Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova, poiché vengono effettuate per captare conversazioni private che riguardano soggetti i quali, sulla base di gravi indizi, hanno commesso determinati reati.
La materia delle intercettazioni è alquanto delicata, poiché le intercettazioni si sostanziano in un’intromissione consistente nella vita privata di coloro che vengono intercettati, per questo motivo possono essere autorizzate solo a determinate condizioni e per un certo periodo di tempo.
Il 9 ottobre, il Senato ha approvato un disegno di legge proposto dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, che riduce a 45 giorni il periodo massimo in cui i pubblici ministeri possono condurre intercettazioni su persone indagate, salvo eccezioni.
Cosa sono e come funzionano le intercettazioni
Le intercettazione sono mezzi di ricerca della prova di un determinato reato.
In presenza di gravi indizi di reato, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di essere autorizzato a disporre le intercettazioni.
Il giudice, vagliata la sussistenza dei relativi presupposti, autorizza le intercettazioni con decreto.
Le intercettazioni possono essere effettuate esclusivamente utilizzando gli impianti installati nella procura della Repubblica.
Tuttavia, se questi ultimi risultano insufficienti, possono essere utilizzati impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
Quando si effettuano intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che vengano compiute anche con impianti appartenenti a privati.
Una volta effettuate, le intercettazioni vengono registrate e verbalizzate.
Le intercettazioni non possono essere utilizzate qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge.
Fonti normative
La disciplina delle intercettazioni è contenuta nel Libro III, Titolo III, Capo IV, agli artt. 266 e ss. del Codice di procedura penale.
Per quali reati sono previste le intercettazioni
Le intercettazioni sono previste per una serie di reati (art. 266 del Codice di procedura penale):
- “delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4”;
- “delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4”;
- “delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope”;
- “delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive”;
- “delitti di contrabbando”;
- “reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono”;
- “delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies”;
- “delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale”;
- “delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale”;
- “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”.
Negli stessi casi può essere effettuata l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Tuttavia, se si tratta di privata dimora, “l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”.
L'intercettazione ambientale è sempre consentita per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Interessante la sentenza delle Sezioni Unite del 28 novembre 2019, n. 51, che riguarda le ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti-reato diversi per effetto delle captazioni eseguite; in questa ipotesi le Sezioni unite hanno fissato le condizioni necessarie per utilizzare i risultati delle intercettazioni.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che: “in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen”.
Chi dispone le intercettazioni?
Il pubblico ministero deve effettuare richiesta al giudice per le indagini preliminari di essere autorizzato a effettuare le intercettazioni.
L’autorizzazione è concessa dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato “quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”.
Qualora vi sia urgenza e si ritenga che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati della stessa non possono essere utilizzati.
Quanto tempo durano le intercettazioni?
La nuova legge apporta un cambiamento significativo al Codice di procedura penale, che finora non prevedeva limiti temporali per le intercettazioni. In passato, le autorizzazioni del giudice potevano essere prorogate indefinitamente per periodi di 15 giorni, se necessario. Con la riforma, la durata massima è fissata a 45 giorni, prorogabili solo in casi di assoluta necessità. Tuttavia, questo limite non si applica ai reati di mafia e terrorismo. Questa modifica fa parte di un più ampio processo di riforma delle intercettazioni, avviato anche con la legge Nordio, che ha introdotto restrizioni alla pubblicazione e maggiori tutele per le persone estranee alle indagini.
Persone non indagate e intercettazioni telefoniche
Come si è visto, le intercettazioni possono essere autorizzate solo se sussistono gravi indizi di reato, in quanto si sostanziano in una forma consistente di intromissione nella vita privata del soggetto intercettato.
Sul punto sono molto interessanti le valutazioni espresse dal Presidente del Garante della privacy in occasione dell’Audizione sul disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) al Senato della Repubblica – 2a Commissione Giustizia, il 6 settembre 2023.
Il Garante ha affermato che la nuova riforma mira a realizzare una protezione della privacy di soggetti terzi coinvolti nelle intercettazioni, in quanto si è esteso il divieto di pubblicazione ai contenuti captati che non siano stati riprodotti dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzati nel corso del dibattimento.
Per il Presidente, in sostanza, “si limita, in altri termini, la possibilità di circolazione dei contenuti captati ai soli effettivamente utilizzati in sede processuale, di motivazione di un atto del giudice o in ambito dibattimentale. In secondo luogo, si ricomprendono nella categoria delle espressioni da espungere dalle trascrizioni quelle riguardanti dati relativi a soggetti diversi dalle parti, limitando dunque la circolazione (già) endoprocedimentale dei dati dei terzi. Le due principali modifiche proposte contribuiscono dunque, in maniera sinergica, a rafforzare le garanzie di riservatezza dei terzi e, per altro verso, a circoscrivere l’ambito circolatorio (endo- ed extra-procedimentale) dei contenuti captati, in virtù di un bilanciamento con il diritto di (e all’) informazione, la cui definizione è riservata alla discrezionalità del legislatore”.
Cosa sono le intercettazioni ambientali
Le intercettazioni ambientali sono disciplinate all’art. 266 comma 2 del Codice di procedura penale.
Si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti “che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile”.
A differenza delle intercettazioni telefoniche, dunque, si tratta di intercettazioni tra persone che si trovano nello stesso ambiente.
Se le persone si trovano in un luogo di privata dimora, “l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”. (art. 266 c.p.p.)
Come vengono effettuate le intercettazioni telefoniche?
Le intercettazioni possono essere effettuate soltanto utilizzando gli impianti installati nella procura della Repubblica: se questi ultimi risultano insufficienti, possono essere utilizzati impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
Quando si effettuano intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che vengano compiute anche con impianti appartenenti a privati.
Una volta effettuate, le intercettazioni vengono registrate e verbalizzate.
Nel verbale viene trascritto solo il contenuto delle comunicazioni rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta a indagine.
Il contenuto non rilevante non è trascritto neppure sommariamente.
Il pubblico ministero vigila affinché i verbali siano redatti in conformità alle norme citate e affinché non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone.
I verbali e le registrazioni vengono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione in archivio.
Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni.