video suggerito
video suggerito
25 Aprile 2024
13:00

La nonna non ha diritto di vedere la nipote se è coinvolta nel conflitto tra i genitori

La Corte di cassazione, con ordinanza del 16 aprile 2024, n. 10250 ha rigettato il ricorso proposto da una nonna che voleva frequentare la nipote, in quanto tale frequentazione sarebbe stata contraria all'interesse della minore. La nonna, infatti, era coinvolta nel conflitto tra i genitori e la minore aveva presentato una fragilità, poiché non aveva "mentalizzato" la figura della nonna. Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione.

33 condivisioni
La nonna non ha diritto di vedere la nipote se è coinvolta nel conflitto tra i genitori
Avvocato
Immagine

La Corte di cassazione, con ordinanza del 16 aprile 2024, n. 10250 ha rigettato il ricorso proposto da una nonna che voleva frequentare la nipote, in quanto tale frequentazione sarebbe stata contraria all'interesse della minore.

La nonna, infatti, era coinvolta nel conflitto tra i genitori e la minore aveva presentato una fragilità, poiché non aveva "mentalizzato" la figura della nonna.

Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione.

I fatti di causa

Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta rigettava il ricorso presentato da una nonna che voleva frequentare la propria nipote poiché considerata inadeguata e poiché la nipote non teneva a questa frequentazione.

La Corte d'appello respingeva il reclamo osservando che il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile, e al superamento dell'elevata conflittualità presente tra i genitori.

La nonna, infatti, era coinvolta nelle liti avvenute tra i genitori e la situazione familiare si era notevolmente inasprita.

La nonna proponeva ricorso in Cassazione.

L'ordinanza della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha statuito che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve soddisfare l'interesse di questi ultimi e "presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i 12 anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti".

Per la Corte di cassazione, la Corte d'appello non ha errato nel considerare ancora insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione tra nonna e nipote "essendo evidente l'inopportunità di una introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla minore, priva di una effettiva "mentalizzazione" di quella figura".

Inoltre, ha sottolineato la Corte di cassazione, "è stata evidenziata la correttezza delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e sulla necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la minore".

Lo stesso discorso vale, ha precisato la Corte di cassazione, per il mancato ascolto della minore, censurato con il ricorso proposto dalla nonna.

Per la Cassazione il mancato ascolto della minore è stato adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale, e tale ascolto non rispondeva all'interesse della stessa.

In tema di ascolto del minore "il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del valore e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza della responsabilità genitoriale e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere".

Nel caso in esame "è dunque evidente come il mancato ascolto della minore fosse stato ritenuto necessario nel suo interesse" nell'ambito del percorso terapeutico volto a tutelarla rispetto alle relazioni familiari conflittuali.

La Corte di cassazione ha dunque rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese del giudizio.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views