Nella seduta di giovedì 18 gennaio 2024, come risulta dal sito ufficiale della Camera dei deputati, l'Assemblea è giunta all’approvazione definitiva del disegno di legge recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”.
L'esame si è concluso senza modifiche al testo approvato dal Senato.
Il testo, anche se approvato in via definitiva, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
In attesa della pubblicazione, vediamo quali sono le novità introdotte con il disegno di legge, trasmesso dal Senato alla Camera in data 12 luglio 2023, come risulta dal testo ufficiale presente sul sito della Camera dei deputati.
Modifiche in tema di deturpamento dei beni culturali: le nuove sanzioni amministrative
All’art. 1 del disegno di legge, approvato in via definitiva alla Camera, sono indicate “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".
Viene disposto, al comma 1, che “Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000”.
Al comma 1, dunque, viene prevista in maniera espressa la comminazione di una sanzione amministrativa che va da 20.000 euro a 60.000 euro per chi distrugge, disperde o deteriora beni culturali, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali del caso.
Al comma 2 è previsto che: “Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000”.
Al comma 2 è dunque prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa al di fuori dei casi di cui al comma 1, e con particolare riferimento all’ipotesi specifica di chi destina i beni culturali a un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.
La sanzione amministrativa, in questo caso, è più salata, poiché va da 10.000 a 40.000 euro.
Al comma 4 è stabilito che: “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2”.
Viene dunque stabilita una destinazione specifica dei proventi delle sanzioni amministrative che vengono impiegati per il ripristino dei beni danneggiati.
La disposizione in questione, in sostanza, introduce sanzioni amministrative che si vanno ad aggiungere a quelle penali.
Le ipotesi di danneggiamento e distruzione di beni culturali, infatti, sono punite ai sensi dell'articolo 518-duodecies, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
Il deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi dell'articolo 518-duodecies, secondo comma, c.p. con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
Accanto alla sanzione penale, dunque, sono previste delle sanzioni amministrative elevate, nei termini sopra specificati.
A tal proposito, si legge nel dossier disponibile sul sito della Camera, “Il doppio binario sanzionatorio non sembra incontrare un limite nel principio sancito nel già ricordato art. 649 c.p.p., il quale vieta formalmente il bis in idem solo con riguardo alle sanzioni penali”.
Sul punto, tuttavia, vanno fatte delle precisazioni.
Invero, “la giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza, Engel c. Paesi Bassi, del 1976 ha elaborato una serie di indici volti a riqualificare la sanzione formalmente amministrativa, secondo il diritto interno, per attribuirle natura sostanzialmente penale. La natura intrinsecamente penale determina l'applicazione delle garanzie convenzionali previste per la materia penale, fra cui il divieto di bis in idem. Con riguardo all'ordinamento italiano, la Corte EDU, inizialmente, con la sentenza resa nel caso Grande Stevens v. Italia del 2014, aveva sancito l'incompatibilità con l'art. 4 del VII Protocollo addizionale della CEDU dei sistemi a doppio binario sanzionatorio, in presenza dell'idem factum e nel caso in cui la sanzione formalmente amministrativa fosse da considerarsi avente natura penale”.
In seguito, tuttavia, la Corte di Strasburgo ha mutato il proprio orientamento “ritenendo il ne bis in idem compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo (ma sostanzialmente penale), in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti".
Per quanto riguarda la Corte di Giustizia dell’UE, essa “è intervenuta nel 2018 con tre pronunce (le sentenze Menci, Garlsson Real Estate e altri, Di Puma e Zecca), accogliendo il nuovo approccio ermeneutico della Corte EDU e confermando la tenuta del sistema di duplicazione sanzionatoria in particolare in materia tributaria e di abusi di mercato. La Corte di Lussemburgo, pur non negando che il cumulo di procedimenti e sanzioni costituisca un limite al principio del ne bis in idem, conclude che il doppio binario sanzionatorio è conforme all'art. 50 CDFUE, a condizione che la normativa nazionale rispetti determinati criteri, ampiamente ripresi dalla pronuncia A. e B. c. Norvegia (con particolare attenzione alla proporzionalità complessiva delle sanzioni). Secondo la Corte UE, in caso di condanna penale, qualora la stessa sia già idonea a reprimere il reato in maniera efficace e proporzionata, non è consentito irrogare anche la sanzione amministrativa”.
Le modifiche agli articoli 635 e 639 del Codice penale
All’art. 3 sono poi previste modifiche all’articolo 635 del codice penale.
L’art. 635 del Codice penale, rubricato “Danneggiamento”, punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia e prevede una pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Al secondo comma viene poi stabilito che alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui (art. 635 c.p.):
“1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive”.
Il terzo comma prevede che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Nel disegno di legge approvato definitivamente alla Camera è prevista la sostituzione del terzo comma appena citato con il seguente:
“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro”.
Come si vede, dunque, rispetto alla formulazione attuale, il nuovo articolo 635 del Codice penale prevederà al terzo comma per coloro che distruggono o deteriorano o disperdono o rendono inservibili beni mobili o immobili in occasione di manifestazioni, la stessa pena della reclusione da uno a cinque anni, ma con l’aggiunta della multa fino a 10.000 euro.
All’art. 4 sono poi stabilite modifiche all’articolo 639 del Codice penale.
L’art. 639 del Codice penale, rubricato “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui” prevede che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103”.
Nel disegno di legge viene disposto un aumento della multa in questione, che passa da euro 103 a euro 309.
Il secondo comma dell’art. 639 c.p. prevede che: “Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro”.
Il disegno di legge appena approvato prevede che al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro”.
Viene dunque aggiunta un’ipotesi specifica relativa a teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
Al terzo comma dell’art. 639 c.p. è previsto che: “Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro”.
Nel testo del disegno di legge appena approvato è previsto che dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate”.
Viene previsto, dunque, un consistente aumento della pena, che è raddoppiata, per coloro che deturpano o imbrattano beni in occasione di manifestazioni.