I diritti dei consumatori sono da sempre oggetto di grande attenzione da parte del Legislatore.
Questo perché i rapporti tra consumatore e professionista sono caratterizzati da una “asimmetria”, in quanto il consumatore, nell’ambito del rapporto contrattuale, è il contraente debole.
Questo tipo di circostanza è evidente, ad esempio, quando il consumatore si trova a sottoscrivere moduli o formulari precompilati, ignorando spesso il reale contenuto di alcune clausole, quando deve usufruire di un servizio fondamentale, come l’erogazione dell’energia elettrica.
La disciplina consumeristica, per questo motivo, sottende un’esigenza primaria ovvero quella di realizzare una tutela efficace del consumatore, contraente debole, per porre rimedio a quella condizione di “asimmetria” in cui versa lo stesso.
Gli strumenti che il consumatore ha a disposizione per tutelarsi sono vari, tra questi un’importanza fondamentale è assunta dalla class action.
La class action è un’azione di classe, che può essere promossa a tutela dei diritti dei consumatori.
La class action è azionata, ad esempio, quando più consumatori si trovano a essere danneggiati dalla medesima azienda, e in questo modo, unendo le loro forze, riescono a tutelare al meglio i loro diritti.
In tale ottica, la class action è lo strumento che rappresenta al meglio l’inversione di rotta attuata dal Legislatore nazionale e sovranazionale verso il pieno riconoscimento di tutte le garanzie al consumatore.
La normativa della class action, inizialmente era disciplinata dall'art. 140 bis del Codice del consumo.
Tale normativa è stata abrogata, e continua a essere applicata per le sole condotte illecite poste in essere fino al 19 maggio del 2021.
Il 19 maggio del 2021, infatti, è entrata in vigore la Legge 12 aprile 2019, n. 31 che ha introdotto nuove norme in tema di azione di classe agli artt. 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.
In ultimo, è stata introdotta una nuova disciplina relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori con Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 28, in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020,e che abroga la direttiva 2009/22/CE.
Con tale Decreto Legislativo è stato modificato il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), attraverso l’introduzione degli artt. 140 ter e seguenti.
Come si può vedere, dunque, attualmente sussistono tre discipline differenti in materia.
La prima disciplina relativa alla class action, contenuta nell’art. 140 bis del Codice del consumo, è stata abrogata, e continua ad applicarsi alle condotte illecite verificatesi prima del 19 maggio del 2021.
La seconda disciplina, introdotta con Legge 12 aprile 2019, n. 31 è quella attualmente vigente, e riguarda la class action in generale.
La terza disciplina riguarda invece un’ipotesi specifica ovvero le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Ai sensi dell’art.140 ter, comma 2, del Codice del consumo, è stabilito che le disposizioni si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.
Gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del Codice di procedura civile.
In questo modo è stato attuato un coordinamento tra le due discipline.
In che modo possono agire i consumatori?
La disciplina consumeristica ha ricevuto un influsso notevole dal diritto dell’Unione europea.
Nel nostro Paese la disciplina di tutela del consumatore è contenuta nel Codice del consumo, adottato con Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il consumatore, per tutelarsi, può agire attivando l’azione di classe, ma può anche decidere di agire individualmente in vari modi.
Gli strumenti a disposizione sono quelli classici, ovvero, ad esempio, il consumatore potrà chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Potrà esercitare il diritto di recesso.
La tutela apprestata nei confronti del consumatore è peculiare, in quanto il professionista, ad esempio, è gravato da una serie di obblighi informativi specifici che, laddove disattesi, configurano una responsabilità risarcibile a vantaggio del consumatore.
Il consumatore può agire, inoltre, chiedendo che venga accertata la vessatorietà di una o più clausole contenute in un contratto sottoscritto.
Le clausole vessatorie sono quelle clausole che determinano uno squilibrio nei diritti e negli obblighi tra i contraenti a danno del contraente debole.
In ipotesi di accertamento di vessatorietà di una clausola, può essere domandata la nullità della stessa, nell’interesse del consumatore.
Viene cioè prevista una nullità parziale che non vada a inficiare l’intera stipulazione contrattuale, cui il consumatore potrebbe avere interesse.
Nell’ipotesi in cui un contratto contenga una clausola vessatoria il consumatore può rivolgersi al giudice, oppure all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero può attivare l’azione di classe.
Da chi può essere promossa la class action e contro chi è diretta
La class action può essere promossa da un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro “i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia” (art. 840-bis) o da “ciascun componente della classe”(art. 840-bis).
Entrambi possono agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese oppure nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità in relazione “ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività”.
Riassumendo possono agire promuovendo una class action:
- i singoli componenti di una classe;
- le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.
La class action può essere promossa contro:
- imprese;
- enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
Quando è possibile la class action
La class action è possibile quando viene leso un diritto del consumatore.
Azionando la class action sono tutelabili più diritti individuali omogenei.
La class action può dunque essere azionata quando più consumatori, danneggiati da una determinata impresa, decidono di unire le forze e adire il giudice.
Il procedimento della class action
La domanda per l'azione di classe deve essere proposta con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente (art. 840 ter c.p.c.).
Il procedimento si svolge secondo le norme in tema di rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile e viene definito con sentenza, che deve essere pronunciata nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.
Entro trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio nell’ipotesi in cui su fatti rilevanti sia in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente o un giudizio davanti al giudice amministrativo.
Il Tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici, con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe.
Come si può ben vedere, dunque, si tratta di un procedimento bifasico.
Vi è, cioè, una prima fase in cui il giudice deve decidere se la class action è effettivamente ammissibile.
Vi è poi una seconda fase durante la quale il giudice istruisce la causa.
Il Tribunale procede agli atti di istruzione nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità.
Al termine del procedimento, il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il Tribunale può assumere una serie di provvedimenti, elencati ai sensi dell’art. 840 sexies c.p.c., che di seguito si riporta:
- provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
- accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
- definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
- stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
- dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma;
- nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
- nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
- determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.
Il giudice condanna inoltre il resistente a corrispondere al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva secondo criteri stabiliti ex art. 840 novies.
L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri (840 novies):
- complessità dell'incarico;
- ricorso all'opera di coadiutori;
- qualità dell'opera prestata;
- sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- numero degli aderenti.
Ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile, è inoltre disciplinata l’azione inibitoria collettiva che può essere promossa da chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
Azionando l’azione collettiva inibitoria, si può ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
Cosa deve contenere l'atto di adesione alla class action
L'adesione all'azione di classe si propone inserendo la relativa domanda nel fascicolo informatico.
La domanda deve contenere i requisiti elencati all’art. 840-septies del Codice di procedura civile, che di seguito si riporta:
- l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- i dati identificativi dell'aderente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
- la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";
- il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente; la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).
L'aderente può produrre anche dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate a un avvocato.
La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza l’assistenza di un avvocato.
Gli accordi transattivi
Nel Codice di procedura civile è prevista anche la possibilità, per i consumatori, di giungere a un accordo transattivo.
Ai sensi dell’art. 840-quaterdecies del Codice di procedura civile, Il Tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa.
L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se il ricorrente aderisce all'accordo transattivo, quest’ultimo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
Le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
Con Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 28 sono state introdotte le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Il Decreto Legislativo in questione ha modificato il Codice del consumo, introducendo gli artt. 140 ter e seguenti.
L’azione in esame, a differenza della class action prevista dal Codice di procedura civile, non può essere esperita dai singoli consumatori, anche se riuniti in comitati.
I soggetti legittimati ad agire sono: le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo e gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’art. 3, n. 6) del regolamento 2017/2394 (UE).
Gli enti legittimati a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere sono invece iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo.
Questo tipo di azione, laddove esercitata, può condurre al risarcimento del danno ovvero può risolversi in un provvedimento di tipo inibitorio.
L'ente legittimato non è tenuto a provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.
Quando ricorrono i giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta.
Ai sensi dell’art. 140-decies è possibile concludere anche accordi di natura transattiva e conciliativa.
La class action pubblica
Con Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 è stata introdotta la class action pubblica.
Si tratta di un’azione esperibile nei confronti della pubblica amministrazione, ma che presenta notevoli differenze rispetto alla tutela apprestata in ambito privatistico.
I titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei sono legittimati ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari dei servizi pubblici, nell’ipotesi in cui sia avvenuta una lesione concreta e attuale dei loro interessi.
Le ipotesi possono essere, ad esempio, quelle relative alla violazione di termini o alla mancata emanazione di atti amministrativi obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi entro un termine fissato; dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari di servizi pubblici.
Il giudice, se accoglie la domanda, può ordinare alla pubblica amministrazione o al concessionario di porre rimedio entro un congruo termine.
Come si può ben vedere, l’ambito di applicazione dell’azione in questione è decisamente limitato, in quanto il giudice può ordinare alla pubblica amministrazione di tenere il comportamento dovuto, ma non può disporre il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 luglio 2022, n. 6223, ribadendo il costante orientamento confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza del 30 settembre 2015, n. 19453, ha stabilito che la class action pubblica è funzionale al conseguimento di un risultato che giovi a tutti i titolari dell'interesse diffuso al ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa.
La class action privatistica, invece, postula l'esercizio di un diritto individuale, oggetto di trasposizione in capo a ciascun titolare singolarmente identificato.
Di conseguenza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria svolta, a norma dell'art. 140 bis del Codice del consumo, dall'utente di un servizio pubblico nei confronti del soggetto privato assunto come inadempiente in relazione al corrispondente contratto attuativo del servizio.