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1 Maggio 2024
13:00

Infortuni sul lavoro, il dipendente non deve provare le norme di sicurezza eluse

Quando l’inosservanza delle norme anti-infortunio discenda dall’imprenditore, il dipendente infortunato ha un onere di allegazione limitato perchè non è tenuto a indicare tutte le norme specifiche di sicurezza eluse.

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Infortuni sul lavoro, il dipendente non deve provare le norme di sicurezza eluse
Dottoressa in Giurisprudenza
Infortuni sul lavoro, il dipendente non deve provare le norme di sicurezza eluse

L’infortunio conseguente all’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche è una responsabilità che ricade integralmente sul datore di lavoro.

Fa eccezione il caso in cui l’infortunio sia stato determinato dal dipendente che abbia assunto una condotta abnorme e imprevedibile, per questo motivo contraria sia al procedimento lavorativo che alle direttive ricevute.

In tutti gli altri casi, ovvero quando l’inosservanza delle norme anti-infortunio discenda dall’imprenditore, il dipendente infortunato ha un onere di allegazione limitato, dal momento che non ha l'onere di indicare tutte le norme specifiche di sicurezza eluse.

Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione.

Il fatto

Il dipendente Tizio ricorreva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno differenziale conseguente all’infortunio sul lavoro.

Tizio, autista, recatosi presso la sede azienda, provvedeva al rifornimento di gasolio del camion che aveva in dotazione e nel mentre inciampava nel tubo di erogazione dell’impianto che era posizionato su una piattabanda inferiore rispetto al livello del distributore.

La Corte d’Appello adita rigettava le pretese di Tizio poiché nè le deposizioni dei testimoni, nè il ricorso introduttivo al giudizio, avevano permesso l’emersione delle norme di prevenzione asseritamente violate dal datore di lavoro.

Ciò detto, l’incidente veniva attribuito alla sola negligenza e imprudenza del dipendente nel momento del rifornimento dell’automezzo, manovra che, come autotrasportatore, eseguiva ormai da molti anni.

Tizio ricorreva per cassazione asserendo la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2087 del Codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) e degli articoli 15 e 18 del Dlgs 81/2008 (rispettivamente misure generali di tutela e obblighi del datore di lavoro e del dirigente).

Questi, infatti, sosteneva che la responsabilità esclusiva dell’infortunio fosse da attribuirsi in capo al datore che aveva omesso di apprestare le idonee misure di sicurezza nell’area di sosta dove veniva ubicato il serbatoio per il rifornimento degli automezzi.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 5 aprile 2024, n. 9120 si è pronunciata in tema di infortunio sul lavoro e onere di allegazione delle norme antinfortunistiche violate.

In via preliminare, i Giudici hanno ricordato che l’art. 2087 c.c. impone al datore di adottare tutte le misure e le cautele opportune che siano tali da tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. Queste, inoltre, devono tener conto delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e della realtà aziendale nel suo complesso.

Tale obbligo di tutela deve essere integrato anche dall’adozione di tutte quelle disposizioni che, anche se non tipizzate dal legislatore, siano note per tecnica ed esperienza e per questo idonee a proteggere il lavoratore da concrete e indefinite situazioni rischiose.

Per quanto concerne l’onere di allegazione e di prova, continua la Suprema Corte, il dipendente infortunato ha l’onere di provare il fatto, l’inadempimento e il nesso causale con il danno subito. Non per questo, tuttavia, è tenuto a dare prova anche della colpa del datore di lavoro.

Contrariamente a quanto reso in secondo grado di giudizio, l’onere di allegazione del dipendente non può estendersi sino al punto di individuare con certezza le norme di sicurezza violate dall’imprenditore e ciò specialmente nel caso in cui queste non siano misure tipiche o nominate.

Il lavoratore, quindi, deve allegare la condizione di pericolo tipica della conformazione del luogo di lavoro, della modalità di esecuzione della prestazione e il nesso causale tra il pericolo e il danno fisico o psicologico sofferto. Resta però onere del datore provare l’inesistenza del rischio oppure di aver adottato tutte le misure idonee a ridurre o minimizzare il pericolo.

Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute”, continuano gli Ermellini.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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