I lavori particolarmente usuranti sono quei lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Per tali motivi la normativa prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per lavori usuranti.
Per chi matura i requisiti nell'anno 2025, la domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti va effettuata entro il 1 maggio 2024.
Vengono considerati lavori usuranti i lavori svolti per almeno 7 degli ultimi 10 anni o metà della vita lavorativa, da parte di lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di alcuni lavoratori notturni a turni (con almeno 64 giornate all'anno di lavoro notturno), di lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena ed i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La pensione si raggiunge con la cosiddetta quota 97,6, tra minimo 35 anni di contributi e l'età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e quota 98,6, tra minimo 35 anni di contributi e l'età anagrafica di 62 anni e 7 mesi, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori notturni che hanno da 72 a77 giorni di turno notturno.
Quota che sale fino a quota 99,6 e 100,6 in determinati casi.
Molti lavoratori vogliono conoscere le ultime notizie sui lavori usuranti per il diritto alla pensione anticipata. Le notizie sono contenute nel messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 contenente requisiti e modalità di presentazione della domanda nell'anno 2024.
Per conoscere bene se si rientra nella normativa per la pensione anticipata, bisogna considerare tutti i requisiti e consultare l‘elenco dei lavori usuranti previsto dalla legge per l'anno 2024 e fino al 2026.
- 7.1Requisiti lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- 7.2Requisiti lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”
- 7.3Requisiti conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
- 7.4Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno
- 7.5Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno
- 7.6Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno
- 7.7Lavoratori notturni per l'intero anno lavorativo
- 13.1Documentazione lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)
- 13.2Documentazione lavoratori a turni che prestano lavoro notturno
- 13.3Documentazione lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”
- 13.4Documentazione per conducenti di veicoli adibiti al traporto collettivo
Cosa si intende per lavori usuranti
Quali sono i lavori usuranti riconosciuti dall'INPS? Come faccio a sapere se il mio è un lavoro usurante? Sono queste le domande dei lavoratori, la cui risposta è esplicitata dalla normativa, che indica tutti i requisiti da possedere, che ora vediamo.
I lavori usuranti sono spiegati dalla legge, ossia c'è una norma che definisce proprio cosa sono i lavori usuranti.
La normativa che ha definito i lavori usuranti è il D. Lgs. n. 374 del 1993.
All'articolo 1 viene data, appunto, la definizione di lavori usuranti: "Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee".
Quindi ci sono dei lavori stabiliti dalla legge che sono particolarmente usuranti perché l'impegno psicofisico è intenso e continuativo ed è condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.
Ossia, detto in altre parole, non è possibile in nessun modo rendere meno usuranti questi lavori. E per tale motivo l'aggravio di impegno psicofisico è agevolato, o per meglio dire compensato dove possibile, dalla legge con normative relative all'accesso alla pensione in anticipo.
Normativa
Quindi il Decreto Legislativo n. 374 del 1993 ha definito cosa si intende per lavori particolarmente usuranti.
Ed è la prima normativa in merito, poi ve ne sono state delle altre, che hanno via via definito proprio esattamente quali sono i lavori particolarmente usuranti.
Lo stesso Decreto n. 374/1993 al comma 2 dell'art. 1 " Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto..".
Si tratta dei seguenti lavori (Tabella A D. Lgs. n. 374/1993):
- Lavoro notturno continuativo;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- Lavori in galleria, cava o miniera;
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;
- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
- Autisti di mezzi rotabili di superficie,
- Marittimi imbarcati a bordo;
- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;
- Trattoristi,
- Addetti alle serre e fungaie;
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.
Il Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999 denominato "Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti" all'articolo 2 va a circoscrivere le attività economiche interessate ridefinendo l'elenco.
Elenco lavori usuranti D.M. 19 maggio 1999:
L'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999 va a circoscrivere e dettagliare l'elenco, stabilendo che "Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
- "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità".
Poi si arriva al Decreto Legislativo n. 67/2011 che stabilisce le norme relative all"Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".
L'art. 1 denominato "Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" stabilisce che "In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; (vedasi elenco di cui sopra)
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo".
Il comma 2 stabilisce che "Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1,
secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni ((…)) negli ultimi dieci di attività lavorativa, ((ovvero))
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva. ((…)).
Il comma 3 stabilisce che "Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa".
Quando il lavoro notturno è considerato usurante per la pensione anticipata
Il lavoro notturno è considerato usurante quando il lavoratore viene occupato per un numero di giorni lavorativi di almeno 64 giorni lavorativi in orari notturni. Si tratta dei lavoratori nella seguente situazione:
- essere inseriti in turni di lavoro o turnisti;
- svolgere la prestazione nel periodo notturno, ossia nel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le ore 00,00 e le ore 5,00;
- essere occupato in lavoro notturno per almeno sei ore giornaliere;
- svolgere la prestazione di lavoro notturno su turni minimo di 64 giorni lavorativi all'anno.
Ai fini della normativa, al di fuori di questo caso, sono considerati lavoratori notturni anche coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno 3 ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Per quanti anni bisogna rispettare il requisito?
La risposta è nell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 67/2011, ossia per periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa;
b) ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Rientrano nella normativa per lavoro usurante, i lavoratori impiegati nel lavoro notturno per un numero giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno, per un numero giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno, per un numero giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno. Oppure quelli che prestano attività per i periodi di durata pari all'intero anno lavorativo, per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino.
Conteggio numero effettivo di giorni di lavoro notturno
Il ministero ha risposto ad alcune FAQ in materia di comunicazione del lavoro notturno da parte del datore di lavoro:
Domanda: Nell’inserimento del numero dei giorni di effettivo svolgimento di lavoro notturno si devono conteggiare solo le giornate in cui il lavoratore ha effettivamente svolto il lavoro notturno o anche i periodi di malattia/ ferie?
Risposta: La comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici si basa su una verifica di effettivo svolgimento del lavoro stesso e secondo le modalità indicate dall’ art. 1 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 67/2011. Ne consegue che la comunicazione dovrà essere effettuata, a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Perciò se il lavoratore turnista realizza tutte le predette condizioni va considerato avere svolto nell’anno di riferimento del lavoro usurante che ai fini previdenziali dovrebbe contare come un anno e ai fini della denuncia del datore di lavoro, va considerato come “intero anno” di esecuzione di lavori usuranti da evidenziare nella modulistica.
Nel caso di lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. Il lavoratore deve coprire tutti i giorni lavorativi nell’anno salvo i giorni in cui sia assente ma coperto da contribuzione obbligatoria (ferie o permessi) oppure figurativa parziale (con integrazione cioè del datore di lavoro, per malattia o per Cig a orario ridotto, ad esempio).
Elenco lavori usuranti 2024 e 2025
Chi rientra nella categoria lavori usuranti? Quali sono i lavori usuranti in edilizia? Quali sono i lavori usuranti per il 2024? Quali sono i lavori usuranti con la nuova legge?
Premesso che i lavori usuranti non devono essere confusi con i lavori gravosi, vediamo ora l'elenco completo dei lavori usuranti, ossia quali sono i lavori usuranti, quali sono le categorie, per il diritto alla pensione anticipata nel 2024, 2025 e 2026.
Elenco mansioni particolarmente usuranti
Si tratta dei seguenti lavori:
- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità
Elenco lavoro notturno
Si tratta dei seguenti lavoratori notturni:
- lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni;
- lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Elenco lavori a catena
Si tratta di un'attività rientrante in una delle seguenti voci di tariffa Inail:
Elenco autisti
Si tratta dei profili professionali di autisti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Sono esclusi gli autotrasportatori di merci.
Le quote per la pensione anticipata: da 97,6 a 100,6
Quanti anni prima si va in pensione con i lavori usuranti? Quali sono i lavori usuranti con la nuova legge?
La pensione per chi svolge lavori usuranti è potenzialmente anticipata e spetta al raggiungimento di una quota tra età anagrafica e almeno 35 anni di contributi.
I requisiti anagrafici e di anzianità contributiva fino al 2026, quindi nel 2024, 2025 e 2026, ossia le cosiddette quote da raggiungere, sono i seguenti:
Categoria | Requisiti lavoratori dipendenti | Requisiti lavoratori autonomi |
---|---|---|
lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti | Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età |
lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” | Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età |
conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo | Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età |
lavoratori notturni per tutto l’anno (almeno 3 ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque) | Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età |
Addetti al lavoro notturno (per almeno 6 ore a notte) con più di 78 giorni all’anno di turno notturno. | Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età |
Addetti al lavoro notturno (per almeno 6 ore a notte) e per un n° di giorni all’anno da 72 a 77 | Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età | Quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età |
Addetti al lavoro notturno (per almeno 6 ore a notte) e per un n° di giorni all’anno da 64 a 71 | Quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età | Quota 100,6 con un minimo di 64 anni e 7 mesi di età |
I lavoratori devono rientrare nei requisiti previsti dalle circolari Inps emesse l'anno prima dell'anno di maturazione.
Pertanto, vediamo ora i requisiti per l'anno 2024 (ma con domanda presentata nel 2023) ed i requisiti per l'anno 2025 (con domanda presentata nell'anno 2024).
Maturazione requisiti agevolati nell'anno 2024 e 2025
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023, l'Inps ha stabilito modalità di "presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024".
Con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 l'Inps ha stabilito modalità di "presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2024 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025″.
Entrambi i messaggi contengono gli stessi requisiti.
Sono stati definiti i requisiti per i seguenti lavoratori:
- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- Lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno;
- Lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno;
- Lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno;
- Lavoratori notturni che prestano attività per i periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.
Vediamo tutti i requisiti maturati nell'anno 2024 e nell'anno 2025.
Requisiti lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Si tratta dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 97,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 61 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”
Si tratta lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano in determinate voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che abbiamo già elencato in precedenza.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 97,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 61 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Si tratta dei conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Vediamo i requisiti per l'anno 2024.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 97,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 61 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno
Si tratta dei lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti. Ecco quindi i requisiti:
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 97,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 61 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno
Si tratta dei lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nelle tabelle che seguono.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 99,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 63 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 100,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 64 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti lavoratori notturni occupati per un numero giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno
Si tratta dei lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nelle tabelle che seguono.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 99,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 63 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Lavoratori notturni per l'intero anno lavorativo
Si tratta dei lavoratori notturni che prestano la loro attività lavorativa per almeno 3 ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Requisiti per i lavoratori dipendenti (quota 97,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori dipendenti:
Il requisito del minimo di 61 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Requisiti per i lavoratori autonomi (quota 98,6)
Per il periodo di maturazione dei requisiti dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ecco i requisiti per i lavoratori autonomi:
Quindi per i lavoratori autonomi è necessario un anno in più. Il requisito del minimo di 62 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2024 è un requisito adeguato all’incremento della speranza di vita.
Quando va in pensione chi svolge lavori usuranti
Entro il 1 maggio 2024 va presentata la domanda di riconoscimento dei requisiti, qualora i lavoratori maturino i requisiti nell'anno 2025, quindi entro il 31 dicembre 2025.
La pensione decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Tuttavia, se la domanda di accesso alla disciplina dei lavori usuranti viene presentata in ritardo rispetto alla scadenza del 1° maggio la decorrenza sarà:
a) posticipata di un ulteriore mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) posticipata di ulteriori 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) posticipata di ulteriori 3 mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti.
Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
Domanda entro il 1 maggio 2024 per la pensione nel 2025
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già
prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Comunicazione esito della domanda da parte dell'Inps
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
- l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
- il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2024 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Documentazione da allegare alla domanda del lavoratore
In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2017.
L'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 67 del 2011 stabilisce che "La domanda…, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:
- prospetto di paga;
- libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- documentazione medico-sanitaria;
- comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
- comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
- documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
- dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
- altra documentazione equipollente".
Documentazione lavoratori dipendenti privati
Vediamo prima la documentazione relativa ai lavoratori dipendenti privati.
Documentazione lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)
Per quanto riguarda i documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), per i rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008, almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola;
- libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- ruolo di equipaggio;
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro (unilav).
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: nessun documento.
In entrami i casi è necessario anche il Contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore.
Documentazione lavoratori a turni che prestano lavoro notturno
Si tratta dei lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Si tratta anche dei lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
Per quanto riguarda i documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), per i rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008, almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola;
- libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- ruolo di equipaggio;
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro (unilav).
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: nessun documento.
Poi occorrono i seguenti documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), tutti i seguenti documenti:
- prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento.
Documentazione lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”
Si tratta dei lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi
di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualità.
Per quanto riguarda i documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), per i rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008, almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola;
- libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro;
- ruolo di equipaggio;
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro (unilav).
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: nessun documento.
In entrami i casi è necessario anche il contratto di lavoro individuale con l'indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore.
Documentazione per conducenti di veicoli adibiti al traporto collettivo
Si tratta dei conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.
Per quanto riguarda i documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), per i rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 2008, almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola;
- libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008: nessun documento.
Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011 (almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva), almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola;
- libro unico del lavoro;
- libretto di lavoro.
Documentazione lavoratori dipendenti pubblici
Vediamo ora la documentazione necessaria in caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro della Pubblica Amministrazione.
Documentazione dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Per quanto riguarda la documentazione dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, è necessaria una Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
- lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o) per i lavoratori impegnati;
- il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
La lettera e) riguarda "ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni".
La lettera o) riguarda "altra documentazione equipollente."
Documentazione lavoratori a turni che prestano lavoro notturno
Per quanto riguarda i lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, è necessaria una Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
- lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o) per i lavoratori impegnati;
- il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
La lettera e) riguarda "ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni".
La lettera o) riguarda "altra documentazione equipollente."
Per quanto riguarda i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo, è necessaria una Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
- lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
- il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
La lettera e) riguarda "ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni".
La lettera o) riguarda "altra documentazione equipollente."
Documentazione per conducenti di veicoli adibiti al traporto collettivo
Per quanto riguarda i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo è necessaria una Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
- lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
La lettera e) riguarda "ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni".
La lettera o) riguarda "altra documentazione equipollente."