Sì, è possibile impugnare l’accordo patrimoniale della separazione giudiziale se lede i terzi e i loro diritti. Ciò vale anche nel caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato.
In una separazione giudiziale, un accordo patrimoniale tra i coniugi può essere impugnato se arreca danno ai diritti di terzi. Questo si verifica soprattutto quando l'accordo stipulato tra i coniugi va a ledere gli interessi di altri soggetti, come ad esempio i creditori di uno dei coniugi.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione dei terzi prevale sulla volontà dei coniugi di definire i loro rapporti patrimoniali in autonomia.
Il fatto
Tizio aveva trasferito l'unico immobile di sua proprietà alla ex moglie, Sempronia, in seguito a una separazione consensuale.
La questione nasce quando MPS Gestione Crediti, un creditore dell'uomo, ha avviato un'azione revocatoria, sostenendo che l'accordo lesiva i suoi diritti.
La Corte d'appello aveva già ritenuto ammissibile l'azione del creditore, nonostante l'uomo sostenesse che il trasferimento derivava da una sentenza passata in giudicato e non da un accordo di separazione consensuale
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 7 ottobre 2024, n. 26127 è intervenuta sul punto.
Gli Ermellini, quindi, hanno affermato che gli accordi patrimoniali, pur essendo legittimi tra le parti, possono essere considerati nulli o annullabili se ledono diritti terzi. Questo principio si fonda sulla necessità di garantire che i creditori o altri soggetti terzi non subiscano pregiudizi a causa di decisioni prese dai coniugi nel contesto della separazione.
L’efficacia della sentenza è solo dichiarativa e non influisce sulla natura negoziale dell'accordo. Questo consente la revocatoria dell'atto, sia ordinaria che fallimentare, per tutelare le parti e i terzi coinvolti. Questo perché la sentenza che li recepisce ha solo un effetto dichiarativo e non cambia la natura dell'accordo come atto privato tra le parti.
In conclusione, la Corte ha stabilito che tali accordi, anche dopo essere divenuti definitivi, hanno natura negoziale e possono essere soggetti all'azione revocatoria, dal momento che l'accordo patrimoniale, anche se recepito in una sentenza di separazione giudiziale, può essere impugnato se lede i diritti di terzi, come i creditori.