Gli studi professionali sono caratterizzati da un enorme incremento della mole di lavoro. Capita che il dipendente degli studi professionali sia inviato in trasferta o missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro per esigenze dello studio in questi casi di parla di diritto alle indennità di trasferta dei dipendenti degli studi professionali.
Il CCNL degli studi professionali, firmato Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, a livello di indennità di trasferta, prevede a dei rimborsi spese e ad una diaria che va da 16 a 30 euro giornaliere.
Ecco una tabella riepilogativa dei diritti dei lavoratori in materia di trasferta o missione:
Tipologia di trasferta/missione: | Diritti del lavoratore: |
---|---|
Trasferta/missione inferiore alle 8 ore | Rimborso spese effettive (vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione da 8 a 24 ore | Diaria di 16 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione oltre 24 ore | Diaria di 30 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione oltre il mese | Diaria di 27 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Tipologia di trasferta/missione: | Diritti del lavoratore: |
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Trasferta/missione inferiore alle 8 ore | Rimborso spese effettive (vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione da 8 a 24 ore | Diaria di 16 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione oltre 24 ore | Diaria di 30 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Trasferta/missione oltre il mese | Diaria di 27 euro e rimborso spese effettive (di viaggio, trasporto bagagli, vitto, alloggio, ecc.) |
Tali formule di indennità stabilite dalla contrattazione collettiva non vanno confuse con l'esenzione fiscale fino a 46,48 euro giornaliere, che rappresenta l'aspetto fiscale relativo all'indennità percepita dal lavoratore.
A disciplinare le trasferte e i trasferimenti nel CCNL degli Studi professionali sono gli articoli 99 e 100 del contratto collettivo degli studi professionali.
Rimborsi spese e diaria nelle trasferte studi professionali
In termini di indennità di trasferta spettanti ai lavoratori degli studi professionali, l’articolo 99 stabilisce le “Missioni e/o Trasferte”:
“Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro, in tale caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio,
2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio.
3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse del datore di lavoro.
4) Una diaria di euro 16 (quindici) giornaliere per missioni eccedenti le 8 (otto) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore e di euro 30 (trenta) giornaliere per missioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore”.
Viene quindi prevista una “facoltà” del datore di lavoro di utilizzare le prestazioni lavorative, del dipendente sotto contratto secondo il CCNL studi professionali, per esigenze dello studio afferenti a disbrigo di pratiche che comportano delle missioni, delle trasferte.
Si parla di trasferte in uno specifico caso: se la missione è al di fuori del comune della residenza e della sede di lavoro che è indicata nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro. Quindi fa fede quella.
Laddove il personale viene inviato in missione o trasferta fuori dal comune dello studio professionale, il contratto collettivo prevede il rimborso di tutte le spese documentate.
Ma soprattutto prevede una diaria di 16 euro al giorno per le missioni che superano le 8 ore e di ben 30 euro al giorno per le missioni che superano le 24 ore.
I riferimenti sono ben chiari. Nel primo caso, ossia il diritto alla diaria di 16 euro, abbiamo una missione che supera l’orario giornaliero di lavoro di 8 ore.
Nel secondo caso, ossia una diaria di 30 euro, si tratta di una missione che dura più di un giorno lavorativo.
Il contratto collettivo, nella seconda parte dell’art. 99 disciplina pure le trasferte lunghe: “Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento)”.
Quindi la misura di 30 euro diventa di 27 euro al giorno. E in tal senso il contratto collettivo stabilisce anche che “Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”.
Per le missioni in trasferta di poche ore, inteso come tali e le “missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 (otto) ore” il contratto collettivo stabilisce che “compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo”, che sarebbe “il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse del datore di lavoro”. Quindi non spetta la diaria di 16 euro, ma il rimborso di tutte le spese sostenute.
Trasferte con auto del dipendente. In questo caso spetta il rimborso chilometrico ACI. Infatti il contratto collettivo stabilisce che “Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l’utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI”.
Trasferimento del dipendente degli studi professionali
In materia di trasferimenti del lavoratore il contratto collettivo degli studi professionali all’art. 100 prevede quanto segue:
“I trasferimenti del lavoratore ad altro luogo di lavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza del lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
A) al lavoratore che non sia capo famiglia: il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve). il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio. il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente articolo 93 punto 4)del presente contratto.
B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare; Il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio; il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza godimento dell’alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi. Una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente articolo 93 punto 4) del presente contratto, per sé e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta a tre quinti.
Sul punto 4 di entrambe le ipotesi il CCNL chiarisce che “Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 (otto) giorni dopo l’arrivo del mobilio.
Il provvedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni”.