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13 Marzo 2024
11:00

IRES (Imposta sul reddito delle società): cos’è, calcolo base imponibile, aliquota, tabella con codici tributo

L'IRES è l'Imposta sul reddito delle società e devono pagarla le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust. Vediamo di seguito, in dettaglio, cos'è l'IRES, quali sono i presupposti dell'imposta, chi deve pagarla, come si calcola la base imponibile, qual è l'aliquota nel 2024, quali sono i codici tributo IRES, anche con l'ausilio di tabelle.

IRES (Imposta sul reddito delle società): cos’è, calcolo base imponibile, aliquota, tabella con codici tributo
Avvocato
IRES

L'IRES è l'Imposta sul reddito delle società e si calcola applicando un'aliquota alla base imponibile, per questo è un'imposta di tipo proporzionale.

Sono tenuti a pagare l'IRES le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust.

L'IRES va pagata se si possiedono redditi in natura o in denaro.

Vediamo di seguito, in dettaglio, cos'è l'IRES, quali sono i presupposti dell'imposta, chi deve pagarla, come si calcola la base imponibile, qual è l'aliquota nel 2024, quali sono i codici tributo IRES, anche con l'ausilio di tabelle.

IRES: cos’è e chi deve pagarla

L'IRES è l'Imposta sul reddito delle società e deve essere corrisposta da una serie di soggetti, come le società di capitali o gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che possiedono redditi in denaro o in natura.

Presupposto dell'imposta sul reddito delle società, dunque, è il possesso dei redditi in denaro o in natura.

Ai sensi dell’art. 73 del TUIR sono indicati i soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle società, ovvero coloro che sono tenuti al pagamento dell'IRES.

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

  • le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata);
  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società (tra cui, ad esempio, le associazioni non riconosciute e i consorzi);
  • i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

L'IRES, dunque, non si applica alle società di persone e agli enti equiparati.

Al contrario, non sono tenuti al pagamento dell'IRES, i soggetti indicati all' art. 74 TUIR:

  • lo Stato e gli enti pubblici;
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
  • i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane;
  • le province e le regioni.

La residenza di società ed enti dopo la riforma fiscale (D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209)

Ai fini del pagamento dell'IRES devono essere considerate residenti "le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale". (art. 73 TUIR, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209).

La stessa disposizione chiarisce il significato di "direzione effettiva"e "gestione ordinaria".

Con il termine "direzione effettiva" si intende "la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso".

Con il termine "gestione ordinaria" si intende "il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso".

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere considerati residenti se istituiti in Italia.

Si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust esteri istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata se:

  • almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Inoltre, vanno considerati residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Vanno considerati residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, inoltre, "le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia".

L'oggetto dell'attività dell'ente

Per determinare l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve far riferimento alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

In mancanza, l'oggetto principale deve essere determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

IRES: come si calcola la base imponibile

Ai fini dell'applicabilità dell'Imposta sul reddito delle società, è necessario calcolare la base imponibile, sulla quale verrà poi applicata l'aliquota.

Secondo quanto stabilito all'art. 75 del TUIR, l'imposta va applicata sul reddito complessivo netto, che va determinato secondo tre gruppi di norme distinti che valgono per:

  • le società di capitali e gli enti commerciali;
  • gli enti non commerciali;
  • le società ed enti non residenti.

Il reddito delle società e degli enti commerciali

Secondo quanto stabilito dall'art. 81 TUIR, Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa. Per questo motivo, si considerano redditi di impresa, ad esempio, sia beni immobili che capitali.

Secondo quanto stabilito dall'art. 83 del TUIR, "Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione".

Questo vuol dire che, per determinare la base imponibile nelle società e negli enti commerciali, è necessario, prima di tutto, redigere il conto economico, determinato secondo i principi contabili.

Dal conto economico, risulterà un utile o una perdita.

A quest'utile o a questa perdita vanno applicate le variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dall'applicazione dei principi tributari.

Si tratta del cosiddetto "sistema di derivazione", in base al quale il reddito fiscale dipende dal bilancio di esercizio.

Va precisato, tuttavia, che si fa riferimento a una derivazione parziale, poiché al conto economico, così come ottenuto in base all'applicazione dei principi contabili, dovranno essere applicati i principi in materia tributaria.

Vi è dunque una divergenza tra le norme di matrice civilistica e le norme fiscali in sede di determinazione del reddito d'impresa, poiché sul conto economico ottenuto tramite l'applicazione di principi di matrice civilistica, andranno applicate le variazioni stabilite dalle norme fiscali.

Dunque, secondo quanto stabilito dall'art. 84, comma 1, "la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare".

Quindi, la perdita determina una diminuzione del reddito imponibile fino all'80%.

Le variazioni in aumento possono avere una diversa natura.

Possono riguardare, ad esempio, l'inclusione nel reddito imponibile di componenti positivi non inclusi nel conto economico, ma solitamente si tratta di norme che escludono la deducibilità dal punto di vista fiscale di componenti negativi del reddito.

Ad esempio, secondo quanto stabilito dall'art. 108 del TUIR, comma 2, le spese di rappresentanza sono deducibili solo se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le variazioni in diminuzione possono riguardare, invece, proventi o ricavi esenti per la norma fiscale.

Il reddito degli enti non commerciali

Secondo quanto stabilito dall'art. 143 del TUIR, Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dai "redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva".

Non concorrono a formare il reddito imponibile (art. 143 TUIR):

  • "i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione";
  • "i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi".

Se l'ente non commerciale svolge anche attività d'impresa, deve adottare una contabilità separata: da un lato andranno considerati i beni, i costi e tutto ciò che concerne l'attività d'impresa da tutto ciò che riguarda, invece, l'attività istituzionale.

La base imponibile per gli enti non commerciali si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito.

Il reddito delle società ed enti commerciali non residenti

Il reddito per le società e gli enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia.

Vanno esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Aliquota IRES 2024

Secondo quanto stabilito dall'art. 77 del TUIR, l'aliquota dell'Imposta sul reddito delle società corrisponde alla misura del 24%.

Codici tributo IRES con tabella

Ecco i codici tributo relativi all'IRES:

Tipo contribuente Descrizione Codice tributo
Contribuente per imposte proprie Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 1120
Contribuente per imposte proprie Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 1121
Contribuente per imposte proprie Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132
Contribuente per imposte proprie Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario 1668
Contribuente per imposte proprie IRES – acconto prima rata – art.72 del dpr 917/86 cosi c0me modificato dal dlgs 344/03 – risoluzione n.76/e del 27/05/04 2001
Tipo contribuente Descrizione Codice tributo
Contribuente per imposte proprie IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 2002
Contribuente per imposte proprie IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 2003
Contribuente per imposte proprie Addizionale all'IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – acconto prima rata 2004
Contribuente per imposte proprie Addizionale all'IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2005
Contribuente per imposte proprie Addizionale all'IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – saldo 2006

Scadenze pagamenti IRES 2024

I soggetti Ires sono tenuti a inviare il modello Redditi SC (società di capitali) ogni anno all’Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nell'ipotesi in cui il periodo di imposta coincida con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 novembre di ogni anno.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite modello F24.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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