L’Agenzia delle entrate ha effettuato il punto sulle novità in materia di imposte indirette introdotte con tre provvedimenti:
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. “legge di Bilancio 2024”);
- decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”);
- decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”).
Le novità hanno interessato l’IVA, l’IVAFE e l’Imposta di registro.
Vediamo in cosa consistono queste novità e quali punti sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3 del 16 febbraio 2024.
- 1.1Aumento dell’aliquota IVA al 10% su pannolini, assorbenti, alimenti per lattanti
- 1.2Proroga per applicazione al 10% dell’IVA al pellet
- 1.3Riduzione del valore minimo delle cessioni di beni oltre il quale non viene pagata alcuna imposta per il trasporto al di fuori del territorio doganale
- 1.4Adempimenti IVA relativi alle immatricolazioni
Le novità in tema di IVA
La legge di Bilancio ha introdotto una serie di novità in tema di Imposta sul valore aggiunto.
Vediamo quali sono.
Aumento dell’aliquota IVA al 10% su pannolini, assorbenti, alimenti per lattanti
Con l’art. 1, comma 45 della legge di Bilancio 2024, è stata introdotta una modifica delle aliquote IVA per ciò che concerne determinati prodotti per l’igiene intima femminile, i pannolini e gli alimenti per lattanti.
Precedentemente, l’aliquota per tali prodotti era stata stabilita nella misura del 5%.
Con legge di Bilancio 2024 tale aliquota, attualmente, è passata al 10%.
I prodotti interessati da questa maggiorazione sono i seguenti:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- i pannolini per bambini;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
Inoltre, viene modificata l’aliquota per i seggiolini auto per bambini che passa dal 5% al 22%.
Proroga per applicazione al 10% dell’IVA al pellet
Con la legge di Bilancio 2024, inoltre, è stata stabilita una proroga per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% per il pellet di legno relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024.
Riduzione del valore minimo delle cessioni di beni oltre il quale non viene pagata alcuna imposta per il trasporto al di fuori del territorio doganale
Il comma 77 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024 ha previsto la riduzione da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) del valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, che siano state effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2024, a favore di soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE.
Al di sopra di questa cifra, dunque, la cessione può avvenire senza pagamento di alcuna imposta.
Adempimenti IVA relativi alle immatricolazioni
Con riguardo agli adempimenti IVA, la legge di Bilancio 2024 ha esteso tali adempimenti relativi all’immatricolazione o voltura di veicoli nell’ambito dell’Unione europea, anche ai veicoli provenienti da Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino per contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli.
Modifiche in tema di IVAFE
L’art. 1, comma 91, lettera b) della legge di Bilancio 2024 ha elevato al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 19, comma 18, d.l. 201 del 2011.
Sono soggetti passivi IVAFE le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici equiparate.
Misure riguardanti l’Imposta di registro
Con il decreto Anticipi è stata prorogata l’esenzione dall’Imposta di registro per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici.
L’articolo 16, comma 2-bis, lettera a) del decreto Anticipi ha prorogato al 30 giugno 2024 l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie adottate dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche, per adeguarsi alle disposizioni contemplate dal Dlgs. n. 36/2021.
Modifiche in tema di Imposta di registro agevolata “prima casa”
L’art. 2 del decreto “Salva-Infrazioni” ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’Imposta di registro agevolata (c.d. “prima casa” con aliquota al 2%) con riguardo agli atti a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso a agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per motivi di lavoro.
Possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
L’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.