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20 Aprile 2024
11:00

La Corte costituzionale apre ai rimborsi IMU sugli immobili occupati abusivamente

La Corte costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2024, n. 60, ha stabilito che l'IMU non va pagata se è stata denunciata penalmente l'occupazione abusiva degli immobili. Questa sentenza apre alla possibilità di rimborso dell'IMU pagata anche prima del 1° gennaio 2023 sugli immobili occupati abusivamente e rispetto ai quali sia stata presentata tempestivamente denuncia penale.

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La Corte costituzionale apre ai rimborsi IMU sugli immobili occupati abusivamente
Avvocato
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La Corte costituzionale, con sentenza del 18 aprile 2024, n. 60, ha stabilito che l'IMU non va pagata se è stata denunciata penalmente l'occupazione abusiva degli immobili.

La Corte costituzionale ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente rispetto ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

Vediamo in dettaglio cosa ha stabilito la Corte costituzionale e cosa cambia per i contribuenti che hanno già versato l'IMU per gli immobili occupati abusivamente.

La sentenza della Corte costituzionale in tema di IMU

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 era stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, per gli immobili che sono occupati abusivamente e rispetto ai quali non possa essere effettuato lo sgombero, verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ovvero l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, è infatti irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione.

La stessa Corte costituzionale ha costantemente affermato che "ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis, sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976)" (sentenza n. 10 del 2023) e che "la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria […] dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)" (sentenza n. 120 del 2020).

Per la Consulta, dunque, è "irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso".

Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che – sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente – non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"

Legge di bilancio ed esenzione IMU dal 1° gennaio 2023

L'art. 1, comma 81, legge 197/2022 (legge di bilancio 2022) ha previsto che non si paga l'IMU, a partire dal 1° gennaio 2023, per: "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".

Viene poi stabilito che: "Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche' cessa il diritto all'esenzione".

Con comunicato n. 181 del 12 dicembre 2023 il Ministero chiariva che l'IMU non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Si precisava, inoltre, che "L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024".

Per quanto riguarda l'imposta IMU sugli immobili abusivi pagata prima del 1° gennaio 2023, nulla veniva disposto, in quanto la disposizione non è applicabile in forma retroattiva, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, come ha specificato lo stesso giudice a quo nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte costituzionale, "né potrebbe qualificarsi come interpretativa, perché il contenuto precettivo di essa non si ricollegherebbe ad altra norma preesistente da chiarire o da precisare" (Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 2024).

Secondo la disciplina previgente alla legge di bilancio del 2022, per il pagamento dell'IMU non sarebbe rilevante il possesso del bene, ma solo l’esistenza di un titolo.

Prima del 1° gennaio 2023, dunque, l'IMU veniva pagata anche per gli immobili oggetto di occupazione abusiva.

Rimborso IMU: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale apre alla possibilità per i contribuenti di chiedere il rimborso IMU per le somme pagate sugli immobili occupati abusivamente anche prima del 1° gennaio 2023.

Questo poiché si tratta di somme versate non dovute.

Il diritto al rimborso del contribuente, tuttavia, non deve essere già prescritto.

Il diritto al rimborso del contribuente per somme versate e non dovute si prescrive dopo cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Come stabilito dall'art. 1, comma 164 legge 27 dicembre 2006, n. 296, infatti: "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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