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8 Gennaio 2024
15:00

Digitalizzazione dei contratti pubblici: la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’ANAC

La delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’Autorità Nazionale anticorruzione contiene indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024. Vediamo in dettaglio il contenuto della delibera e in cosa consiste la digitalizzazione.

Digitalizzazione dei contratti pubblici: la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’ANAC
Avvocato
Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell'ANAC

La delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contiene indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 225, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è stabilito che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Nelle delibera è precisato che, secondo quanto stabilito agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, dal primo gennaio 2024, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale, che hanno compiuto il processo di certificazione come previsto dalle “Regole tecniche di AGID” (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo “Schema operativo” (pubblicato da AGID).

Le amministrazioni dovranno dunque adeguarsi a questa importante novità.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La digitalizzazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici

La digitalizzazione costituisce uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

L’approvazione di questa riforma rappresenta, infatti, un obiettivo centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha tra i suoi fini principali quello di portare a compimento il processo di transizione digitale del Paese.

Secondo quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al Codice dei contratti pubblici, il processo di digitalizzazione viene attuato in pieno con il nuovo Codice dei contratti, poiché le criticità registrate fino a ora riguardavano proprio l’attuazione parziale del processo di transizione digitale: “Attualmente molte delle criticità dell’e-procurement in ambito pubblico sono dovute ad un approccio disfunzionale che si è limitato a digitalizzare singole fasi ovvero ad adottare documenti digitalizzati (in formato*.pdf, firmati digitalmente) senza modificare processi e procedure amministrative preesistenti, rese particolarmente complesse dall’ipertrofia normativa che nel nostro ordinamento caratterizza la gestione degli appalti pubblici. In una prospettiva di ripensamento complessivo del sistema di e-procurement, funzionale ad una compiuta digitalizzazione delle procedure di gara, sono state, quindi, condotte attività di analisi volte a comprendere lo stato dell’arte e la qualità dell’attuale esperienza della pubblica amministrazione di procurement”.

Fondamentali risultano, dunque, tutta una serie di innovazioni volte a digitalizzare completamente il ciclo di vita dei Contratti pubblici e dunque a semplificare e velocizzare notevolmente le procedure di gara.

Un esempio è rappresentato dal fatto che l’attività viene effettuata senza necessità di inserimento di documenti in formato *.pdf, ma con l’acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti (machine to machine).

All’art. 19 del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Principi e diritti digitali” è stabilito che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”.

I principi cardine su cui si fonda la digitalizzazione nei contratti pubblici sono dunque i seguenti:

  • neutralità tecnologica;
  • trasparenza;
  • protezione dei dati personali;
  • sicurezza informatica.

Viene inoltre sancito il principio dell'unicità dell'invio, in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Questo principio va applicato ai dati relativi a:

  • programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
  • a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al Codice dei contratti;
  • a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici escluse, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici sono tenuti ad adottare misure volte alla tutela della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali: a tal fine formano il personale addetto e ne garantiscono il costante aggiornamento.

Gli operatori devono inoltre assicurare, onde attuare il principio di trasparenza:

  • la tracciabilità delle attività svolte;
  • l'accessibilità ai dati e alle informazioni;
  • la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.

In definitiva, come sottolineato nella Relazione di accompagnamento al Codice: “Conclusivamente, va considerato che l’introduzione della digitalizzazione per ogni tipologia di contratto pubblico indica un traguardo ambizioso che potrà realizzarsi compiutamente man mano che le stazioni appaltanti si doteranno degli strumenti tecnologici necessari e crescerà la dimestichezza e la padronanza con i nuovi servizi informatici”.

Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Codice dei contratti pubblici, si articola in varie fasi:

  • programmazione;
  • progettazione;
  • pubblicazione;
  • affidamento;
  • esecuzione.

Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici sono dunque gestite attraverso l’utilizzo di piattaforme e servizi digitali tra loro interoperabili.

Come indicato nella Relazione, “l’idea di fondo è che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG)”.

Come stabilito all’art. 22: “L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25”.

Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare (art. 22):

a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 

c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; 

d)la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; 

e) la presentazione delle offerte;

f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;

g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie”.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è un “Portale Unico per gli appalti” e centrale per la sua alimentazione è la Piattaforma degli appalti pubblici che è una sezione della stessa Banca dati Nazionale dei contratti pubblici che opera con le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti.

La Banca dati si articola in varie sezioni, tra cui:

  • l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
  • il Casellario informatico;
  • l'Anagrafe degli operatori economici;
  • la Piattaforma nazionale degli appalti;
  • Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.

L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed è tenuta a individuare con proprio provvedimento le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche.

La delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’ANAC

Secondo quanto indicato nella delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell’ANAC, a partire dal 1° gennaio 2024, la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 acquisterà piena efficacia e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Per rendere possibile il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG.

Per la piena attuazione del cambiamento, tutti gli operatori dovranno cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara e dovranno essere utilizzate piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

Con la delibera in questione, in sostanza, l’ANAC ha individuato le attività che devono essere realizzate preliminarmente per poter operare in modalità digitale.

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

In ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle “Regole tecniche di AGID” (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo “Schema operativo”.

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma in uso abbia concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID.

Le amministrazioni che non abbiano disponibilità di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza, da Regioni o Province Autonome.

Le piattaforme utilizzate, secondo quanto indicato nella delibera, “non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara”.

Acquisizione del CIG (Codice Identificativo di gara) dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Resta comunque consentita l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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