani, regola come gestire il lavoro straordinario svolto di sabato dai dipendenti.
Il contratto collettivo stabilisce che qualora l’orario settimanale sia distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì, i dipendenti possono svolgere lavoro straordinario di sabato. In merito alle maggiorazioni il CCNL stabilisce che “il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%”.
Quindi:
- per le prime 3 ore di straordinario svolto di sabato la maggiorazione sarà del 25 per cento;
- per le ore successive alle prime 3 ore la maggiorazione sarà del 50 per cento.
Lavoro straordinario e riposi compensativi
Il lavoro straordinario, come già detto anche in precedenza ha delle regole, non è possibile infatti svolgere indefinite ore di straordinario, bensì il limite massimo di ore di straordinario consentito è ben stabilito dalla legge.
L’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 66 del 2003 stabilisce che le ore di straordinario non possono superare le 250 ore annue, tuttavia sono poi i singoli contratti collettivi a decidere sul monte ore massimo di lavoro straordinario che i dipendenti possono svolgere.
Il CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce che, “Fermi restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito”.
Per quanto riguarda il riposo compensativo, Il CCNL stabilisce che “il riposo compensativo deve essere effettuato, tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali, come di seguito specificato:
- per le imprese del settore metalmeccanica nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del settore installazione di impianti, riparazione e servizi, nel corso di ogni singolo anno, detto recupero potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del settore odontotecnica, nel corso di ogni singolo semestre, detto recupero non potrà essere inferiore ad una giornata;
- per le imprese del settore orafi, argentieri ed affini, nel corso di ogni singolo trimestre, detto recupero, non potrà essere inferiore ad una giornata”.
Superamento limiti di lavoro straordinario
Il CCNL metalmeccanici artigiani all’ultimo comma dell’art. 22 chiarisce la propria posizione in merito all’eventualità che le ore di straordinario superino i limiti consentiti dalla legge nazionale.
Nello specifico detta quanto segue: “le parti convengono che, fermi restando i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, non hanno inteso superare le disposizioni di legge vigenti in materia le quali si riferiscono unicamente ad una prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali. Pertanto qualsiasi denominazione attribuita al lavoro prestato oltre quello normale contrattuale e fino alle 48 settimanali è stata adottata ai soli fini della individuazione delle percentuali di maggiorazione”.
La disposizione generale, quindi il D.lgs. n. 366 del 2003 al comma 5 dell’art.4 stabilisce che qualora attraverso prestazioni di lavoro straordinario venga superato il limite della 48 ore settimanali, “per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio”.
Saranno poi i contratti collettivi di lavoro a stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. Ricordiamo che la normativa sul lavoro straordinario stabilisce che il ricorso allo stesso è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, ma al fine di vincolare il singolo lavoratore all’impegno di prestare il lavoro straordinario è sufficiente l’accordo collettivo, quindi il CCNL, e non necessariamente l’accordo individuale.
Inoltre il D.lgs. n. 66 del 2003 al comma 4 dell’art. 5, stabilisce che il lavoro straordinario è ammesso nelle seguenti ipotesi:
- nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive con impossibilità di fronteggiarle mediante assunzione di altri lavoratori;
- nei casi di forza maggiore o di pericolo grave e immediato o ancora di danno alle persone o alla produzione;
in occasione di altri eventi particolari (mostre, fiere, manifestazioni etc.).
Lavoro straordinario part-time verticale CCNL metalmeccanici artigiani
Nel CCNL metalmeccanica artigianato è prevista la possibilità per i lavoratori di essere assunti con contratto part time.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario, tuttavia anche per i lavoratori assunti con contratto part-time può essere previsto lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.
L’art. 24 – Lavoro a tempo parziale – tra le atre cose stabilisce che: “Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo".
Quindi, se il lavoratore è assunto con contratto part-time di tipo verticale potrà svolgere lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno.
In tali giornate infatti è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni aggiuntive sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo 22 relativo al "Lavoro straordinario, notturno e festivo".