Nel settore commercio spesso i lavoratori sono chiamati a svolgere turni di lavoro che comprendono il lavoro supplementare, il lavoro straordinario oppure il lavoro domenicale, anche notturno. Il contratto collettivo prevede un orario di lavoro articolato su 40 ore settimanali, tranne che per il settore della distribuzione dei carburanti. Ebbene, lo stesso CCNL prevede l’elenco completo delle festività spettanti ai lavoratori ed anche la disciplina del lavoro festivo nel commercio, ossia la retribuzione spettante ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa durante la festività.
Molti lavoratori si chiedono se è obbligatorio lavorare di domenica o durante i festivi e quali sono in generale i loro diritti, anche rispetto al loro stipendio mensile in busta paga, alla paga oraria, alle maggiorazioni per il lavoro festivo.
Occorre quindi affrontare il lavoro festivo nel commercio, dalla normativa al diritto al riposo compensativo, dalla maggiorazione per lavoro festivo spettante in busta paga ai diritti dei lavoratori che hanno un contratto di lavoro part-time.
Lavoro festivo commercio: normativa e diritto al riposo compensativo
Chiariamo prima di tutto cosa significa il lavoro festivo nel commercio.
E’ bene distinguere il lavoro festivo dal lavoro domenicale, fino a distinguere anche il lavoro prestato nella giornata di riposo settimanale.
Il lavoro domenicale è ovviamente il lavoro prestato durante la giornata di domenica. Ma la domenica può essere anche prevista nell’orario di lavoro del lavoratore.
Il lavoro prestato durante la giornata di riposo settimanale è invece riferibile al caso in cui il lavoratore viene chiamato a lavorare durante il riposo di almeno 24 ore consecutive che spetta per legge al lavoratore ogni 7 giorni e che di regola coincide con la domenica.
Come meglio precisato nell’articolo sul riposo settimanale nel commercio, se la prestazione lavorativa avviene durante tale giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo compensativo più la retribuzione maggiorata del 30% per le ore di lavoro effettuate durante la giornata di riposo settimanale.
Il lavoro festivo è invece il lavoro prestato durante una delle giornate indicate dalla legge e dal contratto commercio, ossia il CCNL Terziario Confcommercio, come giornate di festività nazionale e infrasettimanale.
Quali sono le festività nel CCNL Commercio. Le giornate di festività sono indicate dall’art. 142 del contratto commercio e sono le seguenti:
Festività nazionali:
1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione
2) l° maggio – Festa dei lavoratori
3) 2 giugno – Festa della Repubblica (tale festività è stata rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001)
Festività infrasettimanali:
1) il 1° giorno dell'anno
2) l'Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto – Festa dell'Assunzione
5) il 1° novembre – Ognissanti
6) l'8 dicembre – Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre – Natale
8) il 26 dicembre – S. Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Ebbene, in caso di lavoro svolto durante una di queste festività, al lavoratore spetta la retribuzione per lavoro festivo. Vediamo nel dettaglio, chiarendo prima di tutto se il lavoro festivo è obbligatorio oppure il lavoratore può rifiutarsi.
Obbligo lavoro festivo nel commercio
La prima cosa da chiarire è la domanda: “è obbligatorio lavorare nei giorni festivi?”.
La risposta non giuridica ma spesso sostanziale è che il lavoratore per non rischiare la perdita del posto di lavoro o comunque per non intaccare il rapporto di fiducia e collaborazione con il datore di lavoro, tende ad accettare il lavoro festivo richiesto dal datore di lavoro, soprattutto nel settore commercio.
Ma occorre sapere che il lavoro festivo non è obbligatorio.
Per il lavoro festivo, infatti, è sempre necessario il consenso del lavoratore, il quale ha un diritto assoluto di astensione al lavoro durante le festività.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza n. 16592/2015 con la quale ha condannato un datore di lavoro che aveva irrogato una sanzione disciplinare ad una lavoratrice che si era rifiutata di lavorare durante le festività natalizie.
Poiché la normativa di legge in materia di ricorrenze festive infrasettimanali integra un diritto assoluto di astensione dal lavoro, la prestazione di lavoro nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose non può essere imposta dal datore di lavoro ma deve avvenire in accordo con il dipendente, senza che tale principio sia derogabile in presenza di sopravvenute esigenze aziendali o per opera di una clausola del contratto collettivo.
La questione quindi si pone non dal punto di vista giuridico, ma di prassi di settore, con il lavoratore che, pur non essendo obbligato, tende a rilasciare il proprio consenso alla prestazione di lavoro festivo. E quindi a lavorare durante la festività.
Egli ha diritto per tale prestazione lavorativa ad una adeguata retribuzione, ben specificata dal contratto collettivo, vediamola.
Lavoro festivo commercio: retribuzione con maggiorazione
Chiarito quali sono le giornate di festività previste dal contratto commercio, chiarito inoltre che il lavoro prestato durante le festività non sarebbe obbligatorio, ma è necessario il consenso del lavoratore, è bene precisare che, come ben sottolineato nell’articolo che riguarda le festività nel commercio, in caso di assenza da lavoro del lavoratore durante tali festività, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, quindi alla giornata normalmente pagata anche se si è assentato da lavoro.
Quindi, la prima cosa da sapere è che le festività sono assenze da lavoro retribuite dal datore di lavoro, quindi il lavoratore ha diritto alla giornata pagata, pur se gode dell'assenza da lavoro per festività.
Discorso completamente diverso è quando il lavoratore presta la propria opera lavorativa durante la festività e quindi si configura il diritto alla retribuzione maggiorata per delle ore di lavoro festivo svolte.
Il lavoratore che decide di accettare volontariamente di svolgere del lavoro festivo, ha quindi diritto ad una retribuzione oraria più alta per le ore di lavoro prestate durante la festività.
A chiarire quale è la maggiorazione spettante per lavoro festivo è l’art. 155 del CCNL Commercio che stabilisce la “retribuzione prestazioni festive”:
“Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 154, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149 e 211 di questo stesso contratto”.
Quando il CCNL parla di art. 154, si riferisce all’elenco delle festività che sopra abbiamo riportato. Per tali festività spetta quindi il compenso per lavoro straordinario festivo e per definirne l’entità il CCNL rimanda all’art. 155.
Tale articolo disciplina la maggiorazione per lavoro straordinario, chiarendo prima di tutto che al lavoratore, spettano le maggiorazioni del 15% per le eventuali prestazioni di lavoro straordinario dalla 41a alla 48a ora settimanale e del 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la 48a ora settimanale, poi stabilendo che “le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193”.
Al lavoratore quindi spetta la maggiorazione del 30% per il lavoro festivo che viene considerato equiparato al lavoro straordinario festivo.
Calcolo maggiorazione per lavoro festivo
L’art. 195 citato per il calcolo della retribuzione della maggiorazione per la festività lavorata fa riferimento alla retribuzione di fatto, che “è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.
L’art. 193 stabilisce invece la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Quindi per calcolare a quanto ammonta la retribuzione per una giornata di festività lavorata nel commercio, bisogna:
- prendere il normale stipendio che si trova nella parte alta del cedolino paga (la sommatoria di paga base, contingenza, scatti di anzianità e tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione), ù
- dividerlo per il divisore orario che è 168 per chi ha un orario di lavoro di 40 ore settimanali;
- e si ottiene così la retribuzione oraria spettante, che andrà maggiorata del 30% (quindi moltiplicare per 1,3).
Importo maggiorazione per lavoro festivo in base al livello di inquadramento
Calcolare l'importo della maggiorazione per lavoro festivo è un'operazione piuttosto semplice. Vediamo ora degli esempi basati sui livelli retributivi tabellari.
Il calcolo della maggiorazione oraria per lavoro festivo per ogni livello del CCNL, tenendo conto di un lavoratore full-time senza scatti di anzianità (primi 3 anni di attività) e altri elementi è il seguente:
Livello di inquadramento: | Stipendio mensile tabellare | Paga oraria tabellare (stipendio tabellare diviso 168) | Maggiorazione lavoro festivo al 30% (su paga oraria) |
---|---|---|---|
Primo livello | 2.292,93 euro | 13,65 euro | 4,09 euro |
Secondo livello | 2.050,96 euro | 12,21 euro | 3,66 euro |
Terzo livello | 1.825,74 euro | 10,87 euro | 3,26 euro |
Quarto livello | 1.646,68 euro | 9,80 euro | 2,94 euro |
Quinto livello | 1.536,05 euro | 9,14 euro | 2,75 euro |
Sesto livello | 1.430,20 euro | 8,51 euro | 2,55 euro |
Settimo livello | 1.302,14 euro | 7,75 euro | 2,33 euro |
Livello di inquadramento: | Stipendio mensile tabellare |
---|---|
Primo livello | 2.292,93 euro |
Secondo livello | 2.050,96 euro |
Terzo livello | 1.825,74 euro |
Quarto livello | 1.646,68 euro |
Quinto livello | 1.536,05 euro |
Sesto livello | 1.430,20 euro |
Settimo livello | 1.302,14 euro |
Livello di inquadramento: | Paga oraria tabellare (stipendio tabellare diviso 168) |
---|---|
Primo livello | 13,65 euro |
Secondo livello | 12,21 euro |
Terzo livello | 10,87 euro |
Quarto livello | 9,80 euro |
Quinto livello | 9,14 euro |
Sesto livello | 8,51 euro |
Settimo livello | 7,75 euro |
Livello di inquadramento: | Maggiorazione lavoro festivo al 30% (su paga oraria) |
---|---|
Primo livello | 4,09 euro |
Secondo livello | 3,66 euro |
Terzo livello | 3,26 euro |
Quarto livello | 2,94 euro |
Quinto livello | 2,75 euro |
Sesto livello | 2,55 euro |
Settimo livello | 2,33 euro |
Chiaramente se il lavoratore svolte prestazioni di lavoro festivo avrà diritto sia alla paga oraria che alla maggiorazione per le ore di lavoro espletate nella giornata di festività. Quindi per fare un esempio: un lavoratore inquadrato nel quinto livello del commercio, che non ha ancora maturato scatti di anzianità avrà diritto a 9,14 + 2,75 = 11,89 euro lordi per ogni ora di lavoro festivo svolta.
Il calcolo di cui sopra cambia al momento in cui al lavoratore spettano gli scatti di anzianità o altri elementi retributivi tipo il superminimo assorbibile. Basterà aggiungere allo stipendio totale mensile l’ammontare degli scatti di anzianità o altri elementi aggiuntivi e poi dividere per 168 per ottenere la retribuzione oraria alla quale poi applicare una maggiorazione del 30%.
Lavoro supplementare festivo contratto part-time commercio
E’ ora il caso di parlare del calcolo della maggiorazione lavoro festivo in caso di contratto part-time commercio. Molti lavoratori sono inquadrati con un contratto a tempo parziale, quindi con un orario di lavoro ridotto rispetto all’orario normale di lavoro che nel settore commercio è di 40 ore settimanali. Occorre quindi capire come funziona per il lavoro supplementare festivo nel commercio.
Occorre innanzitutto precisare la differenza tra lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro supplementare, lo facciamo con un esempio. In caso di part-time a 20 ore settimanali, si parla di lavoro supplementare quando il datore di lavoro chiama al lavoro il lavoratore a tempo parziale dalla 21esima alla 40esima ora settimanale. Si parla di lavoro straordinario quando il lavoratore svolge prestazioni lavorative oltre la 40esima ora settimanale. Si parla di lavoro festivo quando tali ore sono prestate durante una festività.
Ora occorre risolvere un problema, visto che le maggiorazioni sono le seguenti:
- Lavoro supplementare – maggiorazione del 35%;
- Lavoro straordinario da 41esima a alla 48esima ora – maggiorazione del 15%;
- Lavoro straordinario oltre la 48esima ora – maggiorazione del 20%;
- Lavoro festivo – maggiorazione del 30%.
Trascurando l’ipotesi residuale che il lavoratore part-time svolge un lavoro straordinario (oltre la 40esima ora), ma ipotizzando molto più semplicemente un lavoratore a 20 ore settimanali chiamato a lavorare durante una festività per 4 ore e quindi che lavora in quella settimana 24 ore settimanali e non 20 ore settimanali.
Cosa spetta, lavoro festivo con maggiorazione al 30% o lavoro supplementare con maggiorazione al 35%?
La risposta è che nel caso in questione è consigliabile erogare la maggiorazione più alta, per lavoro supplementare.
A proposito di calcolo della maggiorazione per lavoro supplementare al 35%, l’articolo 84 del CCNL stabilisce che:
“Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, secondo le modalità previste dall'art. 198, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195”.
L’articolo 198 lettera a) stabilisce che il divisore orario è 168 e quindi il calcolo va impostato come sopra previsto per la maggiorazione del 30% per lavoro festivo, ovviamente tenendo conto che la percentuale di maggiorazione è del 35%.
Lavoro festivo notturno nel commercio
Un altro caso particolare si configura quando il lavoro festivo è prestato nelle ore notturne.
Anche in questo caso c’è da verificare se si applica la maggiorazione per lavoro festivo al 30% oppure la maggiorazione per lavoro straordinario notturno, che ai sensi dell’art. 137 del contratto commercio è del 50%:
“Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193”.
Ebbene, se il lavoratore svolge prestazioni di lavoro festivo notturno che eccedono l’orario di lavoro normale (per intenderci se il lavoratore full-time svolte lavoro festivo notturno in aggiunta alle 40 ore settimanali) a quel punto scatta il diritto allo straordinario notturno che è da preferire al diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.
Pertanto al lavoratore spetta una maggiorazione del 50% per le ore notturne (dalle 22 alle ore 6), anziché la maggiorazione per lavoro festivo del 30%.