Il lavoro straordinario diurno nel CCNL Cooperative sociali è retribuito con la maggiorazione del 15%, mentre in caso di lavoro notturno straordinario la percentuale di retribuzione oraria con maggiorazione sale al 30%. La stessa percentuale di maggiorazione, quindi del 30%, spetta al lavoratore che svolga lavoro straordinario festivo diurno. Laddove lo straordinario è notturno e festivo la maggiorazione sale al 50%.
Sono queste le percentuali di maggiorazione oraria in caso di lavoro straordinario stabilite dal CCNL Cooperative sociali.
Viene considerato lavoro festivo anche il lavoro prestato durante il riposo settimanale.
Nel CCNL è prevista la possibilità di concedere il riposo compensativo.
Vediamo tutti gli aspetti riguardanti il lavoro straordinario diurno e notturno, nonché festivo, nel contratto collettivo delle cooperative sociali.
Quale il lavoro straordinario settimanale
Il lavoro straordinario, come stabilito dall'articolo 53 del CCNL Cooperative sociali è "quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art. 51".
Il richiamato articolo 51 disciplina l'orario di lavoro, che nel settore delle cooperative sociali è di 38 ore settimanali. Mentre il riposo settimanale coincide con la domenica o con il giorno successivo allo smonto turno. Pertanto il lavoro straordinario va conteggiato considerando la settimana lavorativa tra un riposo settimanale e l'altro.
Sempre l'articolo 53 del CCNL Cooperative sociali fissa un tetto massimo annuale di lavoro straordinario: "Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente".
Lo stesso CCNL prevede una deroga: "Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con le R.S.A. o con le R.S.U., per comprovate e motivate esigenze di servizio".
Maggiorazioni per lavoro straordinario
A livello di stipendio in busta paga, al lavoratore che svolge prestazioni di lavoro straordinario spettano delle maggiorazioni della paga oraria.
A stabilirle è sempre l'art. 53 del CCNL Cooperative sociali: "Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sotto indicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
- lavoro diurno straordinario: maggiorazione del 15%;
- lavoro notturno straordinario: maggiorazione del 30%;
- lavoro festivo diurno straordinario: maggiorazione del 30%;
- lavoro festivo notturno straordinario: maggiorazione del 50%.
Calcolo paga oraria e maggiorazione per lavoro straordinario
Una volta stabilite quali sono le percentuali di maggiorazione che spettano per il lavoro straordinario, bisogna poi prestare attenzione al sistema di calcolo della retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.
Il contratto collettivo delle cooperative sociali stabilisce, all'articolo 75, quali sono gli elementi della retribuzione, che sono appunto:
- il minimo contrattuale conglobato,
- gli scatti di anzianità,
- l'elemento retributivo territoriale di cui all'art. 10 punto 2 del CCNL
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Lo stesso CCNL stabilisce come calcolare la paga oraria (non maggiorata) del lavoratore: "Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali".
Ci sono quindi due aspetti da sottolineare.
Il primo è che la retribuzione fissa e continuativa posta a base di calcolo della paga oraria è la somma degli elementi del trattamento economico globale, quindi minimo contrattuale conglobato più scatti di anzianità ed altri elementi, mentre la maggiorazione per lavoro straordinario va calcolata sul solo minimo contrattuale conglobato.
Il secondo aspetto da considerare che la maggiorazione oraria per lavoro straordinario va calcolata dividendo il minimo contrattuale conglobato per il divisore orario 165. E sul risultato va applicata la maggiorazione che va dal 15% al 50%, secondo i casi.
Quale è il lavoro notturno e festivo
La maggiorazione per lavoro straordinario notturno è del 30%, nel caso si tratti di lavoro straordinario diurno festivo la percentuale è sempre del 30% mentre nel caso di lavoro straordinario notturno festivo la percentuale di maggiorazione sale al 50%.
Il CCNL Cooperative sociali all'articolo 53 stabilisce che "Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00".
Lo stesso articolo stabilisce che "Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 59 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno".
Il richiamato articolo 59 elenca le festività nazionali e infrasettimanali per le quali spetta la maggiorazione del lavoro festivo, in caso di prestazione lavorativa.
Sono considerate ore di lavoro straordinario festivo anche le prestazioni effettuate durante il riposo settimanale.
Riposo compensativo alternativo alla maggiorazione
Il CCNL delle Cooperative sociali prevede che "Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione".
In sostanza, stante il diritto del lavoratore a percepire le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno o notturno, anche in caso di lavoro durante il riposo settimanale, che è di norma la domenica, il contratto collettivo sancisce un principio di preferenza della concessione del riposo compensativo al lavoratore in alternativa al riconoscimento della retribuzione maggiorata per lavoro straordinario.