Le indennità di ritiro pacchi e raccomandate dei portieri, secondo quanto previsto dal CCNL Proprietari di fabbricati, sono individuate nella nuova formulazione dell'art. 21, comma 4, lettera m) del contratto portieri.
L'accordo di rinnovo del 26 novembre 2019, in materia di rinnovo contrattuale, ha integrato quanto previsto dall’art. 21, comma 4, lettera m) del CCNL per i dipendenti dei proprietari da fabbricati, risolvendo una vacanza contrattuale riguardo alla sempre più presente mansione di ritiro dei pacchi ricevuti via posta (Amazon, corriere, ecc.), accanto alle raccomandate.
Importi indennità per ritiro pacchi e raccomandate
Pertanto, sulla base dell'accordo previsto nel contratto dei portieri e custodi, sono in vigore le seguenti indennità:
Portieri e custodi addetti al solo ritiro raccomandate
- 0,63 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;
- 0,88 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.
Le indennità di cui sopra riguardano i lavoratori che svolgono la sola funzione di ritiro della posta raccomandata.
Portieri e custodi addetti al ritiro raccomandate e pacchi (Amazon, corrieri, etc.)
- 1,00 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo;
- 1,30 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.
Pertanto, per tutti i portieri e custodi, nonché per tutti i lavoratori che svolgono tali mansioni, ossia si occupano sia del ritiro delle raccomandate della gestione dei pacchi, le indennità da prendere in considerazione sono quelle rispettivamente di 1 euro e 1,30 euro. Si tratta di indennità comprensive sia della mansione di ritiro raccomandate che di pacchi.
Si tratta di un aumento dell’indennità da 0,63 a 1,00 euro, quindi 37 centesimi per ogni unità immobiliare con prevalente uso abitativo. Nel caso di unità immobiliari con prevalente uso non abitativo l’aumento è di 42 centesimi, in quanto l’indennità sale da 0,88 euro a 1,30 euro.
La decorrenza delle variazioni sopra indicate è prevista a partire dal 01/01/2020. Quindi per gli anni precedenti le indennità sono ridotte.
Le indennità di ritiro raccomandate e pacchi sono da considerarsi lorde, ossia assoggettate a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (9,19% trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali Inps, ma spetta l'esonero contributivo del 6 o 7%) ed a carico dell’azienda.
Le indennità, al netto dei contributi a carico del lavoratore, rientrano anche nell’imponibile fiscale e quindi il lavoratore dovrà versare sulle stesse l’Irpef e le addizionali regionali e comunali.
Accanto alle indennità per ritiro raccomandate e pacchi, sono state previste le nuove indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione rifiuti.
Ritiro raccomandate e pacchi: diritti e doveri del lavoratore
E’ bene ora riportare l'esatta disposizione contrattuale nazionale sulla mansione di ritiro raccomandate (e a questo punto pacchi) prevista dall’art. 21, comma 4, lettera m) del CCNL Portieri e Custodi.
Il comma 4 stabilisce che “Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, possono essere affidate le seguenti ulteriori mansioni:
m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall'inquilino.
La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
Per tale servizio è stabilita un'indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell'art. 133, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condomino o l'inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condomino o l'inquilino per un massimo di 4 per ogni condomino o inquilino.
L'indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall'esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell'edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria;
tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condomini o inquilini, qualora il numero dei terzi domiciliati sia superiore a 4, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore, in questo caso, i domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri.
Nell'ipotesi di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione, salvo che gli sia stato assegnato dall'interessato un fondo spese per tale necessità”.