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29 Febbraio 2024
13:00

La trasformazione del contratto part-time in contratto full-time per fatti concludenti è legittima per la Cassazione

La Corte di cassazione, con recente sentenza del 19 febbraio 2024, n. 4350, ha valorizzato la realtà dei fatti, riconoscendo la piena trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, per fatti concludenti.

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La trasformazione del contratto part-time in contratto full-time per fatti concludenti è legittima per la Cassazione
Avvocato
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 19 febbraio 2024, n. 4350, ha tracciato importanti principi in tema di trasformazione del contratto part-time di un dipendente in contratto full-time, valorizzando il comportamento assunto dalle parti in concreto.

Il lavoratore in questione, infatti, svolgeva la sua a prestazione lavorativa, in maniera continuativa, per un orario corrispondente a quello stabilito per il lavoro full-time.

La Corte di cassazione ha dunque valorizzato la realtà dei fatti, riconoscendo la piena trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, per fatti concludenti.

Per la Cassazione, a nulla rileva la mancata trasformazione del contratto part-time in contratto full-time da un punto di vista formale, poiché il solo fatto che il lavoratore svolgesse la prestazione a tempo pieno dà diritto allo stesso di godere di tutti i diritti derivanti da un contratto a tempo indeterminato full-time.

I fatti di causa

Un dipendente si rivolgeva all’autorità giudiziaria affinché gli fosse accertata la trasformazione del proprio contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno, dovuta a fatti concludenti.

Il lavoratore, infatti, aveva prestato la propria attività lavorativa con continuità per un orario corrispondente a quello previsto dal contratto full-time, anche se aveva stipulato un contratto di lavoro part-time.

La Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto la trasformazione del contratto di lavoro inizialmente stipulato a tempo parziale da Tizio in contratto a tempo indeterminato full time.

La Corte aveva affermato in particolare che "se il ricorso al lavoro supplementare è costante, non si può parlare di lavoro ulteriore occasionale, ma, tenuto conto della plurima e prolungata richiesta del datore di lavoro di lavoro supplementare e straordinario, e di manifestata adesione del lavoratore, si verifica una novazione contrattuale – riguardante l'orario, componente essenziale del contratto part time – con conseguente applicazione della disciplina del contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, attesa l'intervenuta modificazione delle originarie pattuizioni contrattuali".

Proponeva ricorso in Cassazione la società soccombente.

La sentenza della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso richiamando una serie di principi importanti sul punto.

Ad esempio, è stata richiamata Cass. n. 8904 del 1996: "una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà", atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo "il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore".

In pratica, secondo l’insegnamento consolidato della Cassazione, quando il contratto stipulato dal lavoratore è un contratto part-time ma, nei fatti, lo svolgimento della prestazione lavorativa avviene secondo l’orario previsto dal contratto full-time, la trasformazione del contratto da part-time a full-time opera in automatico, per fatti concludenti, poiché non è necessario il rispetto di determinate formalità.

Questo poiché il legislatore ha espresso un chiaro favore verso il lavoro a tempo pieno e inoltre poiché la realtà effettiva deve prevalere su quella formale, anche in virtù della necessaria realizzazione di una piena tutela dei diritti del lavoratore.

Ha dunque stabilito la Cassazione che i diritti che derivano al prestatore di lavoro “sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro oramai divenuto a tempo pieno, atteso che – per dirla con Cass. n. 8904 del 1996 – "la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà".

La Corte ha dunque rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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