No, nel caso in cui il padrone non abbia le possibilità economiche e personali per poter accudire il cane e decida di affidarlo a un canile non può ritenersi responsabile del reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.).
A dirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 16168/2024.
Il fatto
Il Tribunale di prime cure condanna Sempronio del reato di cui all’art. 727 c.p. e rubricato “Abbandono di animali” per aver abbandonato il proprio cane, provvisto di microchip e registrato all’anagrafe canina.
Avverso tale sentenza, Sempronio proponeva ricorso per cassazione motivando con l’omessa valutazione delle prove da parte del Tribunale.
Il meticcio, infatti, veniva ritrovato a ben 200 km di distanza rispetto al Comune sito nella Regione Calabria presso cui Sempronio era residente e non considerando l’abitualità del comportamento del cane ad allontanarsi autonomamente per più giorni di seguito e poi fare ritorno.
Sempronio, una volta contattato dal canile della Regione Puglia presso cui veniva ritrovato e portato il cane, manifestava il pieno interesse al recupero dell’animale, pur se impossibilitato dalle limitazioni sugli spostamenti dovute alle normative pandemiche del 2020.
A seguito delle gravi condizioni economiche nelle quali Sempronio versava, considerato il fatto che avesse perso il lavoro, era impossibilitato a ritirare il cane, pur continuando a provvedere al saldo della retta al canile.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 3, penale, sentenza 18 aprile 2024, n. 16168 ha annullato la sentenza impugnata “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e riconoscendo ai fatti rilevanza solo amministrativa.
Secondo gli Ermellini, il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente le condizioni oggettive in cui l’imputato versava al momento dei fatti e che, in quanto tali, gli avrebbero impedito di accudire l’animale in modo consono e opportuno.
Le poche risorse economiche rimaste all’imputato, in ragione anche della perdita dell’attività lavorativa, veniva destinate al sostentamento: “pertanto, già da questa prospettiva, né l’omesso pagamento della retta al canile, né l’omesso ritiro dell’animale custodito presso la struttura potevano integrare la condotta di abbandono”.
La Suprema Corte conclude “si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell'animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l'inaffidabilità o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria) che l'inadempimento possa determinare l'abbandono del cane da parte del canile”.
La condotta di omesso ritiro dell'animale non può essere configurato come reato.