Il diritto di proprietà è definito come uno dei diritti reali del nostro ordinamento. Inserito nel Codice Civile all’interno del Libro III, Titolo II, viene trattato nella sua interezza dall’articolo 832 al 951 c.c..
Ai sensi dell’articolo 832 c.c., “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
Conferisce quindi al soggetto titolare il più ampio esercizio di poteri sul bene (o “res”).
La proprietà è inoltre riconosciuta e garantita dalla legge, come previsto dall’art. 42 della Costituzione. Viene descritta come pubblica o privata, assume una sua connotazione sociale a cui viene riconosciuto un contenuto essenziale che assicura al proprietario di esercitare poteri e facoltà, in base alla destinazione economica del bene, su cui il legislatore non può interferire.
Il legislatore può limitare il diritto del titolare soltanto nell’interesse della collettività.
Caratteristiche e significato giuridico
Il diritto di proprietà si connota di alcuni aspetti fondamentali, esso è:
- perpetuo, cioè non si estingue per prescrizione (come previsto dall’articolo 948 del Codice Civile);
- elastico, poiché il suo contenuto può essere compresso o esteso in virtù della sussistenza di un diritto reale minore (sono tali i diritti reali di godimento e di garanzia) di cui gode un altro soggetto;
- pieno perché il titolare del diritto non subisce limitazioni nel proprio esercizio, se non quelle che sono espressamente previste dalla legge;
- esclusivo, cioè il proprietario può escludere altri dal godere del suo bene esercitando il suo “ius excludendi” (come nel caso dell’articolo 841 c.c. “il proprietario può chiudere il fondo in qualunque momento”).
Limiti al diritto di proprietà
L’esercizio del diritto di proprietà, da parte del proprietario, incontra un unico limite a cui rinvia l’articolo 833 del Codice Civile, intitolato “Atti di emulazione”, con cui è espressamente previsto che il proprietario “non può compiere atti che abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.
Gli atti emulativi, quali sono appunto gli atti che nuocciono o recano molestia, escludono le semplici condotte omissive compiute dal proprietario, ma sono definite tali sulla base della sussistenza di due elementi che però, nella realtà delle circostanze, si sovrappongono, ovvero:
- atti compiuti seppure in mancanza di utilità per il proprietario;
- l’intenzione di arrecare molestia o nuocere ad altri.
Ad esempio, il proprietario di un fondo XY, potrà decidere – al solo fine di arrecare molestia, fastidio al proprietario del fondo confinante – di incendiare un albero creando fumo e fuliggine.
O ancora, Sempronio sceglie un bel giorno di creare una pensilina, posizionandola lungo l’unico tratto del sentiero che Caia deve percorrere per tornare a casa e intralciando il passaggio. Caia sarà impossibilitata a passare di lì a causa di Sempronio.
Gli obblighi per il proprietario
Nonostante l’esclusività riconosciuta dal diritto proprietà, come già visto agli articoli 832 e 841 del c.c., il proprietario è però chiamato al rispetto di obblighi da parte dell’ordinamento.
Parliamo infatti dei presupposti di assoluta necessità a cui rinvia l’articolo 843 del Codice Civile e che rappresenta una deroga al diritto di proprietà
L’articolo 843 del Codice Civile, rappresenta una deroga agli articoli 832 e 841 c.c., che è chiamato “Accesso al fondo”:
Secondo tale articolo del codice civile, il proprietario può impedire ad altri l’accesso, dal momento che in situazioni di assoluta necessità sarà obbligato a consentirne l’ingresso: si pensi al caso in cui Terzo voglia entrare per costruire o riparare un’opera propria o comune, o per recuperare il proprio animale o qualcosa finito accidentalmente nel terreno altrui.
Pensiamo alla nostra quotidianità, quante volte ci sarà capitato che il nostro pallone finisse accidentalmente nel terrazzo o nel terreno altrui? Ebbene, il proprietario del terrazzo o del terreno avrebbe avuto il dovere di permetterci di entrare a recuperare il nostro pallone.
Come acquistare la proprietà di un bene
L’ordinamento disciplina i modi con cui è possibile acquistare la proprietà, dedicando l’articolo 922 c.c.
Ovvero, la legge dice che:
“La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”.
L'articolo 922 del Codice Civile non fa un elenco tassativo di modi in cui è possibile acquistare la proprietà, ma li suddivide in due categorie:
- l’acquisto a titolo originario, per cui l’acquisto della proprietà non dipende da un trasferimento da altri, come appunto per l’occupazione, l’invenzione, l’accessione, l’usucapione l’unione o la commistione;
- l’acquisto a titolo derivativo, con cui la proprietà viene trasferita da un soggetto originario (dante causa) a favore di un altro che ne acquista il diritto (avente causa)
Tuttavia, la norma tralascia altri modi per ottenere la proprietà, come la confisca e l’espropriazione o per motivi legati a lasciti testamentari (cd. successione “mortis causa”, ovvero a causa di morte).
In via esemplificativa, passiamo ad analizzare alcune tra le modalità più frequenti di acquisto della proprietà:
- L’occupazione, ai sensi dell’articolo 923 del c.c., rappresenta la materiale presa di possesso di cose che non appartengono a nessuno (“res nullius") o cose abbandonate (“res derelictae").
L’occupazione non può riguardare immobili, in quel caso infatti si parla di occupazione abusiva, dato che un immobile non può essere “res nullius o res derelictae". Se un immobile non è di nessuno, appartiene allo Stato; - L’invenzione a cui rimandano gli articoli dal 927 al 929 c.c., rappresenta una fattispecie giuridica complessa per la quale va ad acquistare la proprietà di un bene smarrito, non reclamato nel tempo prescritto dalla legge di 1 anno, seppur adoperatisi per rintracciare il proprietario senza risultati. La cosa trovata, senza che si presenti il proprietario, appartiene a chi l’ha trovata;
- La specificazione, come descritto dall’art. 940 c.c., rappresenta un “modo di acquisto autonomo” e si riferisce al caso in cui taluno utilizzi materiali di proprietà altrui per realizzare un’opera o un manufatto. Quanto realizzato appartiene al suo realizzatore, come nel caso in cui il produttore di lana ceda il materiale al filatore: il maglione realizzato appartiene a quest’ultimo;
- L’accessione, a partire dall’articolo 934 c.c. e seguenti, è l’istituto attraverso il quale la proprietà di un bene si estende a quanto viene materialmente incorporato, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario. Simile alla specificazione, l’accessione cui si rinvia all’articolo 935 c.c., fa riferimento alle opere fatte dal proprietario del suolo impiegando materiali altrui: il proprietario del suolo diviene proprietario dell’opera realizzata con i materiali di altri, ma sarà tenuto a corrispondere a quest’ultimo il valore di quanto utilizzato.
Il proprietario dei materiali potrà chiedere la separazione solo se ciò non danneggi l’opera realizzata.
Come tutelare la proprietà
Il proprietario può difendere contro chiunque il proprio bene, le azioni a difesa della proprietà sono disciplinate al Capo IV del Libro III del Codice Civile: si pensi al caso di un proprietario ingiustamente privato della possibilità di godere del proprio bene o che comunque non possa godere della cosa liberamente.
L’azione di rivendicazione all’art. 948 c.c., è l’azione riconosciuta solo ed esclusivamente al proprietario che dovrà provare, con ogni mezzo, di essere il titolare del diritto di proprietà del bene e che ciò sia avvenuto per un acquisto fatto a titolo originario o per trasferimento da un precedente proprietario.
L’azione negatoria, all’articolo 949 c.c., mira ad accertare l’inesistenza di diritti altrui sullo stesso bene. Il suo scopo è di ottenere la dichiarazione di inesistenza di un altro diritto reale sullo stesso bene da parte di colui che se ne dichiari proprietario. Esclusivamente nel caso in cui vi siano molestie o turbative, l’azione negatoria avrà l’obiettivo di ottenere l’immediata interruzione di tali comportamenti e di ulteriore condanna.
L’azione di regolamento di confini all’articolo 950 c.c., presuppone l’incerta individuazione del confine tra due fondi: il proprietario di uno dei due fondi può chiedere al giudice di accertare il confine. la prova dell’esatta posizione della linea di confine può essere data con ogni mezzo e, in assenza del giudice, rivolgendosi al catasto.
L’azione di apposizione di termini, invece, ex art. 951 c.c., ricorre nel caso in cui, pur essendo definita la linea di confine tra i due fondi, i due risultano confusi in virtù del fatto che non sia più possibile distinguere marcatamente il confine: ad esempio tronchi d’alberi spostati, siepi irriconoscibili ecc.