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1 Agosto 2023
9:00

Integrità fisica (rif. art. 5 del Codice civile)

Si parla di diminuzione dell’integrità fisica sia in ipotesi di menomazione che in ipotesi di perdita della funzionalità di un determinato organo. Sono considerati ammissibili gli atti di disposizione del proprio corpo che non abbiano un reale impatto sull’integrità fisica del soggetto. Il riferimento va, ad esempio, al taglio di capelli o unghie. Vediamo quali atti sono vietati.

Integrità fisica (rif. art. 5 del Codice civile)
Avvocato
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Il concetto di integrità fisica è legato a una valutazione duplice.

Si parla di diminuzione dell’integrità fisica, infatti, sia in ipotesi di menomazione che in ipotesi di perdita della funzionalità di un determinato organo.

Va chiarito, sin da subito, che sono considerati ammissibili gli atti di disposizione del proprio corpo che non abbiano un reale impatto sull’integrità fisica del soggetto, il riferimento va, ad esempio, al taglio di capelli o unghie.

Sono inoltre ammissibili gli atti di disposizione del proprio corpo che, pur cagionando una diminuzione permanente dell’integrità fisica, soddisfano esigenze di particolare valore morale e sociale. Si pensi alla donazione degli organi.

Ogni genere di intervento che implichi una diminuzione dell’integrità fisica della persona deve dunque essere sorretto da una disposizione specifica.

Diritto alla vita e all’integrità fisica: le norme di riferimento

L’integrità fisica del soggetto è espressamente tutelata dalle norme dell’ordinamento nazionale e sovranazionale; si tratta di un argomento particolarmente delicato in quanto espressione del diritto alla salute del soggetto.

Nel nostro Codice civile, riferimento primario è dato dall’art. 5, ove è stabilito che non possono essere effettuati atti di disposizione del proprio corpo che implichino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

All’art. 32 della Costituzione è codificato il diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo. La stessa Corte costituzionale si è pronunciata in svariate occasioni sul tema, affermando che, nel giudizio di bilanciamento con altri valori primari, il diritto alla salute presenta un “nucleo rigido”, che cioè non può essere compresso, poiché la tutela dell’integrità psico-fisica del soggetto si pone in cima alla scala dei valori da tutelare.

Con sentenza n. 354/2008 la Corte costituzionale ha in particolare stabilito che la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all’erogazione di prestazioninon può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone”.

In particolare, le “esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”.

Il diritto alla salute, nell’assetto delineato dal Costituente, occupa dunque una posizione centrale poiché strettamente collegato al diritto alla vita, bene primario posto in cima alla scala dei valori.

In ambito sovranazionale, va poi menzionata la norma di cui all’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ove è stabilito che “Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”.

Il diritto alla salute

Il diritto all’integrità fisica è espressione diretta del diritto alla salute, che da sempre ha ricevuto una tutela ampia nella prassi interpretativa giurisprudenziale.

Il diritto alla salute consiste, invero, nel diritto del singolo a godere del più ampio benessere sul piano psico-fisico.

La giurisprudenza, sul punto, ha delineato delle coordinate interpretative particolarmente interessanti.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 febbraio 2022, n. 1496 ha stabilito che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali può essere autorizzato in quanto garantisce il diritto alla salute, poiché consente alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un conflitto nella persona, tale da indurla a rifiutare la propria fisicità.

In tale ottica, l’intervento di modifica del sesso, appare funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 24 agosto 2022 ha stabilito che il diritto alla salute può anche consistere nella pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre, privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell'individuo.

La Corte Costituzionale con sentenza del 9 febbraio 2023, n. 14 ha affermato che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.

L'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova dunque giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale prefigurata dal Costituente.

Per ciò che concerne i vaccini, dunque, la Corte Costituzionale ha affermato che poiché esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini, fino a quando lo sviluppo della scienza non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, che va esercitata esercitare in maniera non irragionevole.

A proposito di trattamento sanitario obbligatorio, particolari problemi ha posto la questione relativa ai testimoni di Geova. Coloro che professano questa religione, invero, hanno in talune occasioni manifestato un aperto dissenso nei confronti di alcune pratiche mediche, talvolta salvavita, quali le trasfusioni di sangue.

In un caso recente, ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 604 si è espressa con riguardo a un’ipotesi in cui il giudice tutelare, aveva autorizzato i medici a praticare su un minore, contro la volontà di quest'ultimo e dei suoi genitori, testimoni di Geova, le trasfusioni ematiche eventualmente necessarie nel corso di una biopsia.

Le trasfusioni non si erano infine rivelate necessarie, ma il caso in questione è particolarmente interessante poiché involge non solo l’aspetto della tutela del diritto alla salute ma anche quello della migliore tutela del minore e del consenso quale base fondante il trattamento medico.

Integrità fisica e trattamento sanitario: il consenso informato

Ogni intervento medico costituisce una potenziale manomissione dell’integrità fisica del soggetto. Per questo motivo è necessario che l’intervento dei sanitari sia coperto dal consenso validamente prestato.

E’ stato più volte confermato dalla stessa Cassazione che il medico non può manomettere l'integrità fisica del paziente, salvo pericolo di vita o di altro danno irreparabile cui non è possibile ovviare in altro modo, quando questi abbia espresso esplicito dissenso.

Nella stessa Costituzione è stabilito che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non è stabilito dalla legge (art. 32 Cost.).

Presupposto di ogni trattamento sanitario è dunque il consenso informato.

La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina prevede, all’art. 5, che “un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”.

Lo stesso principio è contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La legge istitutiva del servizio sanitario nazionale prevede che “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari” (art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833).

I requisiti del consenso informato

Il consenso prestato, per essere valido, deve avere una serie di requisiti, che sono delineati dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

All’art. 1 è specificato che: “E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia  tra paziente e medico che si basa sul consenso  informato  nel  quale  si incontrano l'autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza, l'autonomia  professionale   e   la   responsabilita'   del   medico”.

Inoltre, “Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completoaggiornato  e  a  lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari indicati,  nonché  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e dell'accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi”.

Il consenso deve dunque essere scritto e fornito consapevolmente, poiché il paziente deve essere edotto circa tutte le conseguenze del trattamento sanitario cui è sottoposto.

Qualora il paziente rifiuti un determinato trattamento Il medico è  tenuto  a  rispettare  la  volontà  in conseguenza di  ciò,  è  esente  da  responsabilità civile o penale.

Le disposizioni anticipate di trattamento: il cosiddetto “testamento biologico”

Nella legge legge 22 dicembre 2017, n. 219 viene delineata una disciplina in tema di disposizioni anticipate di trattamento.

Si tratta del testamento biologico, ovvero di un documento nel quale un soggetto esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche  e a singoli trattamenti sanitari.

Il testamento biologico può essere redatto da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in previsione di un'eventuale futura incapacità di  autodeterminarsi  e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze delle sue scelte.

Nel testamento biologico deve inoltre essere indicato un “fiduciario”, che faccia le veci della persona  e la rappresenti nelle relazioni con  il  medico  e  con  le  strutture sanitarie.

Il medico deve rispettare le disposizioni anticipate di trattamento,  le  quali  possono  essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario,  “qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   non corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero sussistano terapie non  prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione, capaci  di  offrire  concrete  possibilità  di  miglioramento  delle condizioni di vita”.

Le disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte per atto pubblico o  per  scrittura privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata   consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del comune  di  residenza   del   disponente   medesimo e sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere  espresse  attraverso  videoregistrazione  o  dispositivi  che consentano  alla  persona  affetta da disabilità di  comunicare.

La giurisprudenza sul consenso informato

Numerose sono le sentenze in tema di consenso informato, con le quali sono stati più volte chiariti i limiti di operatività del consenso stesso.

La Corte Costituzionale con sentenza del 9 febbraio 2023, n. 14 ha precisato che il consenso informato è condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, e trova fondamento nell'autodeterminazione, intesa come libertà di disporre del proprio corpo.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 19 gennaio 2023, n. 96 ha inoltre specificato che la manifestazione del consenso informato è espressione della libertà e consapevolezza della persona, la quale sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o a esami clinici e strumentali, a interventi o trattamenti anche invasivi, per essere curata o per prevenire una prevedibile patologia o aggravamento della patologia futuri.

La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 5 settembre 2022, n. 26104 ha effettuato interessanti precisazioni con riguardo alle ipotesi in cui venga omessa o data insufficiente informazione con riguardo a un intervento medico.

La Cassazione ha chiarito, infatti, che nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto.

Nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha impedito tuttavia di accedere ad accertamenti più attendibili, il danno sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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