La Corte di Cassazione è intervenuta in materia condominiale, rendendo la propria pronuncia in tema di mediazione obbligatoria.
Secondo i Giudici, infatti, la mediazione obbligatoria esperita da un solo condomino per questioni afferenti le parti condominiali è egualmente valida, dal momento che non è necessaria la partecipazione di tutti i condomini.
Il fatto
Il Tribunale di Ivrea veniva investito di una questione proveniente dal Condominio Beta, al fine di ottenere la condanna del condomino Caio che, reputando un muro condominiale di propria esclusiva pertinenza, vi aveva apposto una gigantografia.
Il tentativo di conciliazione veniva proposto con intervento volontario da Mevio, ovvero successore a titolo particolare di uno degli attori.
Per questa ragione, Caio eccepiva l’improcedibilità della domanda poiché proposta da un solo attore.
In primo grado la domanda attorea veviva accolta, tuttavia, la corte territoriale – ritenendo legittima la censura del convenuto – provvedeva a dichiarare l’improcedibilità della mediazione per mancanza di partecipazione di tutti i condomini.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, con sentenza n. 34714 del 12 dicembre 2023, veniva a pronunciarsi a seguito del ricorso in cassazione proveniente dal gruppo di condomini del Condominio Beta, lamentando la disposizione della Corte distrettuale a che fosse necessaria la contestuale partecipazione di tutti i condomini al procedimento di mediazione.
Secondo gli Ermellini la censura è fondata per diverse ragioni. Dapprima, più condomini hanno aggiunto disgiuntamente poiché legittimati a far valere in giudizio la lesione del proprio diritto e per cui, nel caso di specie, più condomini avevano lamentato la lesione di un bene comune.
In secondo luogo, stando ai Giudici, in questa ipotesi non si rende necessaria la partecipazione di tutti gli attori al procedimento di mediazione obbligatoria, sebbene sia condizione necessaria e sufficiente alla valida prosecuzione del processo il tentativo di conciliazione a cui possa partecipare anche solo uno fra gli attori disgiuntamente.
Infine, il diritto validamente costituito del partecipante a prendere parte alla procedura non può ricevere interferenze dovute alla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte di altri soggetti attivamente legittimati.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in conclusione, il potere del condomino a instaurare oppure proseguire validamente il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione degli altri al tentativo di mediazione.