Prendere una multa per eccesso di velocità a seguito della rilevazione fatta dall’autovelox non è cosa da poco, considerando che circa il 69,7% delle lesioni e il 43,9% delle morti al volante sono causati dalla guida oltre i limiti consentiti.
Il Codice della Strada, tuttavia, applica anche un margine di tolleranza sulla velocità registrata e che una volta superato fa scattare la multa.
Vi sono però delle ipotesi particolari in cui l’automobilista multato può ottenere l’annullamento della sanzione: è il caso in cui l’autovelox sia “approvato” ma non “omologato”.
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul punto facendo chiarezza.
Il fatto
L’automobilista Tizio veniva multato per aver superato il limite di velocità consentito su una strada tangenziale. La rilevazione della velocità era pari a 97 km/h su una strada in cui veniva prescritto il limite di 90 km/h e superando comunque il margine di tollerabilità prescritto dalla legge.
Il limite di velocità veniva registrato dall'autovelox RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) che, di proprietà del Comune di Treviso, veniva installato su di una postazione fissa.
Il Tribunale di Treviso provvedeva a rigettare l’appello e confermando la legittimità di quanto enunciato in primo grado dal Giudice di Pace con cui era stato annullato il verbale poichè l’infrazione era stata segnalata da un’apparecchiatura che, ancorchè approvata, non era stata preventivamente omologata come richiesto dalla legge.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Comune di Treviso.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, con sentenza del 18 aprile 2024, n. 10505 ha ritenuto annullabile la multa per eccesso di velocità segnalata da quell’autovelox che non sia stato omologato in via ministeriale ma solo approvato dall’Amministrazione Comunale.
Secondo i Giudici, infatti, l’approvazione non è equipollente all’omologazione ministeriale, dal momento che la seconda si fonda su una serie di verifiche e accertamenti in laboratorio che autorizzano la riproduzione in serie di un prototipo.
L’omologazione, di competenza del Ministero per lo Sviluppo Economico, consta di una procedura sì amministrativa, ma necessariamente tecnica e tesa ad assicurare la completa funzionalità e precisione nella rilevazione cui l’apparecchiatura è rimessa.
I due termini “approvazione” e “omologazione” devono ritenersi necessariamente distinti sia sul piano formale che su quello sostanziale, dal momento che l’omologazione “intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”.
La mera approvazione, rimessa nelle mani dell’Amministrazione Comunale, non è di per sè bastevole a ritenere legittimo l’accertamento della velocità di un veicolo così come condotto dall’autovelox.
Come verificare se l'autovelox è omologato?
Ogni guidatore, ovvero ogni cittadino, è titolare di un interesse legittimo e per questo ha il diritto di chiedere all'amministrazione l'omologazione, approvazione e taratura dell'autovelox.
Sarà necessario presentare l'istanza di accesso agli atti all'organo amministrativo che ha emesso la sanzione amministrativa.
In questo modo sarà possibile ottenere i fotogrammi relativi agli accertamenti della velocità e in cui vendono indicati la targa del veicolo sanzionato e il numero ADI (ovvero il numero di accertamento di violazione che compare sul verbale).
Se rilasciato, il certificato di omologazione o approvazione recherà il numero di serie dell'apparecchiatura di rilevazione.
In assenza dell'omologazione, approvazione o taratura sarà possibile proporre ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) oppure al Prefetto (entro 60 giorni) per ottenere l'annullamento della multa.