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25 Luglio 2023
14:56

La quattordicesima fa perdere il taglio del cuneo fiscale in busta paga

I lavoratori con stipendio lordo pari o superiore a 1.347 lordi potrebbero perdere lo sconto contributivo del cuneo fiscale nel mese di erogazione della quattordicesima mensilità. Chi ha uno stipendio inferiore può perdere l'1%. A differenza delle tredicesima, la quattordicesima in unica soluzione o rate è compresa nel calcolo del limite mensile di 1.923 e 2.692 euro per il diritto all'esonero contributivo parziale del 2% o 3%, spettante nella busta paga di giugno 2023, e del 6 o 7%, spettante a luglio 2023. Vediamo a quanto ammonta e come funziona il taglio del cuneo fiscale 2023 in caso di quattordicesima.

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La quattordicesima fa perdere il taglio del cuneo fiscale in busta paga
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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In alcuni settori produttivi, i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima mensilità, erogata nella busta paga del mese di giugno o luglio 2023. Alcuni dei lavoratori che hanno ricevuto tutti i ratei di quattordicesima pagati in uno dei due mesi perderanno il diritto all'esonero contributivo parziale stabilito dal Governo, il cosiddetto taglio del Cuneo fiscale 2023, che può arrivare ad uno sconto del 7% sui contributi a carico del lavoratore in busta paga.

In particolare, perderanno il diritto ad un mese di sconto contributivo coloro che, tra stipendio mensile e quattordicesima erogata in unica soluzione, supereranno il lordo stipendiale di 2.692 euro, ovviamente nel mese di erogazione della quattordicesima.

E non si tratta di pochi lavoratori, perché basta avere uno stipendio lordo mensile pari o superiore 1.347 euro, che sommato ai 1.347 euro di quattordicesima, fa schizzare l'imponibile previdenziale del mese oltre i 2.692 euro, comportando, la perdita dello sconto o esonero contributivo in busta paga.

Anche i lavoratori con uno stipendio lordo inferiore a 1.347 euro, in alcuni casi, esattamente quelli nei quali la somma tra stipendio e quattordicesima fa superare in busta paga la cifra di 1.923 euro lordi di imponibile previdenziale nel mese di erogazione della quattordicesima, possono perdere un 1% dello sconto contributivo in favore del lavoratore.

Chi ha fissato il tetto per l'esonero contributivo parziale a 2.692 euro? e chi ha stabilito che la quattordicesima va contata insieme allo stipendio normale in questo calcolo? Sia la normativa che le circolari dell'Inps.

Solo la tredicesima va esclusa dal cumulo di stipendio lordo/imponibile previdenziale, per espressa previsione di legge. Quindi il paradosso è che la tredicesima non impatta sull'esonero contributivo, mentre la quattordicesima sì.

E ciò comporta che i lavoratori con quattordicesima erogata in unica soluzione perdono un mese di esonero contributivo, di taglio del cuneo fiscale nell'anno 2023.

I contratti collettivi che prevedono la quattordicesima sono ad esempio i CCNL del settore terziario e del commercio, CCNL del settore turismo, CCNL del settore alimentare, CCNL del settore della chimica, CCNL del settore degli autotrasporti e logistica, i CCNL degli Studi professionali.

Alcuni prevedono l'erogazione a giugno 2023  e altri a luglio 2023. Ed in base al mese di erogazione cambia l'impatto della quattordicesima sullo sconto contributivo del taglio del cuneo fiscale 2023.

Ma andiamo in ordine.

Cosa è il taglio del cuneo fiscale?

Si tratta di una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti in busta paga deciso dal Governo sia nel 2022 che nel 2023.

Nelle buste paga da gennaio a giugno 2022, il taglio dei contributi a carico dei lavoratori è stato dello 0,8%, quindi l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori è scesa dal 9,19% al 8,39%. Il tutto condizione che la retribuzione imponibile non ecceda i 2.692 euro, oltre tale soglia (che è di fatto una RAL superiore a 35 mila euro), lo sconto contributivo si perde.

Nelle buste paga da luglio a dicembre 2022, il taglio dei contributi a carico dei lavoratori e del cuneo fiscale è stato elevato al 2%, quindi l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori è scesa dal 9,19% al 7,19%. Con le stesse condizioni e limiti di reddito (ossia 2.692 euro).

Nelle buste paga da gennaio a giugno 2023, il taglio dei contributi è stato del 3% a condizione che la retribuzione imponibile non eccedesse i 1.923 euro. Il taglio è stato portato al 2% per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile da 1.924 a 2.692 euro. Oltre tale soglia, si perde l'esonero contributivo.

Nelle buste paga da luglio a dicembre 2023, il taglio dei contributi è stato elevato al 7% a condizione che la retribuzione imponibile non eccedesse i 1.923 euro. Il taglio è stato portato al 6% per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile da 1.924 a 2.692 euro. Oltre tale soglia, si perde l'esonero contributivo.

L'elevazione di ben 4 punti percentuali dell'esonero contributivo parziale, voluto dal Governo Meloni nel Decreto Lavoro 2023, pone particolarmente l'attenzione sui lavoratori che ricevono la quattordicesima mensilità nel mese di luglio 2023. Tali lavoratori potrebbero avere un effetto negativo della perdita dello sconto del 7% sui contributi a proprio carico.

Come funziona il calcolo e cosa sta succedendo con la quattordicesima negli stipendi di giugno o luglio 2023?

Sta succedendo, oppure è successo, che sia la normativa sul taglio del cuneo fiscale del 2022, contenuta nell'art. 1, comma 121, della Legge n. 234 del 2021 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2022), che la normativa del taglio del cuneo fiscale 2023, contenuta nell'art. 1, comma 281 della Legge n 197 del 2022 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2023), prevedono che il taglio contributivo è "un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore…. a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima".

La normativa, come poi precisato bene dall'Inps, fa includere gli emolumenti percepiti a titolo di quattordicesima mensilità, nel calcolo dell'importo mensile e del limite della retribuzione imponibile in busta paga, utile per il diritto o meno allo sconto contributivo.

Sostanzialmente, un trattamento diverso tra tredicesima e quattordicesima mensilità.

Mentre la tredicesima va computata a parte ai fini delle soglie di 1.923 euro e 2.692 euro, la quattordicesima erogata in unica soluzione o con ratei mensili è invece inclusa nel calcolo del limite di reddito oltre il quale il taglio dei contributi non spetta.

Infatti, l'Inps nelle proprie circolari riguardanti l'esonero contributivo spettante ai lavoratori, si esprime nel seguente modo sulla quattordicesima:

  • Circolare Inps n. 43 del 22 marzo 2022 sull'esonero contributivo 2022 dello 0,8%: "Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro".
  • Messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 – punto 6. Quattordicesima mensilità (sull'esonero contributo 2022 elevato al 2%): "A ulteriore chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 43/2022, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile".
  • Circolare Inps n. 7 del 24 gennaio 2023 (sull'esonero contributivo del 2% e 3% da gennaio a giugno 2023): "Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile".
  • Messaggio Inps n. 1932 del 24 maggio 2023 (sull'esonero contributivo elevato al 6% o 7% escluso tredicesima da luglio a dicembre 2023): nessun passaggio sul calcolo in caso di quattordicesima.

Perché la quattordicesima fa perdere il taglio del cuneo fiscale?

Perché la normativa consente un calcolo della soglia di reddito a parte solo sulla tredicesima, mentre la quattordicesima mensilità erogata in unica soluzione sia a giugno che a luglio 2023 rientra in questa casistica segnalata dall'Inps: "nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro".

La conseguenza è che nel mese di erogazione della quattordicesima, l'imponibile lordo e previdenziale in busta paga è comprensivo sia dello stipendio ordinario mensile che dell'"ulteriore stipendio" dovuto alla quattordicesima.

Per i lavoratori per i quali la somma di stipendio del mese di giugno o luglio + quattordicesima supera 2.692 euro, in busta paga non sarà erogato lo sconto contributivo.

Basti pensare che tutti i lavoratori che hanno uno stipendio lordo mensile superiore a 1.347 euro e percepiscono da contratto collettivo la quattordicesima mensilità in busta paga in unica soluzione non avranno a giugno o luglio lo sconto contributivo per quel mese, quindi un mese di sconto perso.

Ed a quanto ammonta lo sconto contributivo che a questo punto viene perso dal lavoratore?

Dipende dal mese di erogazione della quattordicesima mensilità.

Se viene erogata nel mese di giugno 2023, siamo nella normativa prevista da gennaio a giugno 2023 che prevede che lo sconto contributivo è pari al 3% fino a 1.923 euro ed al 2% fino a 2.692 euro.

Si potrebbero quindi configurare vare ipotesi per chi percepisce la quattordicesima in unica soluzione nel mese di giugno 2023.

Se ad esempio un lavoratore percepisce uno stipendio lordo di 800 euro e ratei di quattordicesima pari ad ulteriori 800 euro, si tratta probabilmente di un contratto a tempo parziale o part-time. In questo caso, l'imponibile previdenziale è di 1.600 euro. A tale lavoratore spetta lo sconto del 3% di 1.600 euro e l'erogazione della quattordicesima in busta paga non fa perdere lo sconto, che sarà quindi di 48 euro lordi.

Se un lavoratore part-time similare, ma con più ore contrattuali, guadagna 1.000 euro al mese e con la quattordicesima percepisce nel mese di giugno 2023 un imponibile previdenziale quindi di 2.000 euro, questo lavoratore si vedrà ridurre lo sconto contributivo del 3%, percepito negli altri mesi da gennaio a maggio 2023 (perché con 1.000 euro lordi non supera la soglia 1.923 euro), nella misura del 2% (perché nel mese di giugno 2023, percepisce un lordo stipendiale di 2.000 euro e tale cifra dà diritto al taglio dei contributi a carico del lavoratore pari al 2% (fascia 1.924 a 2.692 euro).

Se un lavoratore full-time percepisce a giugno 2023 uno stipendio lordo di 1.500 euro, con la quattordicesima erogata in unica soluzione, arriva ad un imponibile previdenziale mensile di 3.000 euro, quindi supera i 2.692 euro del limite di reddito. Questo lavoratore non godrà per il solo mese di giugno 2023 dello sconto contributivo, che nel suo caso è pari al 3% nei mesi da gennaio a maggio 2023, perché il suo stipendio mensile di norma è inferiore a 1.923 euro. La conseguenza è che a giugno il lavoratore perde il 3% di 1.500 euro, per "colpa" della normativa e della quattordicesima, ossia perde 45 euro lordi di taglio del cuneo fiscale.

Se il mese di erogazione della quattordicesima è il mese di luglio 2023, l'effetto negativo della normativa e della quattordicesima si ingigantisce.

Perché da luglio a dicembre 2023, il taglio dei contributi è stato elevato al 7% a condizione che la retribuzione imponibile non eccedesse i 1.923 euro. Il taglio è stato portato al 6% per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile da 1.924 a 2.692 euro. Oltre tale soglia, si perde l'esonero contributivo.

Quindi riprendendo gli esempi, di cui sopra, il lavoratore part-time con 800 euro mensili, e 1.600 euro lordi compreso quattordicesima, non perde lo sconto del 7% di 1.600 euro, che comunque ammonta a 112 euro di taglio del cuneo fiscale.

Il lavoratore con 1.000 euro lordi e 2.000 euro lordi compreso quattordicesima, non percepirà lo sconto del 7% ma del 6%, perdendo un 1% dovuto al cumulo dell'imponibile del mese con l'imponibile della quattordicesima. Tale lavoratore percepirà il 6% di 2.000 euro, quindi 120 euro lordi in più nella busta paga di luglio 2023 comprensiva di quattordicesima.

Il lavoratore full-time che percepisce a luglio 2023 lo stipendio di 1.500 euro lordi più la quattordicesima pari ad ulteriori 1.500 euro per un imponibile previdenziale del mese pari a 3.000 euro, subirà pienamente l'effetto negativo della quattordicesima sull'esonero contributivo parziale e sul taglio del cuneo fiscale. Tale lavoratore non godrà dello sconto contributivo che negli altri mesi da agosto a dicembre sarà pari al 7%. Quindi questo lavoratore perderà il 7% di 1.500 euro, ossia 105 euro sullo stipendio normale del mese. E perderà anche i 105 euro di sconto contributivo sulla quattordicesima mensilità, per una perdita complessiva del taglio del cuneo fiscale di 210 euro lordi.

Il taglio del cuneo fiscale è lordo perché il minor importo dei contributi versati da parte del lavoratore fa aumentare l'imponibile fiscale in busta paga, ossia lo sconto contributivo è da assoggettare ad Irpef perché fa reddito. E quindi cambiano anche le detrazioni per lavoro dipendente, l'Irpef da pagare e le addizionali.

Cosa succede in caso di quattordicesima a rate?

Siccome il limite di reddito è di 1.923 e 2.692 euro, il lavoratore che percepisce nel singolo mese un rateo di quattordicesima si troverà un imponibile previdenziale, compreso rateo di quattordicesima, ovviamente più basso, perché nel mese di giugno o luglio 2023 percepisce 1/12 della quattordicesima annualmente spettante.

Quindi i lavoratori potrebbero non superare i limiti di reddito di 1.923 e 2.692 euro ed avere diritto alla misura piena del taglio per il cuneo fiscale.

Ad esempio il lavoratore full-time con 1.500 euro di stipendio lordo, che non percepisce 1.500 euro di quattordicesima a luglio in unica soluzione, ma percepisce un rateo di quattordicesima, pari a 1/12 di 1.500 euro, avrà un imponibile previdenziale a luglio 2023 di 1.500 + 125 euro, per un totale di 1.625 euro. E' inferiore a 1.923 euro, quindi ha diritto al 7% di 1.625 ossia 113,75 euro lordi di esonero contributivo parziale e di taglio del cuneo fiscale.

Questo vuol dire che lo stesso lavoratore con 1.500 euro di stipendio, perde il cuneo fiscale a luglio se percepisce tutti i ratei di quattordicesima a luglio (in unica soluzione), mentre non perde il cuneo fiscale se percepisce un solo rateo di quattordicesima.

E la tredicesima in busta paga per l'anno 2023?

Per espressa previsione della norma, sia che viene erogata in unica soluzione a dicembre che in ratei mensili, non va nel calcolo delle soglie di 1.923 euro e 2.692 euro, ma ha proprie soglie stabilite dall'Inps:

L'esonero contributivo, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Questo è quanto disciplina l'Inps nelle circolari. Ossia la tredicesima ha propri limiti di spettanza dell'esonero contributivo parziale collegati all'ammontare del singolo rateo di tredicesima, sia se erogata tutta a dicembre 2023 che in ratei mensili da gennaio a giugno 2023 oppure a luglio a dicembre 2023.

La tredicesima per l'anno 2023 per espressa previsione della norma da gennaio a dicembre 2023 porta al diritto al 2% o 3% di sconto contributivo, che quindi non viene elevato al 6% o 7% da luglio a dicembre 2023.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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