Il lavoro domenicale nel settore commercio è obbligatorio per tutti i lavoratori, sia con contratto a tempo pieno che part-time, apprendistato e tempo determinato.
Ma ci sono casi in cui il lavoro di domenica nel CCNL Commercio non è obbligatorio.
Chi non è tenuto a lavorare di domenica
Non sono tenuti ad assicurare il lavoro domenicale al datore di lavoro alcune tipologie specifiche di lavoratori:
- le madri di bambini di età fino a 3 anni,
- i padri affidatari di bambini fino a 3 anni,
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi, i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Tali lavoratori possono rifiutarsi di essere adibiti al lavoro domenicale, solo se nel contratto di lavoro individuale il riposo settimanale coincide con la domenica, quindi la domenica non è inserita nell'orario di lavoro contrattuale.
Per questi lavoratori, e per tutti gli altri lavoratori, per i quali l'orario di lavoro indicato nel contratto di lavoro individuale prevede il lavoro domenicale, quindi il lavoro di domenica è indicato come giorno lavorativo normale nel contratto stipulato dal datore di lavoro e dal lavoratore, il lavoro domenicale è obbligatorio, anche se i lavoratori sono rientranti nelle casistiche richiamate dal CCNL come lavoratori non tenuti ad assicurare il lavoro domenicale.
Quante domeniche sono lavorative?
Chiarito che nel settore del commercio, laddove richiesto dal datore di lavoro o previsto dal contratto individuale di lavoro, il lavoro domenicale è obbligatorio, l'attenzione del contratto collettivo si sposta su quante domeniche lavorative il lavoratore è tenuto ad assicurare al datore di lavoro.
Il numero di domeniche lavorate nell'anno da parte di un lavoratore può essere limitato solo da un accordo di secondo livello o accordo aziendale oppure da delle deroghe di apertura domenicale e festiva a livello territoriale concertate con le parti sociali e istituzionali, quindi sindacati e comuni.
Se il lavoratore ha il lavoro di domenica nel proprio orario di lavoro nel contratto di lavoro individuale, dovrà eseguire la prestazione lavorativa nella giornata di domenica. Questo sempre.
In caso di riposo settimanale coincidente con la domenica, il numero di prestazioni di lavoro domenicale che possono essere richieste dal datore di lavoro sono limitate a 25 su 52 domeniche annuali, ma solo per i lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di lavoratori a tempo parziale, quindi tutti i part-time nel settore commercio, non è previsto alcun limite alle domeniche lavorabili su disposizione datoriale.
A livello di retribuzione per lavoro domenicale, il lavoratore che ha il lavoro di domenica compreso nell'orario di lavoro, quindi la domenica non è riposo settimanale, ha diritto alla sola maggiorazione per lavoro domenicale pari al 30%.
Il lavoratore che invece ha il riposo settimanale coincidente con la domenica, se chiamato a lavorare di domenica eseguirà lavoro domenicale in aggiunta all'orario di lavoro normalmente espletato, quindi avrà diritto alla retribuzione oraria + la maggiorazione per lavoro domenicale pari al 30%. Quindi di fatto il 130%.
Si possono configurare quindi due ipotesi:
Lavoratori con orario di lavoro nel contratto di lavoro individuale contenente il giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica: il datore di lavoro può adibire il lavoratore al lavoro domenicale per un massimo di 25 domeniche all'anno con paga oraria maggiorata del 30%, quindi paga oraria + maggiorazione per lavoro domenicale per ogni ora di lavoro nel giorno di domenica.
Lavoratori con orario di lavoro nel contratto di lavoro individuale contenente il giorno di riposo settimanale NON coincidente con la domenica (quindi domenica come giorno lavorativo): nessun limite alle domeniche lavorative nell'anno, perché comprese nell'orario di lavoro. Diritto alla sola maggiorazione per lavoro domenicale del 30%, perché le ore di lavoro domenicale sono comprese nell'orario di lavoro retribuito.
Vediamo ora nello specifico cosa prevede l'art. 153 del contratto collettivo del commercio e terziario firmato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in quanto c'è una differenziazione tra aziende con accordo di secondo livello e prive.
Lavoro domenicale in presenza di contrattazione di secondo livello
L'articolo 153 del contratto commercio stabilisce nella prima parte dell'articolo che la regolamentazione della distribuzione dei giorni di riposo settimanale tra i dipendenti, l'equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze dei lavoratori, con particolare riguardo al riposo settimanale nel giorno di domenica, è rimessa alla contrattazione di secondo livello, ossia al contratto aziendale, ossia a quanto stabilisce il datore di lavoro in un accordo con i lavoratori:
"Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal C.C.N.L. del Terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'armo di riferimento".
Quindi il contratto collettivo invita le aziende a stabilire in maniera congrua per tutti i dipendenti la disciplina dell'orario di lavoro, del riposo settimanale e del lavoro domenicale. E per ogni lavoratore quando il riposo settimanale coincide con la domenica.
L'art. 152 del contratto collettivo nel disciplinare il riposo settimanale rimanda alla legge, quindi all'art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003 che appunto prevede che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, che di regola il riposo settimanale deve coincidere con la domenica e che il riposo settimanale è da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo consecutivo va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Lavoro domenicale in assenza di accordo aziendale
Sempre l'art. 153 del contratto commercio stabilisce i casi in cui l'azienda non ha stipulato un accordo di secondo livello o accordo aziendale in materia di riposo settimanale e lavoro domenicale, di turnazione e gestione del calendario delle presenze. Questi sono i casi più frequenti, soprattutto quando il contratto commercio è applicato nella vendita al dettaglio o nei centri commerciali.
Vediamo quindi quali sono i diritti dei lavoratori in materia di lavoro domenicale e riposo settimanale, di calendario delle presenze e di turnazione di lavoro.
L'art. 153 del CCNL Commercio nella seconda parte prevede che:
"In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del C.C.N.L. 18.7.2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D. Lgs. 31.3.1998. n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale".
La prima cosa da chiarire è che si tratta di aziende che non hanno un accordo di secondo livello in materia di riposo settimanale, lavoro domenicale, maggiorazioni per lavoro festivo, orario di lavoro con riposo settimanale coincidente o non coincidente con la domenica.
Nell'ambito di tali aziende il contratto collettivo distingue tra lavoratori che hanno un orario di lavoro indicato nel contratto di lavoro che comprende la domenica lavorata oppure che non comprende la domenica lavorata.
Per i lavoratori a tempo pieno che hanno riposo settimanale coincidente con la domenica nel contratto di lavoro, la norma prevede che è possibile per il datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro domenicale retribuito con maggiorazione per un numero di domeniche pari alle domeniche di apertura previste dal D. Lgs. n. 114 del 1998 (ossia le domeniche di dicembre + 8 domeniche nel corso dell'anno) a cui si aggiungono il 30% delle domeniche rimaste. Essendo 52 domeniche all'anno, se le domeniche previste dal D. Lgs. n. 114 del 1998 sono 13, allora bisognerà considerare il 30% di 52-13, ossia 12 domeniche aggiuntive, per un totale di 25 domeniche all'anno.
Per i lavoratori a tempo pieno che hanno riposo settimanale NON coincidente con la domenica nel contratto di lavoro, ossia per i lavoratori per i quali contratto individuale di lavoro stipulato dal datore di lavoro e dal lavoratore prevede la domenica come giorno lavorativo, la norma del CCNL Commercio non prevede alcun limite al numero di domeniche lavorabili all'anno. Pertanto, il datore di lavoro potrà chiedere prestazioni di lavoro domenicale, che rientrano nell'orario di lavoro normalmente e contrattualmente previsto.
In entrambi i casi, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione per lavoro domenicale, ma vedremo con delle differenze.
Il lavoro domenicale è obbligatorio nel commercio?
Ma lavorare di domenica è obbligatorio nel commercio?
E' la domanda che molti lavoratori del settore commercio si fanno. Soprattutto i lavoratori che lavorano molto nel giorno di domenica, nei centri commerciali, nei negozi aperti il sabato e la domenica.
Analizziamo la legge e il contratto collettivo cosa dicono in tal senso.
La prima risposta è che se nel contratto individuale di lavoro stipulato e sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro è prevista la domenica lavorativa nell'orario di lavoro, è pacificamente obbligatorio per il lavoratore svolgere tali prestazioni lavorative nel giorno della domenica.
Si pone la questione se tale lavoro domenicale, inserito nel contratto individuale di lavoro, è obbligatorio perché previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Che notoriamente prevalgono come fonte del diritto, perché delimitano il confine entro il quale le parti possono stipulare il contratto di lavoro.
La legge in sé, ossia il D. Lgs. 66 del 2003, non obbliga le parti al riposo settimanale coincidente con la domenica, quindi non stabilisce che il riposo settimanale deve essere goduto di domenica, ma stabilisce solo che "di norma il riposo settimanale coincide con la domenica", quindi che generalmente si lavora da lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato e la domenica è il giorno di riposo settimanale.
Nel settore commercio la situazione è un po' diversa.
Il contratto collettivo del commercio nel disciplinare all'art. 152 il riposo settimanale stabilisce che il riposo settimanale è un diritto del lavoratore nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il contratto fa esplicito riferimento. Quindi sembrerebbe un richiamo al riposo settimanale di norma coincidente con la domenica.
Ma lo stesso contratto collettivo, come stiamo vedendo, va a porre dei limiti al numero di domeniche lavorate nell'anno nel successivo art. 153, ma solo per i lavoratori a tempo pieno che hanno il riposo settimanale coincidente con la domenica nel contratto di lavoro individuale firmato con il datore di lavoro.
E tra l'altro, per tali lavoratori il limite del ricorso al lavoro domenicale retribuito con maggiorazione, da parte del datore di lavoro, è comunque pari ad almeno 25 domeniche su 52.
I lavoratori con contratto part-time ed i lavoratori per i quali la domenica è un giorno lavorativo nel contratto di lavoro possono essere adibiti al lavoro domenicale, retribuito con maggiorazione, senza alcun limite in termini di domeniche lavorate.
Per porre limiti in tal senso, il contratto collettivo invita le parti alla stipula di accordo di secondo livello o accordo aziendale.
Lo stesso articolo 153 del CCNL Commercio in materia di lavoro domenicale stabilisce una facoltà del lavoratore di rifiutare il lavoro domenicale:
"Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
– le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
– i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
– i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione".
Quindi sia per le aziende che hanno un accordo di secondo livello che disciplina il lavoro domenicale, il riposo settimanale coincidente con la domenica, ecc., che le aziende che non hanno accordi in tal senso, scatta la facoltà per il lavoratore che si trova nelle condizioni di cui sopra di non eseguire lavoro domenicale.
Quando il contratto collettivo stabilisce che "non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni…. i lavoratori rientranti nei casi", stabilisce che il lavoratore o la lavoratrice può decidere se lavorare di domenica oppure no. E nel caso comunicasse al datore di lavoro l'indisponibilità ad assicurare la prestazione lavorativa di domenica, tale lavoratore o tale lavoratrice non potrà subire conseguenze disciplinari, perché è un suo diritto rifiutare il lavoro domenicale.
Maggiorazione per lavoro domenicale
Il contratto collettivo all'art. 153 stabilisce che:
"In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo (si tratta dei casi, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile".
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale – che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dall’1.1.2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 208.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 149".
Questa normativa stabilisce che ai lavoratori spetta la maggiorazione del 30% se il lavoro domenicale è compreso nell'orario di lavoro settimanale. Spetta invece il 130%, ossia la retribuzione ordinaria più la maggiorazione, se il lavoro domenicale è aggiuntivo all'orario di lavoro settimanale, quindi è una prestazione ulteriore in termini di orario.
Viene richiamata la base di calcolo della maggiorazione, che è la normale retribuzione ai sensi dell'art. 206 del contratto collettivo.
Secondo l'art. 206 del CCNL Commercio, "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile".
Quindi la maggiorazione per lavoro domenicale si calcola sulla normale retribuzione del lavoratore non sulla retribuzione di fatto.
Quest'ultima è costituita dalle voci di cui all'art. 206 (normale retribuzione) ma anche da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Calcolo maggiorazione oraria per lavoro domenicale del 30%
Occorre sommare tutti gli elementi fissi e continuativi presenti in busta paga (paga base, contingenza, EDR, scatti di anzianità, ecc.) e poi dividerli per il divisore orario del contratto commercio che è 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. Questo divisore va usato anche in caso di contratto a tempo parziale o part-time.
Il risultato ottenuto dividendo la normale retribuzione con il divisore orario 168 è la paga oraria normale del lavoratore. Su quest'ultima bisogna calcolare il 30% e si ottiene la maggiorazione oraria.
Descrizione lavoratore: | Esempio di calcolo maggiorazione oraria lavoro domenicale |
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Normale retribuzione lavoratore 4 livello commercio | 1.646,68 euro |
Divisore orario | 168 |
Retribuzione oraria del lavoratore | 9,80 euro |
Maggiorazione del 30% per lavoro domenicale | 2,94 euro |
Lavoro domenicale con maggiorazione del 30% (extra orario di lavoro) | 12,74 euro |
Descrizione lavoratore: | Esempio di calcolo maggiorazione oraria lavoro domenicale |
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Normale retribuzione lavoratore 4 livello commercio | 1.646,68 euro |
Divisore orario | 168 |
Retribuzione oraria del lavoratore | 9,80 euro |
Maggiorazione del 30% per lavoro domenicale | 2,94 euro |
Lavoro domenicale con maggiorazione del 30% (extra orario di lavoro) | 12,74 euro |
La retribuzione del lavoratore per ogni ora di lavoro domenicale è quindi maggiorata del 30% e tale emolumento rientra nell'imponibile previdenziale e fiscale ai fini del calcolo dei contributi e della tassazione Irpef, quindi il lavoro domenicale è tassato.